E' di ieri, 24 aprile, la Circolare 9E/2013 con cui l'Agenzia delle Entrate risponde a 3 quesiti chiarendo alcuni dubbi posti dagli operatori sportivi in "regime 398". Riscontriamo con favore il prevalere della sostanza sulla forma, dato che in più punti si sottolinea che violazioni formali o procedurali non fanno perdere il diritto al regime agevolato: in tal modo si conferma per il settore sportivo quanto già esternato come principio generale dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dott. Befera, in data 29 ottobre 2010 (nota commentata in questa rivista) e ribadito in data 5 maggio 2011.
E’ di ieri, 24 aprile, la Circolare 9E/2013 con cui l’Agenzia delle Entrate risponde a 3 quesiti chiarendo alcuni dubbi posti dagli operatori sportivi in “regime 398”.
Riscontriamo con favore il prevalere della sostanza sulla forma, dato che in più punti si sottolinea che violazioni formali o procedurali non fanno perdere il diritto al regime agevolato: in tal modo si conferma per il settore sportivo quanto già esternato come principio generale dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dott. Befera, in data 29 ottobre 2010 (nota commentata in questa rivista) e ribadito in data 5 maggio 2011.
Ci duole tuttavia dover constatare che probabilmente non sarebbe stata necessaria una specifica Circolare se solo le indicazioni dell’amministrazione centrale fossero state seguite in sede periferica.Per contro sottolineiamo con piacere come questo atteggiamento più sereno e meno vessatorio sia in linea con i due fatti (uno giurisprudenziale e uno amministrativo) dei quali abbiamo dato conto nell’ultima Newsletter Fiscosport n. 8/2013 del 18 aprile 2013.
Nella prossima Newsletter, in uscita il 2 maggio prossimo, i nostri Consulenti approfondiranno gli aspetti di maggiore interesse toccati dalla Circolare.
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026