Con decorrenza dal 2018 ed entro il prossimo 28 febbraio le imprese e gli enti senza finalità di lucro, che intrattengono rapporti economici con enti pubblici, devono pubblicare l’ammontare ricevuto di
a) sovvenzioni
b) contributi
c) incarichi retribuiti
d) vantaggi economici di qualunque genere
se di importo complessivo annuo superiore a 10 mila euro.
Lo stabilisce l’art. 1 (articolo unico), legge 04/08/2017 n. 124, commi da 125 a 129.
Per circoscrivere la trattazione al settore sportivo, si può affermare che sono soggette all’obbligo di pubblicazione:
- le associazioni sportive dilettantistiche, tutte, con o senza caratteristiche Onlus
- le società sportive senza fini di lucro
- le società sportive lucrative, ma queste ultime a partire dall’esercizio 2019, con riferimento ai benefici goduti nel 2018, perché istituite mediante la legge 205/2017.
1. Decorrenza dell’obbligo
La legge è stata approvata nell’agosto 2017 e dispone l’obbligo a far tempo dal 2018 con riferimento ai contributi relativi all’anno precedente se complessivamente di importo superiore a 10.000 euro. Il tenore letterale della norma induce a ritenere che l’obbligo è in vigore a tutti gli effetti e che perciò, entro il prossimo 28 febbraio 2018, si deve pubblicare l’ammontare dei contributi ricevuti nel 2017.
Recentemente in un articolo de Il Sole-24Ore si è letto che, secondo l’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, “il dettato (normativo – n.d.r.) non sembra in grado di imporla davvero (la trasparenza – n.d.r.), perché non stabilisce a chi spetta la vigilanza, chi è tenuto a irrogare le sanzioni e quali sono le conseguenze di una eventuale rifiuto a restituire le somme percepite”.
In realtà la sanzione esiste e sta nell’obbligo di restituzione delle somme ricevute se non si provvede alla pubblicazione del dato e il soggetto che commina la sanzione è l’amministrazione che ha corrisposto il contributo.
Nel medesimo articolo, traendo spunto dall’opinione dell’ANAC, in assenza di interventi esplicativi del Ministero per lo Sviluppo economico, si sostiene che la decorrenza dell’obbligo indicato nella legge si riferisca all’anno 2018 per il monitoraggio/raccolta dei dati con pubblicazione degli stessi entro il 28 febbraio 2019.
Chi scrive è del parere di pubblicare i dati 2017 entro il prossimo 28 febbraio 2018, poiché l’ANAC non è titolata (per sua stessa ammissione) a fornire interpretazioni della legge in rassegna.
2. Cosa dichiarare
Per sovvenzioni, in base al dizionario Treccani, si intendono gli aiuti economici, sotto forma di elargizione (o di anticipazione con particolari agevolazioni di restituzione), concessi a individui, enti e organizzazioni assistenziali e culturali, società commerciali, ecc., per assicurare lo svolgimento o il proseguimento della loro attività.
Per contributi, sempre in base al dizionario Treccani, si intende ciò che si dà, quale propria personale offerta, per il raggiungimento di un fine al quale collaborano più persone.
A parere di chi scrive, rientrano in questo insieme tutte le erogazioni, anche quelle che non prevedono una specifica rendicontazione.
Per incarichi retribuiti possiamo intendere gli incarichi allo svolgimento di attività, anche in regime di convenzione o accreditamento, affidati ad enti senza finalità di lucro, sostenute o meno dagli enti pubblici.
Tra i vantaggi economici di qualunque genere rientrano certamente tutte le agevolazioni, non solo in denaro, che, anche indirettamente, concorrono al sostegno dell’attività dell’ente. Mi riferisco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a un contratto di comodato che un ente pubblico stipula con un’associazione per dotarla di una sede operativa: in questo caso il vantaggio (per l’associazione) è costituito dal risparmio del canone di locazione che avrebbe dovuto sostenere se avesse dovuto rivolgersi al mercato immobiliare delle locazioni.
Sempre per rimanere in tema, lo stesso vale per le locazioni stipulate a prezzo vile rispetto al canone che il mercato chiede per un immobile di pari utilizzo.
Si pone perciò la domanda: come fare a valutare una prestazione di servizi (tale è il contratto di locazione) che non ha alcuna indicazione del valore economico sottostante? La risposta è semplice e di facile applicazione anche se solo teorica: si deve indicare il valore equivalente di una locazione (nel caso dell’esempio). Qualora non si conoscano nemmeno i riferimenti catastali dell’immobile da cui partire, allora si chiederà in modo formale (raccomandata o PEC) all’ente concedente di indicare il valore economicamente sottostante al contratto di comodato. L’ente concedente attraverso i suoi canali interpellerà l’Agenzia del territorio che, a sua volta, fornirà una propria valutazione. Fino a quando non giungerà la valutazione, l’ente avrà cura di indicare sul proprio sito internet “in attesa di valutazione dell’ente concedente”.
Non si tratta di un eccesso di timore da parte di chi scrive… Poniamo il caso che un ente abbia ricevuto da una precedente amministrazione comunale in comodato (contratto a contenuto essenzialmente gratuito), o per un canone meramente simbolico, i locali per stabilirvi la propria sede. Nel comune si tengono regolari elezioni e cambia l’amministrazione a cui l’ente è inviso. Nel frattempo l’ente dimentica di comunicare nel proprio sito internet il “vantaggio ricevuto” ai sensi della legge 124/2017: tale dimenticanza potrebbe costare la restituzione dei locali a suo tempo ricevuti in comodato.
3. Cosa non dichiarare
Al contrario, si ritiene che non si debbano indicare i fondi del 5 per mille poiché non si tratta di fondi pubblici ma di natura privata e questo principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 18/06/2007 n. 202. A sostegno di ciò vi è anche il fatto che i fondi 5 per mille assegnati ai vari enti sono già oggetto di pubblicazione negli appositi elenchi diramati dall'Agenzia delle entrate e liberamente consultabili in rete.
Non si ritiene di dover comunicare se l’ente in questione abbia o meno usufruito di agevolazioni fiscali poiché queste sono il frutto di una legislazione che è universalmente applicabile agli enti di un determinato settore (senza considerare che, in diversi casi, sarebbe particolarmente oneroso e poco significativo andare a riformulare la dichiarazione dei redditi per determinare il vantaggio fiscale ottenuto dall’applicazione, per esempio, del regime ex legge 398/91: in molti casi si evidenzierebbe la chiusura del bilancio dell'ente con un disavanzo di gestione anziché un po’ di avanzo o un risicato pareggio).
4. Dove dichiarare
Per quanto riguarda associazioni OLNUS e fondazioni, la comunicazione ex legge 124/2017 deve essere effettuata nel proprio sito/portale web. Qualora l’ente non fosse titolare di un proprio sito internet, si può ricorrere alle pagine dei social (es. nelle informazioni del proprio profilo, affinché non si confonda con i vari post) che molte associazioni curano.
Se si ha un proprio sito internet, il sito Italianonprofit.it (che ringrazio) mette a disposizione un piccolo generatore di codice html da inserire successivamente nel sito per pubblicare i dati come previsto dalla legge. E' un'applicazione gratuita e di facile utilizzo.
Per quanto riguarda le società sportive non a scopo di lucro o lucrative, in luogo della pubblicazione sul sito Internet la legge prevede espressamente l’indicazione dei dati nella nota integrativa, componente del bilancio d’esercizio, soggetto a pubblicazione presso il Registro delle imprese.
5. Le dimenticanze
Tra i soggetti che il legislatore ha colpevolmente dimenticato di annoverare tra gli obbligati alla pubblicazione vi sono i comitati non Onlus. Nel primo capoverso del comma 125 è infatti riportata l’indicazione tassativa dei soggetti destinatari dell’obbligo dichiarativo:
- associazioni tutte
- Onlus (dimenticando che le Onlus sono una categoria fiscale di enti e non una tipologia di enti)
- fondazioni
- oltre a particolari categorie di associazioni individuate nella legge 349/1986 e nel d.lgs. 206/2005 che qui non interessano.
Da ciò si deduce che i comitati che non hanno la caratteristica Onlus, inspiegabilmente, non sono soggetti al dettato della legge in rassegna.
Attendiamo fiduciosi la solita immancabile circolare ministeriale (dal Ministero competente per cortesia!) che aiuti gli operatori ad adempiere a questo ulteriore onere in nome della trasparenza.
Aggiornamento al 24 FEB 2018
Il Direttore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha inviato la comunicazione qui allegata nella quale si afferma che deve essere affrontata la questione relativa alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione: il comma 125 della disposizione in esame stabilisce che l’obbligo di pubblicità e trasparenza decorre dall’anno 2018. Al riguardo, deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo ( la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento ( 28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.
In altri termini il Direttore sostiene che ci sarebbe un problema di retroattività della legge.
Chi scrive non è dello stesso parere: la legge è stata approvata nel 2017 e disponeva un obbligo per il futuro 28 febbraio 2018. Non c'è perciò una questione di retroattività. La retroattività semmai riguarda i conteggi, cioè da quando iniziare a "contare" o, meglio, "rendicontare". Tuttavia, rispetto alla data in cui è entrata in vigore la legge, c'era tutto il tempo per recuperare i dati occorrenti. Le questioni aperte potrebbero essere risolte con un po' di buonsenso:
- prorogare il termine per la pubblicazione dei dati di 30 o 60 giorni
- nel frattempo, emanare un documento di interpretazione autentica che riporti la formula "lo scrivente Ministero vigilerà affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare siano puntualmente osservati dagli uffici dipendenti". Il che non sarebbe ancora del tutto sufficiente perché i fondi pubblici sono erogati da amministrazioni non sempre sotto l'autorità del MiLPS ma almeno sarebbe sempre meglio.
Per il principio della prudenza, si è del parere di pubblicare i dati entro la scadenza prevista, eventualmente da integrare successivamente se qualcosa fosse sfuggito.