Stefano LA PALMA
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Dottore Commercialista ed Esperto Contabile , nonché Revisore Legale (anche di Enti No Profit), dal 2008 in forma indipendente con studio privato.
Consulente aziendale, tributario e amministrativo di diverse aziende, sia nella forma di ditta individuale che di Società, oltre che liberi professionisti.
Dal 2009 consulente specialistico in ambito amministrativo, contabile e fiscale di Enti No Profit, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, locali e nazionali.
Dal 2012 al 2015 Revisore Contabile Unico per Brindisi e Provincia del Comitato Provinciale Endas Brindisi, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.
Dal 2012 collaborazione con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (Endas- Federitalia-Acsi) per la consulenza specialistica amministrativa, contabile e fiscale delle singole Asd e Ssd affiliate.
Dal 2019 collaborazione in ambito fiscale con l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, Acsi, Comitato Provinciale di Brindisi per la consulenza in ambito amministrativo, contabile e fiscale di Asd e Ssd affiliate all’Acsi Brindisi
Collaboratore della rivista online Fiscosport.
articolo consultabile liberamente
Le norme antiriciclaggio riguardano anche i sodalizi sportivi?
Sì, una condotta corretta e virtuosa di un sodalizio sportivo presuppone, oggi, di rispettare le regole sulla tracciabilità e trasparenza delle operazioni di gestione, prestando molta attenzione ai movimenti finanziari, a incassi e pagamenti in contanti e ai versamenti e prelevamenti sul conto corrente; è inoltre necessario adottare tutte le corrette modalità di registrazione contabile per documentare ogni singola operazione sia di entrata che di uscita, tenendo d’occhio i nuovi e attuali profili di tracciabilità richiesti dal legislatore in tema di spese detraibili ai fini Irpef.
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026






