La ancora molto ridotta ma pur sempre crescente sensibilità delle strutture pubbliche nei confronti del mondo delle disabilità può portare a situazioni di non immediata comprensione sotto il profilo amministrativo; il caso a cui ci riferiamo è quello di un'associazione sportiva che organizza corsi di acquaticità per ragazzi con handicap e che abbia necessità di conoscere quali siano gli adempimenti fiscali da tenere al momento dell'accettazione di voucher rilasciati dal Comune per la frequenza dei corsi da parte dei ragazzi con disabilità.
La questione, come accennato, non è affatto banale e in questa sede la affrontiamo nel modo più chiaro e schematico possibile:
1. Indipendentemente dal soggetto che sopporta il costo del corso, se la prestazione è “svolta …nei confronti di soci, associati o tesserati …”, questa, in presenza delle altre condizioni (statuto a norma, EAS, ecc), che l'a.s.d. deve poter garantire, viene considerata “de-commercializzata”, sia ai fini delle imposte sui redditi (art. 148, c. 3 e 8, T.U.I.R.) che ai fini IVA (art. 4, c.4, DPR 633/1972). Addirittura, la norma ai fini IVA è ancora più chiara, perché parla di prestazioni rese in favore di …;
2. Conseguentemente, se i ragazzi sono tesserati alla federazione di riferimento (quasi sempre FIN, trattandosi soprattutto di corsi organizzati in piscina), il problema non si dovrebbe porre, e l'a.s.d. può rilasciare la solita ricevuta (con marca da bollo se di importo maggiore a € 77,46). Ciò è valido, a maggior ragione, se i ragazzi vengono, oltre che tesserati, iscritti anche a libro soci.
3) Usiamo il condizionale perché spesso i Comuni possono prevedere esplicitamente che “a tal fine il soggetto erogatore dell’intervento a favore del beneficiario del progetto suddetto, potrà emettere fatture entro il limite annuo indicato nel voucher nominativo”. Affermazioni come questa sembrano presupporre che il comune esiga una fattura: la richiesta non è peregrina, dal momento che i voucher potrebbero essere utilizzabili anche presso strutture non sportivo-dilettantistiche. Se questo è il caso, è bene contattare il comune e verificare che vangano accettate anche ricevute fuori campo IVA ex art. 4, c. 4, DPR 633/1972 (sperando che capiscano la differenza…).
4) Se il Comune esige una fattura, la prestazione diviene di natura commerciale, e concorre alla formazione del plafond di 250.000 € valevole per la L. 398/91.
A questo punto, per evitare di dover applicare l’IVA, occorre verificare se la prestazione può essere classificata esente ex art. 10 DPR 633/1972: tale trattamento è ipotizzabile solo se può rientrare al n. 20) dello stesso art. 10 (prestazioni educative dell’infanzia … e quelle didattiche di ogni genere …, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni … ). Ciò è possibile se il corso rientra in quelli riconosciuti dalla Federazione (se è la FIN, per esempio, la Scuola Nuoto Federale) che, come indicato anche sul sito della Federazione, costituisce riconoscimento (ancorché indiretto) da parte di pubblica amministrazione (il CONI, attraverso la FIN).
Si ritiene non ipotizzabile l’esenzione ai sensi del precedente n. 19 (prestazioni di ricovero e cura ….) ancorché svolte in favore di soggetti disabili/svantaggiati, in quanto l’ASD non è una ONLUS e certamente non può qualificarsi “casa di cura convenzionata”.
5) Infine, se non è ipotizzabile l’esenzione IVA, perché il corso non fa parte del programma di scuola nuoto federale, e il Comune non accetta la ricevuta “associativa”, non rimane che l’assoggettamento a IVA 22% che, ritieniamo, dovrebbe essere scorporata, perché se si dovesse arrivare alla conclusione di sommarla al prezzo del corso si avrebbe una penalizzazione per il disabile che non ci sembra in linea con lo spirito dell’iniziativa.
Se si dovesse arrivare a questa conclusione, l’importo dell’IVA andrebbe sommato a quello delle altre fatture emesse nel trimestre e versato in ragione del 50%.
In chiusura può essere utile ricordare che iniziative di questo genere coinvolgono anche dati di natura “sensibile” (lo stato di salute dei ragazzi disabili). In questo caso non è sufficiente la solita autorizzazione generica che viene fatta firmare per la c.d. Privacy, ma occorre una autorizzazione specifica, e i dati vanno trattati in maniera più attenta: se sono trattati solo a livello cartaceo va nominato il responsabile del trattamento, vanno chiusi in armadi con la chiave ecc., mentre se sono trattati a livello informatico è necessario tenere conto anche degli altri adempimenti richiesti dalla normativa (password, chiavi di sicurezza, ecc.)