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Home Approfondimenti LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER LA PRATICA SPORTIVA
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LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER LA PRATICA SPORTIVA

Giuliano SINIBALDI
Dottore Commercialista in Pesaro
12 Marzo 2009
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    La Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/02/2009, n. 50/E è intervenuta sulla questione della detraibilità delle spese sostenute per la pratica agonistica dei ragazzi, precisando che Il tetto massimo di 210 Euro per la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a strutture sportive, è riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore .

    Con la Risoluzione di cui all’oggetto l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello  presentato da un contribuente che, avendo due figli a carico che esercitano un’attività sportiva con spesa annuale di € 400,00 ciascuno chiedeva se fosse possibile beneficiare della detrazione ex art. 1, c. 319, L. 296/2006 (la c.d. “detrazione per spese per la pratica sportiva dei ragazzi”) nella misura del 50% per ciascun coniuge, quindi, nel caso di specie,  per € 200,00 per ciascun figlio e per ciascun genitore.

    La risposta dell’Agenzia è negativa;

    secondo le Entrate la detrazione per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altri impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica spetta per un importo non superiore, per ciascun ragazzo, a 210,00 Euro.

     

    Questo importo deve essere inteso quale limite massimo alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

     

    Se i genitori partecipano entrambi alla spesa, dovranno suddividere il suddetto importo massimo detraibile tra di loro, e non potranno quindi “raddoppiare” la quota detraibile fino a 420,00 Euro per ciascun figlio.

    Invece, in caso di due o più figli, potranno detrarre le spese sostenute per l’importo di € 210,00 per ciascun figlio, sempre a livello complessivo, quindi suddividendo tra loro l’importo detraibile.

     

    In concreto, per ogni figlio (ragazzo) che esercita attività sportiva dilettantistica, sarà possibile detrarre al massimo una somma di € 210,00, indipendentemente dalla circostanza che tale somma sia portata in detrazione da un solo genitore o da entrambi

    Considerata la presa di posizione delle Entrate devono ritenersi superate le incertezze e le differenti interpretazioni della norma derivanti anche dalle indicazioni non perfettamente omogenee contenute nelle istruzioni dei Mod. 730/08 e UNICO/2008.

    Si coglie l’occasione per ricordare l’oggetto dell’agevolazione ed i requisiti documentali richiesti per poter usufruire della stessa:

    1)   Di che cosa si tratta:

    l’agevolazione consiste nella detrazione del 19 per cento delle spese, per un importo non superiore ai 210 euro, sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento annuale per figli di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.

    Considerato che la spesa massima ammissibile ammonta (per ciascun ragazzo) ad € 210,00 annue il risparmio fiscale massimo è di € 40,00 (arrotondato – sempre per ciascun ragazzo)

    2)   Quali sono le spese detraibili

     

    il decreto pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale» del 9 maggio 2007 ha definito i requisiti di applicabilità della disposizione. Con riferimento alle modalità di svolgimento della pratica sportiva è stato previsto che:

     

    a)    per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 commi 17 e seguenti della legge n. 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;

     

    b)   per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati al l’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del Codice civile. In pratica, secondo anche quanto si legge nella relazione al provvedimento, si è inteso beneficiare non solo chi frequenta un’associazione o una società sportiva dilettantistica ma anche i fruitori degli impianti gestiti da soggetti che non rientrano nella definizione di sportivi dilettantistici ai sensi della legge n. 289/2002.

     

    c)    Attenzione: la quota associativa non è detraibile: a tale conclusione si giunge in seguito all’analisi dei dati da inserire nella ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dal beneficiario del pagamento (vedi punto n. 3) seguente) in cui viene richiesta la descrizione dell’attività sportiva esercitata; per poter detrarre la spesa è dunque necessario che ci sia il materiale svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica. Le quote che i soci versano all’associazione di cui sono membri all’atto di iscrizione (o annualmente) hanno invece la funzione di esprimere l’adesione al sodalizio e non sono pertanto finalizzate all’utilizzo del servizio – il corso sportivo o l’attività sportiva dilettantistica – che viene richiesto ai fini della detrazione

     

    3)   Come devono essere certificate le spese

     

    la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l’indicazione:

    a)    la denominazione (sportiva dilettantistica), la sede e il codice fiscale del soggetto  destinatario del pagamento;

    b)   la causale (iscrizione o abbonamento);

    c)    l’attività sportiva esercitata (corso di nuoto/basket/danza etc.)

    d)   l’importo;

    e)    i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva (il ragazzo) e il codice fiscale di chi effettua il pagamento (il genitore, che avrà diritto a detrarre la spesa)

    Operativamente, potrebbe essere un problema indicare tutti i suddetti dati in un bollettino bancario o postale o in una classica ricevuta di pagamento. Qualora i bollettini o le ricevute rilasciate all’atto dei singoli pagamenti non contenessero tutti i dati richiesti la società/associazione sportiva (ovvero la società commerciale di gestione della palestra/piscina etc) dovrà rilasciare al richiedente un’attestazione riepilogativa delle quote incassate nel corso dell’anno, contenente tutti gli elementi richiesti dalla norma.

     

    Si allega alla presente fac – simile di ricevuta/attestazione contenente i dati richiesti

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      Giuliano SINIBALDI
      Giuliano SINIBALDI
      Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Ancona, e iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro dal 1991. Svolge attività professionale di consulenza tributaria e societaria ed è specializzato in materia di contenzioso tributario. Ha partecipato al corso di specializzazione in difesa del contribuente presso la SAF – scuola di alta formazione medio adriatica. Svolge altresì incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale. Ha ricoperto incarichi di docente a contratto in fiscalità dello Sport presso l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è docente presso la Scuola Regionale dello Sport del CONI Marche e svolge attività di relatore in seminari e corsi di formazione. Ha pubblicato numerosi articoli in materia di fiscalità dello sport e di Terzo Settore. È socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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      ISSN sito web: 2974-9948
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