Premessa
Le verifiche fiscali nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche sono rivolte ad accertare il rispetto delle norme agevolative e si declinano generalmente in due linee di intervento:
a) la verifica dei requisiti formali, ovvero il possesso dello status di a.s.d. derivante dall’affiliazione a FSN o a EPS, dall’iscrizione al Registro CONI e dalla regolarità formale dello statuto;
b) la verifica dei requisiti sostanziali, ovvero l’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica riconosciuta dall’ordinamento sportivo con modalità che si conformino, nel concreto, ai principi statutari di democraticità della struttura, effettività del rapporto associativo, divieto di distribuzione di utili anche in modo indiretto. Sulla necessità di questo secondo profilo di indagine, l’orientamento della giurisprudenza è consolidato e univoco fin dalla metà degli anni ’90 e puntualmente richiamato negli avvisi di accertamento che interessano l’associazionismo sportivo: si citano ex multis Cass. civ. Sez. V, Sent., 6.11.2013, n. 24898 laddove afferma che
gli enti di tipo associativo non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale… con la conseguenza che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 cod. civ.
e Cass. n. 8623/2012 ove si precisa che
l’esenzione di imposta (art. 148 T.U.I.R.) prevista in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive e al Coni.
Lo scopo dichiarato delle attività di intelligence nei confronti degli enti associativi è quello di “tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”: così si legge nella Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 esplicativa del modello Eas.
Anche i più recenti documenti di prassi sugli indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale – da ultimo si veda la Circolare n.19/E 2019, del 8 agosto 2019 – mantengono alta l’attenzione al comparto non profit allo scopo di “recuperare le agevolazioni illegittimamente fruite, nei confronti dei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali.”
Nel dettaglio l’indicazione è “di evitare di perseguire, salvo evidenti casi di abuso, situazioni di minima rilevanza o caratterizzate da evidente rilievo sociale, come nei casi in cui l’attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per i giovani oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati” e di incentrare le attività di controllo sulla presenza di elementi, anche fattuali, non conformi alla natura non-profit del soggetto. Si tratta, in particolare di attività commerciali (come la somministrazione di alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi, l’intrattenimento e spettacolo, ecc.), finanziarie, immobiliari o comunque intraprese per scopi che esulano dai fini sociali che caratterizzano il settore.
Tuttavia ciò non significa affatto che un sodalizio svolgente attività istituzionale in via esclusiva – e che per tale motivo non abbia chiesto l’attribuzione della partita IVA – vada esente dalle attività di verifica: si ricorda che nell’effettuare l’analisi del rischio e selezionare i soggetti da sottoporre a controllo i verificatori ricorrono a “specifici applicativi disponibili”, come prevede la Circolare n.19/E citata e quindi, innanzitutto, i dati dell’anagrafe tributaria e i dati del Registro CONI contenuti della partizione riservata accessibile all’Agenzia delle Entrate. Inoltre nelle attività preparatorie della verifica, si utilizzano regolarmente le ricerche in rete e le risultanze di siti web e social media come pagine facebook e profili instagram, che nel caso di contenuti ritenuti non conformi alla promozione sportiva – come ad esempio alcune forme di pubblicità o scontistica – si considerano alla stregua di un campanello d’allarme sufficiente per avviare la verifica.
Fatta la doverosa premessa, passiamo quindi in rassegna i documenti che una a.s.d. in possesso del solo codice fiscale deve mettere a disposizione dei verificatori.
Quando la verifica si compia presso la sede è importante che detti documenti siano esibiti al primo accesso, che – lo ricordiamo per inciso – dopo il d.l. n.16/12 convertito in L.44/12 non necessita dell’autorizzazione preventiva della Procura della Repubblica ma si compie su semplice autorizzazione della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza.
Dunque è fondamentale che i documenti siano sempre disponibili e conservati in cartelline o raccoglitori organizzati con ordine.
1. Atto costitutivo e statuto
Atto costitutivo e statuto devono essere registrati e contenere le clausole previste dall’art. 90 l .289/02 ai fini del riconoscimento sportivo nonché dell’art. 148, comma VIII, T.U.I.R. – e parallelo art. 4, comma IV, d.p.r. 633/72 in materia di IVA – per usufruire della de-fiscalizzazione dei corrispettivi specifici, in sostanza per trattare legittimamente come entrata istituzionale non solo la quota associativa annuale ma anche il corrispettivo incassato dai soci/tesserati per la partecipazione alle attività sportive riconosciute (corsi, gare, stage ecc.). Se nel corso del tempo l’associazione ha adottato modifiche statutarie vanno esibiti i relativi verbali di assemblea straordinaria, parimenti registrati.
2. Affiliazione alla FSN/DSA/EPS e iscrizione al registro CONI
È utile scaricare e stampare ogni anno il certificato in modo da dimostrare la continuità di iscrizione, anche se il nuovo applicativo consente ora di scaricare l’iscrizione dal 2018. Per gli anni pregressi l’iscrizione potrà comunque dimostrarsi anche con altri mezzi, come spiegato nella risposta a un quesito da P. Sideri, Certificato cartaceo annuale Coni, in Newsletter n. 1/2020, a cui si rimanda. Va conservata anche l’affiliazione alla federazione e agli enti di promozione, in quanto indica le singole discipline sportive per le quali è attivata (se il certificato di affiliazione non contiene tali indicazioni è opportuno conservare la domanda o comunque acquisire dall’organismo affiliante il dato relativo).
3. Modello EAS
L’onere di trasmettere il modello EAS grava anche sulle a.s.d. che svolgano esclusivamente attività istituzionale quando incassino corrispettivi specifici dai soci per le attività sportive. Per semplificare: spetta anche alle a.s.d. con il solo codice fiscale che incassino quote per i corsi sportivi oltre alla quota annuale di adesione. La disposizione dell’art. 30 comma 3bis del d.l. n.185/2008 convertito in l. n. 2/2009 – che dispone l’esonero dalla trasmissione del modello per gli enti sportivi dilettantistici iscritti al registro Coni che non svolgono attività commerciale – non deve infatti trarre in inganno: lo specifica chiaramente la Circolare n. 12/E del 9/4/2009 che conferma l’onere della presentazione del modello per le associazioni che pur non svolgendo attività commerciale, effettuino operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’art. 148 comma III T.U.I.R. (corrispettivi specifici istituzionali).
Il modello va presentato, anche in forma semplificata, entro 60 giorni dalla costituzione ed eventualmente ripresentato entro il 31 marzo di ogni anno solo se nell’anno precedente siano intervenute modifiche rilevanti nei dati da comunicare, che non siano già state comunicate all’anagrafe tributaria. In sostanza: non va ripresentato per la modifica inerente alla sede o ai dati del legale rappresentante in quanto già comunicati con la variazione dati del soggetto ma solo quando sia modificata l’attività svolta (in riferimento ai punti 20 e 26 del modello), fermo restando che l’ente mantenga la qualifica di a.s.d. (si veda per tutti Modifica dello statuto e ripresentazione del Modello EAS, in Newsletter n. 6/2019).
4. Libro soci
Per la tenuta del libro soci non si richiedono forme particolari: l’importante è che si rispettino le disposizioni previste dallo statuto e che si possano individuare i nomi e i dati anagrafici dei soci, la data di iscrizione ed eventuali annotazioni sulla cessazione del rapporto associativo. In particolare il libro soci non va confuso con l’elenco dei tesserati trasmesso annualmente all’organismo affiliante perché nel rispetto dell’art.148 comma VIII T.U.I.R. lett.c) deve essere esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tale clausola comporta, nel suo concreto rispetto, che la qualifica di socio sia a tempo indeterminato salvo recesso, revoca o esclusione secondo quanto previsto dallo statuto. In particolare si dovrà prestare attenzione al rispetto concreto delle norme statutarie che dispongono l’esclusione per morosità quando i soci non provvedano al pagamento della quota annuale (c.d. rinnovo). Quando tutti i soci siano anche tesserati l’elenco tesserati potrebbe fungere anche da libro soci, purché sia opportunamente conservato in ordine cronologico per tutti gli anni in modo da poter individuare l’effettiva compagine associativa “al netto” dei soci receduti, espulsi o esclusi per morosità secondo le norme statutarie.
Anche la conservazione, possibilmente ordinata e numerata, delle domande di ammissione approvate secondo quanto previsto dalle norme statutarie (ad esempio delibera di ammissione o ratifica del consiglio direttivo, oppure approvazione contestuale apposta sulla domanda ) può fungere da registro soci purché sia possibile – eventualmente integrando tali risultanze con l’elenco annuale dei soci tesserati – individuare l’effettiva compagine associativa.
In ogni caso – a prescindere dalle modalità adottate per la tenuta del libro soci – è importante conservare l’elenco dei tesserati trasmessi all’organismo affiliante per documentare la qualifica degli utenti al fine di beneficiare della de-fiscalizzazione dei corrispettivi specifici.
5. Libro dei verbali del consiglio direttivo e delle assemblee
Anche per questi libri sociali non si richiedono forme particolari né sono previsti contenuti obbligatori; l’importante è che siano adottati nel rispetto delle norme statutarie, firmati e conservati in ordine cronologico. Tuttavia poiché tali atti rivestono un ruolo importante al fine di attestare il rispetto sostanziale dei principi di partecipazione democratica e di effettività del rapporto associativo previsti dall’art. 90 l. 289/02 e art. 148 comma VIII T.U.I.R. recepiti nello statuto del sodalizio, andranno compilati con cura e dovranno contenere indicazioni utili ad attestare la regolarità delle convocazioni, la partecipazione degli aventi diritto, l’oggetto della delibera. Da ultimo la Circolare 18E del 1/8/2018 dell’Agenzia delle Entrate precisa che
“La sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione da effettuare caso per caso della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative… Si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio”.
Formule standard come“Il Presidente rilevato che l’assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e che pertanto il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’assemblea in seconda convocazione dichiara l’assemblea pienamente regolare e valida e invita a discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno”, seppure corrette sotto il profilo della validità della delibera, non danno conto delle effettive presenze e rischiano di essere contestate. È quindi opportuno integrare il verbale riportando il numero dei presenti e/o inserendo i loro nominativi, e raccogliere la firma dei presenti in foglio separato da allegarsi al verbale. Non si tratta di adempimenti richiesti per la validità della delibera assembleare o per il rispetto delle clausole imposte dall’art. 148 comma VIII T.U.I.R: sia la circolare 9/E del 9/4/2013 sia la circolare 18E del 1/8/2018 riconoscono che il mancato inserimento dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici fiscali. Tuttavia sicuramente rappresentano adempimenti idonei a dimostrare che l’associazione pone in essere quelle azioni rivolte a mettere in pratica i principi statutari di effettività e democraticità del rapporto associativo.
La scarsa partecipazione – purché non sia circoscritta ai soli componenti del direttivo e ai soci collaboratori – non è indice di violazione di tali principi: è però fondamentale che tutti gli aventi diritto abbiano conosciuto o siano stati messi nelle condizioni di conoscere, la convocazione dell’assemblea e siano stati posti nella condizione di parteciparvi. Di qui l’importanza della pubblicità della convocazione e della verifica del libro soci.
L’avviso di convocazione, firmato dal presidente, deve contenere tutti gli elementi suindicati e deve essere adeguatamente comunicato ai soci e pubblicizzato. Ancora una volta le forme adottate devono innanzitutto rispettare le norme statutarie, per cui se lo statuto prevedesse la convocazione scritta da inviare a ciascun socio, questa è la regola da seguire per la validità della convocazione (in tal caso, salvo che lo statuto preveda comunicazioni con raccomandata a.r., la comunicazione scritta può essere validamente sostituita da mail, sms, chat di WhatsApp e simili, purché tracciati; la raccomandata a.r. è invece equiparata alla posta certificata PEC che per la sua validità richiede l’utilizzo di account certificato non solo da parte del mittente ma anche da parte del destinatario). La convocazione per affissione in linea di principio è valida (sempre che sia così prevista dallo statuto) purché ne sia garantita l’effettiva conoscibilità da parte degli associati aventi diritto di partecipare all’assemblea: il luogo di affissione deve essere accessibile e frequentato dai soci (ovvero la sede ove abitualmente si opera e non ad esempio la sede legale presso l’abitazione del presidente); l’arco temporale di affissione, altrettanto adeguato a garantirne la visibilità ai soci. Un utile strumento – anche se non previsto dallo statuto – può essere la pubblicazione sul sito dell’associazione o sul profilo/pagina Facebook o su altre piattaforme social, alla stregua di una convocazione per affissione presso la sede “virtuale” del sodalizio. Tale strumento appare particolarmente efficace non solo perché capace di raggiungere tutti i destinatari ma anche perché idoneo a dimostrare la data di pubblicazione del post e la permanenza sulla pagina o sul sito, nel rispetto dei termini previsti dallo statuto.
6. Ricevute e documenti giustificativi di spesa
Pur non avendo obblighi contabili a fini fiscali, la a.s.d. che svolga esclusivamente attività istituzionale deve comunque documentare le entrate e le uscite in modo chiaro e preciso al fine di sottoporre annualmente all’approvazione dei soci un rendiconto economico-finanziario veridico e attendibile.
L’obbligo in primo luogo è posto nei confronti degli associati che nell’esercizio dei diritti partecipativi loro riconosciuti dallo statuto approvano il rendiconto e hanno dunque il diritto di essere edotti, con la dovuta trasparenza, sull’andamento della gestione comprovato da documenti idonei ad attestare le entrate e a giustificare le uscite. Le buone pratiche consigliano al riguardo di emettere e conservare ricevute non fiscali a fronte dei pagamenti incassati dai soci, di tenere una prima nota cassa dove registrare i movimenti in entrata e in uscita, di utilizzare un conto corrente bancario – peraltro obbligatorio quanto all’incasso di erogazioni liberali o di quote corrisposte per conto di minori ai fini della detrazioni IRPEF spettanti in relazione a tali operazioni – di conservare in ordine cronologico tutti i giustificativi di spesa, secondo il criterio di cassa.
Si richiamano al riguardo le indicazioni della Circolare n. 18/E del 1/8/2018 che al punto 6.4 – in tema di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importi pari o superiori a 1.000,00 euro previsto dall’art. 25, comma V, l.133/99 – specifica che
per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza…
e che
… al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati nei conti correnti bancari o postali, l’associazione o società sportiva dilettantistica dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato e pagato.
In definitiva maggiori riscontri documentali saranno disponibili in sede di verifica, minore rilievo potranno assumere le eventuali contestazioni dei verificatori sulla congruità o attendibilità del rendiconto, sull’inerenza delle spese, sull’ammontare effettivo dei ricavi.
7. Compensi sportivi dilettantistici
Se l’associazione si avvale di prestazioni rese nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica di cui all’art. 67 comma I lett.m), il pagamento dei relativi compensi andrà attestato con la specifica certificazione richiesta dal regolamento di attuazione dell’art. 25 l.133/99 (d.m. n. 473/99 art.2 comma 3) e l’associazione, anche per i compensi o rimborsi forfetari che non superino la soglia di euro 10.000 di imponibilità fiscale, deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta. Si rimanda per ogni ulteriore approfondimento alle risposte ai quesiti di B. Stivanello: Certificazione Compensi nella a.s.d., in Newsletter n. 2/2020, e Registrazione Rimborsi Forfettari allenatori, in Newsletter n. 22/2018.
8. Altri atti e documenti
L’associazione dovrà comunque esibire tutto quanto richiesto dai verificatori – inclusi contratti di locazione, di comodato, di utilizzo delle attrezzature, contratti di mutuo e finanziamento, estratti del conto corrente bancario ecc., che potranno essere valutati soprattutto al fine di contestare una eventuale distribuzione indiretta di utili – e comunque, nel proprio interesse, mettere a disposizione ogni altro documento anche extracontabile che possa ritenersi utile per comprovare la genuinità della forma associativa assunta, lo svolgimento di effettiva attività sportiva dilettantistica riconosciuta, l’efficacia delle comunicazioni utilizzate con i soci (a titolo esemplificativo rassegna stampa, fotografie, sito web e profili social, report di wa/sms, corrispondenza con gli organismi affilianti, partecipazione a eventi e manifestazioni, dichiarazioni degli associati e così via).