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Home Approfondimenti Ordinamento sportivo e ordinamento giuridico nazionale: perchè?
  • Approfondimenti

Ordinamento sportivo e ordinamento giuridico nazionale: perchè?

Katia SCARPA
consulente
3 Ottobre 2013
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    Quante volte ci siamo chiesti se è il Giudice Nazionale oppure il Giudice Sportivo a dover decidere una controversia sportiva? E quante altre ci siamo domandati se un gravissimo fallo di gioco possa/debba essere sanzionato anche penalmente? Quante perplessità ci hanno colto quando l'Agenzia delle Entrate ha negato la natura di ente "sportivo" a una associazione di ginnastica artistica, danza, boxe, judo o arti marziali? E perché il legislatore italiano ha imposto alle società e associazioni sportive di provvedere all'iscrizione nel registro del CONI? Questi e molti altri interrogativi trovano risposta soltanto dopo aver chiarito la distinzione tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico nazionale.

    Spesso mi sento chiedere perchè sia necessario distinguere nettamente l’ordinamento sportivo dall’ordinamento giuridico statale.
    Sguardi perplessi mi scrutano quando rispondo che si tratta di due ordinamenti giuridici autonomi, che perciò vanno tenuti nettamente separati.

    Non è ovviamente questa la sede per affrontare la problematica relativa alla nozione di ordinamento giuridico e quella della pluralità dello stesso. Con questo mio breve intervento, però, ritengo utile chiarire:
    (i) perchè debba ritenersi che il sistema sportivo che fa capo al CONI abbia natura di ordinamento giuridico.
    (ii) perchè gli interpreti del diritto evidenzino costantemente che il mondo dello sport appartiene ad un ordinamento giuridico autonomo, che va nettamente distinto dall'ordinamento giuridico statale.

    Sotto il primo aspetto, occorre premettere che un ordinamento giuridico è una società organizzata in base ad un “sistema” di norme.

    Le caratteristiche essenziali di un ordinamento giuridico sono perciò:

    • l'esistenza di una plurisoggettività, ossia la presenza di più soggetti;
    • una organizzazione, cioè una struttura con il compito di porre in essere le norme e di garantirne il rispetto e l’efficacia;
    • una legislazione autonoma, in cui è riscontrabile la caratteristica dell'esclusività 1, ovvero l’esistenza di uno specifico complesso di norme volte a disciplinare l’azione dei soggetti.

    Nell’ordinamento sportivo si riscontra una pluralità di soggetti, che si sono organizzati dandosi un “sistema” normativo "esclusivo", che ne regola la vita.

    E' noto che le regole nello sport sono dettate direttamente dagli enti sportivi, i quali peraltro sono deputati a controllarne il rispetto ed a sanzionarne le irregolarità.

    Gli interpreti più accorti, perciò, sono concordi nel ritenere che il sistema sportivo che fa capo al CONI ha natura di ordinamento giuridico 2.

    Più complesso è il tema dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale.

    Per chiarire le ragioni per cui debba ritenersi che il sistema sportivo che fa capo al CONI abbia natura di ordinamento giuridico autonomo, distinto dall’ordinamento giuridico statale, giova anzitutto chiarire che un ordinamento giuridico è “autonomo” quando non dipenda da alcun altro ordinamento e le sue normative interne non trovino fonte (nè legittimazione) da alcun altro ordinamento.

    Un ordinamento autonomo è fonte esclusiva di qualificazione e l'esame della sua normativa viene posto in essere senza alcun riferimento ad altro ordinamento, che ne fondi la legittimazione.

    L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo è riconosciuta e rispettata dal legislatore italiano. Con l’art.1 della legge n. 280/2003 (legge di conversione, con modificazioni del d.l. 19.08.2003 n.220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) è stato fissato, infatti, il principio per cui "La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale".

    La stessa legge ha precisato, inoltre, che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

    1) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

    2) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

    Perciò, parlare dell'ordinamento sportivo come di un ordinamento autonomo comporta che esso sia fonte esclusiva di qualificazione e che l'esame della sua normativa possa essere posto in essere indipendentemente, senza necessità di riferirla o ricomprenderla in altro ordinamento più ampio — nella specie, quello statale — che ne fondi la legittimazione.

    La questione, ancorché appaia di facile soluzione dalla semplice lettura della disposizione sopra richiamata, è più complessa in sede di applicazione pratica, perchè spesso i provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi assumono una “rilevanza esterna” all’ordinamento sportivo (e interessano l’ordinamento statale) e viceversa.

    Si pensi al caso in cui un calciatore, durante una partita di pallone, nella concitazione del gioco procuri lesioni gravi al suo avversario e, a gioco fermo aggravi il danno con ulteriori aggressioni fisiche e verbali.

    Si tratta di situazione che non può rilevare unicamente per l'ordinamento sportivo (con riguardo alla violazione delle regole del gioco "calcio"), ma interessa anche l'ordinamento statale, il quale deve tutelare il diritto soggettivo all'incolumità fisica degli atleti.

    Si spiega, dunque:

    • (i) perchè certe regole, che sono irrilevanti per l'ordinamento statale o che l'ordinamento statale addirittura combatte, tuttavia, di fatto, abbiano vigore e costituiscano la fonte effettiva di disciplina di certe attività nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

    Si pensi, ad esempio, (a) al caso delle sanzioni per il c.d. “fallo” nel gioco del calcio, che seppure sanzionate dall’ordinamento sportivo sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento statale, penale (ciò, almeno fino a quando non costituiscano ipotesi di lesione), ovvero (b) al caso del reato di lesioni gravi (alle volte anche gravissime), sanzionato penalmente dall'ordinamento statale, che costituisce di certo attività ammessa (pur se nel rispetto delle regole "tecniche") nell'ambito dell'ordinamento sportivo, con riguardo a certi sports (ad esempio nel caso di un incontro di boxe);

    • (ii) perchè una delle questioni più delicate che il legislatore (prima) e l'interprete (poi) si trovano a dover risolvere sia quello del rapporto tra ordinamenti giuridici.

    Si ponga attenzione, a titolo esemplificativo, al dibattuto tema dell'organo deputato alla qualificazione giuridica di un soggetto quale "soggetto sportivo" ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali (il CONI o le autorità tributarie?).

     


    1 Si veda: LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, 417 e ss.
    2 Per un approfondimento si veda: MODUGNO, Legge — ordinamento giuridico — pluralità degli ordinamenti, Milano, 1985, 249 ss.; CESARINI SFORZA, La teorìa degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, FI, 1933, I, 1381 ss.; M. S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, RDS, 1949, 1-2, 10 ss.

     

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