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    Home Approfondimenti IL NUOVO SPESOMETRO
    • Approfondimenti

    IL NUOVO SPESOMETRO

    Francesco SISANI
    Rappresentante al Convegno
    31 Ottobre 2013
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      Il 2 agosto 2013, con il provvedimento n. 94908, l’Agenzia delle Entrate ha diramato il modello e le istruzioni per la compilazione del cd. “spesometro”, ossia il modello da utilizzare per comunicare agli uffici erariali tutte le operazioni compiute e rilevanti ai fini Iva. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo un lungo e travagliato percorso, costellato da numerosi rinvii dovuti, principalmente, alle difficoltà tecniche ed operative riscontrate dagli operatori economici. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate analizza alcuni dei punti fondamentali della disciplina, che di seguito andremo ad analizzare.

      L’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 aveva stabilito, a carico dei soggetti passivi Iva, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  rese e ricevute, per le quali – nel corso del periodo d’imposta – i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, oppure al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, avessero superato la soglia di:

      • euro 3.000, al netto dell’Iva, per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;
      • euro 3.600, comprensiva dell’Iva, con riferimento alle fattispecie non assoggettate all’obbligo di fatturazione.

      Successivamente, in un'ottica di semplificazione, la predetta disposizione è stata riformulata dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che ha facilitato l’adempimento, prescrivendo che – a partire dal 1° gennaio 2012 – per le operazioni assoggettate all’obbligo di fatturazione fosse necessario comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le fattispecie effettuate, indipendentemente dall’importo.

      In virtù di tali modifiche, e tenuto conto di quanto emerso nel confronto con le associazioni di categoria, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013, ha definito le modalità tecniche e dei termini relativi alle seguenti comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, nonché di quella delle fattispecie previste dall’art. 3, co. 2-bis, del D.L. n. 16/2012.

      Una delle novità di maggior rilievo consiste nell’aver incorporato nel modello di comunicazione per lo spesometro una serie di ulteriori adempimenti comunicativi, che possono (o devono) venir meno se le relative operazioni sono già incluse nel predetto modello di comunicazione, che è stato a tal fine modificato anche nelle informazioni ivi contenute, così da poter accogliere operazioni tra di loro differenti.

      Più precisamente, già a decorrere dal 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing, locazione e/o noleggio di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), possono utilizzare il nuovo modello approvato con il provvedimento in esame, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011.

      Vi sono poi ulteriori “assorbimenti”, questa volta obbligatori, in relazione ad altre operazioni che sono già incluse in una comunicazione “ad hoc”, che devono quindi confluire nello spesometro, semplificando in tal modo l’operato del soggetto interessato, che dovrà fare riferimento ad un solo modello comunicativo, sia pure, come vedremo a breve, tenendo conto di differenti termini di presentazione. Più nel dettaglio, si prevede che:

      •  gli acquisti presso operatori sammarinesi, con applicazione del reverse charge, che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 16, lett. c), del D.M. 24 dicembre 1993, devono confluire, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, nel nuovo modello di spesometro (quadro SE del modello), che deve essere presentato per comunicare appositamente tali operazioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972);

      • le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999 ed al D.M. 21 novembre 2011 devono essere inserite nel modello di comunicazione per lo spesometro (quadro BL), a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013. Tuttavia, anche in questa ipotesi, il termine di presentazione è quello “vecchio”, e quindi la comunicazione deve essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro, e con cadenza mensile per tutti gli altri soggetti (artt. 2 e 3, del D.M. 30 marzo 2010). Conseguentemente, sono abrogati i provvedimenti direttoriali del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010, contenenti, rispettivamente il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni “black list”.

      Per quanto attiene alle modalità di utilizzo, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia chiarisce che Il nuovo modello di comunicazione polivalente:

      • deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (“spesometro”), relative agli anni 2012 e successivi;

      • deve essere utilizzato per la comunicazione, da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e delle agenzie di viaggio (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72), presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, nei confronti di soggetti stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, delle operazioni effettuate dal 29.4.2012 (data di entrata in vigore della L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012);

      • in relazione alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”:

      – può essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate dall’1.10.2013 al 31.12.2013, in alternativa all’utilizzo del precedente specifico modello;
      – deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate dall’1.1.2014;

      • in relazione agli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura:

      – può essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni annotate dall’1.10.2013 e fino a quelle effettuate al 31.12.2013, in alternativa alla precedente comunicazione cartacea all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
      – deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate dall’1.1.2014;

      • può essere utilizzato, in luogo del tracciato allegato al provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2011 n. 165979, per la comunicazione delle operazioni poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, relative agli anni 2012 e successivi.

      SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

      Il punto 1 del predetto provvedimento stabilisce che la comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, nonché quelli di cui all’art. 22 e 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che eseguono – a fronte di un corrispettivo in contanti – cessioni di beni e prestazioni di servizi con i turisti extra UE, per un importo superiore ad euro 1.000, ai sensi dell’art. 3, co. 2-bis, del D.L. n. 16/2012.

      In considerazione dell’applicazione generalizzata dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per tutti i soggetti passivi d’imposta, l’adempimento è previsto anche per:

      • i soggetti in contabilità semplificata (di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73);

      • gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72;

      • i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;

      • i curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;

      • i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 633/72;

      • i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. 388/2000 (c.d. “forfettini”);

      • i soggetti che adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli “ex minimi”, di cui all’art. 27 co. 3 – 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825.

      Per gli acquisti “promiscui” degli enti non commerciali, cioè destinati sia all’attività istituzionale, sia a quella commerciale (o agricola), la registrazione della fattura dovrebbe comportare l’obbligo di comunicazione dell’operazione per l’intero importo.

      SOGGETTI ESCLUSI

      Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

      • i c.d. “nuovi contribuenti minimi” (di cui all’art. 1 co. 96 – 117 della L. 244/2007 e all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011);

      • lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.

       

      OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

      I dati da segnalare all’Amministrazione Finanziaria sono rappresentanti dai corrispettivi relativi alle:

      a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Il medesimo adempimento è dovuto in caso di emissione della fattura, in sostituzione di un altro idoneo documento fiscale, determina, in ogni caso, l’insorgere il dovere dell’adempimento secondo le medesime modalità delle predette operazioni obbligatoriamente soggette a fatturazione;

      b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, non soggette all’obbligo di fatturazione, qualora l’importo unitario delle stesse sia almeno pari ad euro 3.600 al lordo dell’Iva;

      c) le operazioni in contante legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque differente da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, residenti al di fuori del territorio dello Stato, aventi un importo almeno pari ad euro 1.000. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 6, del D.L. n. 16/2012, per motivi di semplificazione, il predetto limite è elevato ad euro 3.600 al lordo dell’Iva per le operazioni attive effettuate negli anni 2012 e 2013.

      Sono, invece, escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

      • le importazioni, in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato;
      • le esportazioni di cui all’art. 8, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, ovvero delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente. Resta fermo l’obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all’esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. c), del predetto Decreto Iva,  nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione ad hoc;
      • le operazioni intracomunitarie, poiché già monitorate tramite l’inclusione nei modelli Intrastat.   Sul punto, si rammenta, invece, che l’obbligo di comunicazione sussiste per le cessioni interne dei beni, effettuate dal primo cedente, nell’ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/93 (C.M. 30 maggio 2011, n. 24/E), in quanto operazioni non incluse negli Intrastat;
      • le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (utenze, telefonia, ecc.) di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973;
      • le operazioni di importo almeno pari a euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata, poiché sono già comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito;
      • le operazioni finanziarie esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, così come sostenuto dalla Direzione Centrale Accertamento, con la nota del 6 marzo 2011.

      Alla luce di quanto sopra riportato, si osservi che nel nuovo spesometro non sussiste più l’esclusione delle operazioni effettuate con controparti “black list”, in quanto le stesse confluiscono obbligatoriamente, come visto, nel nuovo modello approvato con il provvedimento direttoriale in commento. Si considerino, inoltre, le operazioni intracomunitarie, la cui esclusone dallo spesometro trova il proprio fondamento nel contemporaneo obbligo di inclusione delle operazioni in parola negli elenchi Intrastat: l’art. 50-bis del D.L. n. 69/2013 prevede, tuttavia, l’eliminazione dell’obbligo di inclusione negli elenchi Intra, a partire dal 1° gennaio 2015, delle prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, ricevute da committenti nazionali ed eseguite da prestatori soggetti Iva in altro Stato Ue. Conseguentemente, a partire dalla predetta data, tali operazioni dovrebbero essere incluse nel “nuovo” spesometro, altrimenti le stesse non verrebbero intercettate dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, in tale maniera si finisce per vanificare l’intento dell’art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, ovvero quello di semplificare le  comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partita Iva.

      MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

      La comunicazione può essere effettuata inviando i dati:

      •             in forma analitica;

      •             ovvero, in forma aggregata.

      L'opzione esercitata, tramite il modello allegato al provvedimento direttoriale, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di trasmissione sostitutiva.

      L’opzione per l'invio dei dati in forma aggregata non è, tuttavia, consentita per la comunicazione

      relativa alle seguenti fattispecie:

      a) acquisti da operatori sanmarinesi;

      b) operazioni con produttori agricoli di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972;

      c) acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo di cui sopra.

      Comunicazione analitica

      Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettate all’obbligo di fatturazione, o comunque fatturate, la comunicazione deve riportare, per ciascuna operazione, le seguenti informazioni:

      • l’anno di riferimento;
      • la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del prestatore o committente;
      • per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’Iva (base imponibile) e l’imposta sul valore aggiunto, o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili oppure esenti, nonché – per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse- la data di registrazione;
      • per ogni operazione passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’Iva e il relativo tributo, o la precisazione che si tratta di una fattispecie non imponibile od esente, e la data del documento;
      • per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all’art. 6, co. 1 e 6, del D.P.R. n. 695/1996, i dati del documento riepilogativo delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore ad euro 300 (numero, ammontare complessivo dell’imponibile  delle operazioni e dell’Iva);
      • per ogni controparte ed operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale Iva.

       Le altre operazioni oggetto della comunicazione, ovvero quelle non soggette a fatturazione almeno pari ad euro 3.600 al lordo dell’Iva e quelle legate al turismo non inferiori ad euro 1.000 (3.600 per quelle attive in sede di prima applicazione), devono essere comunicate riportando alcune specifiche informazioni:

      • l’anno di riferimento;
      • il codice fiscale del cessionario o committente, oppure – nel caso di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi del codice fiscale, i dati di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
      • i corrispettivi comprensivi dell’Iva.

      Ai fini della comunicazione delle suddette informazioni, il contribuente è tenuto a fare riferimento al momento della registrazione – ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 – oppure, in mancanza, a quello di effettuazione dell’operazione, individuato in base all’art. 6 del predetto Decreto Iva.

      Comunicazione per dati aggregati

      Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, relativamente alle operazioni documentate da fattura, le informazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e passive:

      • la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale;
      • il numero delle operazioni aggregate;
      • l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
      • l’ammontare complessivo delle fattispecie fuori campo Iva;
      • la sommatoria delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
      • l’importo totale delle note di variazione;
      • l’Iva complessiva sulle operazioni imponibili;
      • l’imposta sul valore aggiunto relativa alle note di variazione.

      STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE

      Il modello, destinato a consentire più comunicazioni, risulta formato dalle seguenti sezioni:

      • il frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati del contribuente e le caratteristiche della comunicazione;
      • una serie di quadri, destinanti ad accogliere le informazioni riferite alle operazioni oggetto di comunicazione, alcuni dei quali riservati in modo specifico ai dati delle diverse comunicazioni che compongono il modello, e che – per il fatto di avere una differente periodicità di presentazione, ragionevolmente – non dovranno essere compilati e, quindi, allegati nello spesometro annuale;
      • un quadro riepilogativo, denominato TA, che costituisce una sintesi delle operazioni che sono  state evidenziate nei diversi quadri costituenti il modello.

      Di seguito l’elenco dei Quadri previsti ed il relativo contenuto:

      FA          Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata

      SA          Operazioni senza fattura indicate in forma aggregata

      BL           Operazioni con soggetti localizzate in aree e territori a fiscalità privilegiata, con soggetti non residenti in forma aggregata ed acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata

      FE           Fatture emesse/Documenti riepilogativi

      FR           Fatture ricevute/Documenti riepilogativi

      DF          Operazioni senza emissione della fattura

      NE          Note di variazione emesse

      NR          Note di variazione ricevute

      FN          Operazioni con non residenti

      SE           Acquisti da non residenti e da operatori residenti nella Repubblica di San Marino

      TU          Acquisti dei turisti stranieri di cui all’art. 2, co. 6, del D.L. n. 16/2012

      TA          Quadro riepilogativo

      Il nuovo modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, approvato dal provvedimento direttoriale n. 94908/2013, dovrà essere presentato per l’anno 2012 entro le seguenti scadenze, differenziate in base alla periodicità di liquidazione dell’Iva adottata dal contribuente:

      • contribuenti mensili: 12 novembre 2013;
      • soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente: 21 novembre 2013.

      Per i successivi periodi d’imposta, è, invece, prevista la scadenza del 10 aprile dell’anno successivo per i mensili, e del 20 aprile per tutti gli altri.

      È, inoltre, riconosciuta la possibilità di annullare il file inviato, entro un anno dalle predette scadenze, termine valido anche per la conseguente sostituzione del file relativo al medesimo periodo d’imposta.

      Alla luce di quanto sopra riportato, i contribuenti che pongono in essere le operazioni per le quali vi erano differenti modelli di comunicazione, potranno ora presentare un solo modello ma diverse volte nel corso dell’anno. È, pertanto, possibile individuare diversi periodi di riferimento di applicazione del nuovo modello di comunicazione, approvato con il predetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94908:

      • spesometro: operazioni relative al periodo d’imposta 2012 e successivi (adempimento annuale);
      • comunicazione operazioni leasing e noleggi: fattispecie poste in essere a partire dal periodo d’imposta 2012 (adempimento annuale);
      • acquisti da San Marino: a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013 (adempimento mensile);
      • comunicazione black list: dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 (adempimento mensile o trimestrale).
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