L’Agenzia delle Entrate ha dato il via alle operazioni di iscrizione degli enti del terzo settore agli elenchi per il riparto del 5 per mille 2013.
Sono state infatti pubblicate a questo link le informazioni relative alle procedure e ai termini da rispettare quest’anno.
Il software utilizzabile dai soggetti abilitati all’utilizzo dei canali Entratel o Fisconline e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è reperibile a questo link, mentre in questi altri link si trovano il modello di compilazione cartaceo e le relative istruzioni di compilazione.
Le domande di iscrizione devono essere inviate, come già detto, esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il prossimo 7 maggio.
Un primo elenco provvisorio sarà pubblicato entro il prossimo 14 maggio mentre le correzioni dovranno essere comunicate entro il prossimo 20 maggio.
L’elenco definitivo sarà quindi pubblicato il prossimo 27 maggio, quando già la campagna modello 730 sarà in pieno fervore e con le solite tarantelle con quei CAF che hanno software che “pescano” i dati dei destinatari dagli elenchi dell’Agenzia delle Entrate.
Con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.), occorre dire che possono accedere le organizzazioni che svolgono
• l’avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
• l’avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
• l’avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le a.s.d. che sono anche Onlus possono iscriversi anche nell’elenco dei cosiddetti “enti del volontariato” (definizione assai impropria ma ormai largamente utilizzata).
Le modalità di formazione degli elenchi e di richiesta di rettifica dei dati, nel caso di errori o discordanze, rispetto a quanto risultante nell’archivio dell’Anagrafe tributaria, sono contenute nella tabella che segue:
Descrizione |
Enti del volontariato |
Associazioni sportive dilettantistiche |
Inizio presentazione domanda d’iscrizione |
22 marzo 2013 |
22 marzo 2013 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione |
7 maggio 2013 |
7 maggio 2013 |
Pubblicazione elenco provvisorio |
14 maggio 2013 |
14 maggio 2013 |
Richiesta correzione domande |
20 maggio 2013 |
20 maggio 2013 |
Pubblicazione elenco aggiornato |
27 maggio 2013 |
27 maggio 2013 |
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva |
1° luglio 2013 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate |
1° luglio 2013 agli uffici territoriali del Coni |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali |
30 settembre 2013 |
30 settembre 2013 |
La procedura relativa all’iscrizione al riparto compete all’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda gli enti del volontariato e le a.s.d. mentre la predisposizione degli elenchi delle a.s.d. ammesse ed escluse dal beneficio è di competenza del CONI.
Entro il prossimo 1° luglio (il 30 giugno è infatti festivo) i legali rappresentanti delle a.s.d. dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445), in cui si attesti la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione. Riteniamo mai superfluo ricordare che alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sempre allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente che ha sottoscritto la dichiarazione.
L’autocertificazione deve essere inviata mediante raccomandata A/R all’ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede propria legale.
Le a.s.d. che sono anche Onlus e chiedono l’iscrizione (pure) nell’elenco degli enti del volontariato devono effettuare lo stesso adempimento (perciò oltre a quanto già fatto in qualità di a.s.d.) inviando l’autocertificazione e il documento di riconoscimento del legale rappresentante alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.
E’ possibile inviare l’autocertificazione sia mediante raccomandata A/R sia mediante la propria casella di posta elettronica certificata diretta alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Regionale territorialmente competente riportando nell’oggetto della mail “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013” e allegando la scansione della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente in questione e del documento di riconoscimento.
Gli indirizzi PEC delle Direzioni Regionali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il software permette di generare anche il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tuttavia qualora non lo si ritenesse sufficiente, si può procedere alla compilazione di una dichiarazione in forma libera purché contenga tutti gli elementi richiesti dal modello ufficiale.
Il caso classico riguarda la denominazione dell’associazione che in taluni casi è troppo lunga rispetto allo spazio disponibile previsto dalla procedura.
E’ possibile porre rimedio al
• mancato invio telematico della domanda di iscrizione agli elenchi
• mancato invio dell’autocertificazione
• mancata allegazione del documento di riconoscimento
mediante l’esecuzione degli adempimenti omessi entro il 30 settembre e il contestuale versamento della sanzione di 258 euro (codice tributo 8115).
Anche quest’anno si è persa l’occasione per inserire nel modello di domanda di ammissione al riparto l’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui si desidera l’accreditamento della somma spettante.
Si ricorda che entro un anno dalla data di ricezione della somma spettante, occorre produrre il rendiconto previsto dal d.m. 02/04/2009 (per le a.s.d.) e dal d.p.c.m. del 03/04/2009 (per le Onlus).
Se la somma assegnata supera i 20.000 euro, entro 30 giorni dalla scadenza dell’anno di ricevimento della somma, occorre inviare il rendiconto all’amministrazione competente per l’erogazione dei fondi. Diversamente il rendiconto dovrà essere conservato tra gli atti dell’ente ed esibito in caso di richiesta.
Sebbene non confermato dalla prassi (circolari/risoluzioni), a parere di chi scrive le somme ricevute a titolo di riparto del 5 per mille non rientrano nei casi previsti dalla legge 136/2010 in quanto le disposizioni in essa contenute riguardano i casi di assegnazione di fondi pubblici. Si ricorda infatti che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202/2007 ha sancito che i fondi del 5 per mille non sono “dello Stato” ma sono erogazioni liberali di persone fisiche effettuate attraverso lo Stato nelle quali interviene come terzo necessario all’esecuzione dell’erogazione stessa.
Pertanto, al di là della normale rendicontazione, non si ritengono applicabili le norme relative all’istituzione di un conto corrente bancario “dedicato” e all’esecuzione di tutti i pagamenti delle spese successivamente rendicontate mediante l’utilizzo di tale conto corrente.
* Gianpaolo Concari, Ragioniere Commercialista in Soragna (PR)