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Newsletter > edizione : 9/2007
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LA FORMA GIURIDICA NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 1^ parte della relazione dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano al corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva – Università degli Studi di Mila
La 2^ parte viene pubblicata nella newsletter n. 10/2007 dell'8 marzo 2007 1. Premessa Generalmente, quando si intraprende un’attività, ci si sofferma anzitutto sulla scelta della forma giuridica da utilizzare, prendendo in considerazione una serie di elementi che riguardano principalmente: la responsabilità patrimoniale; la convenienza fiscale; i costi; l'eventuale trasferibilità della partecipazione societaria; le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale; la finalità lucrativa o no profit. Ed, allora, si propenderà per la costituzione di un’associazione, in ragione dello scopo non lucrativo che si vuole perseguire, ovvero si sceglierà di costituire un’impresa o una società (di persone o di capitali), per avviare un’attività economica lucrativa. Si potrebbe, poi, optare per la costituzione di una società di capitali, considerando la minore difficoltà nella ricerca di capitale di terzi (se, ad esempio, per l'esercizio dell'attività fossero necessari ingenti capitali), ovvero in ragione della ridotta responsabilità patrimoniale (che è limitata al capitale sottoscritto, senza coinvolgere l'intero patrimonio personale), ovvero ancora, in considerazione della maggiore facilità di trasferimento delle proprie quote o azioni. In altri casi, si potrebbe scegliere di costituire una società di persone valutando i minori costi di avvio dell’attività (dal momento che per tali società non è richiesto un capitale sociale minimo). Anche in sede di avvio di un’attività sportiva dilettantistica gioverà scegliere con attenzione la forma giuridica da assumere, tenendo conto, anzitutto, che,
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MANIFESTAZIONI CALCISTICHE: ANNULLAMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO E RILASCIO DUPLICATI DI ABBONAMENTO A SEGUITO DI FURTO O SMARRIMENTO DEL TITOLO
Il termine di cinque giorni (di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto 13.7.2000), concesso per poter annullare il biglietto che dà diritto ad assistere ad una manifestazione sportiva, è da considerare come perentorio. In caso di furto dell’abbonamento, il legittimo titolare può comunque accedere nella manifestazione sportiva tramite il rilascio di biglietti omaggio o biglietti a prezzi di favore, mentre, invece, non è possibile fiscalmente il rilascio di un duplicato del titolo di abbonamento rubato o smarrito. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 28.02.2007 (allegata) , in risposta ad una istanza di interpello posta dalla SIAE. Inoltre, la medesima Agenzia ha chiarito che
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SPETTACOLI CON INGRESSO LIBERO IN ALCUNI SETTORI O TRATTI DEL PERCORSO: REGIME APPLICABILE AI FINI DELL’I.V.A.
Le prestazioni di spettacolo sportivo rese a coloro che assistono alla partenza e all’arrivo delle manifestazioni negli spazi o tribune appositamente allestiti, ove l’accesso viene circoscritto e controllato dall’organizzatore della manifestazione, sono soggette ad IVA e, se sono effettuate gratuitamente, vanno certificate con l’apposito titolo di accesso con l’indicazione dell’ingresso gratuito. Viceversa, la disciplina delle prestazioni gratuite non si applica nei casi in cui l’evento sportivo si svolge lungo un percorso, in aree o spazi non delimitati o circoscritti, ove l’accesso non dipende (cioè non è controllato, limitato o consentito) dall’organizzatore, e la manifestazione spettacolistica può essere fruita liberamente da chiunque si posizioni lungo il percorso. Poiché in tale ipotesi non si instaura un rapporto rilevante agli effetti tributari tra l’organizzatore e il singolo fruitore dell’evento, per conseguenza, l’organizzatore non deve rilasciare alcun titolo d’accesso agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione spettacolistica in spazi aperti. Si tratta di chiarimenti che sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 28.02.2007 (allegata) , rilasciati in risposta ad una istanza di interpello della SIAE. Le domande poste all’Agenzia delle Entrate
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Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: sono obbligate anche le ASD?
Il legislatore ha introdotto, tra il 2019 e il 2022, un nuovo obbligo per tutti gli operatori economici: l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il presente intervento ha l’obiettivo di svolgere una disamina circa il presupposto soggettivo, ovvero perimetrare gli enti che devono sottostare al nuovo adempimento; seguiranno interventi specifici per chiarire in cosa consistano, rispettivamente, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quali azioni debbano adottare gli amministratori per dotarsi di un assetto “adeguato”