Marco D'ISANTO

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Laureato in Economia alla Federico II di Napoli, consegue il Master di “Marketing e Comunicazione” presso Ateneo Impresa, Business school in Roma.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, iscritto all'albo dei revisori legali, svolge attività di Collegio Sindacale di Imprese Sociali.
Collabora attivamente da diversi anni con l'Arci di Napoli ed è consulente di Imprese Culturali e di Istituzionali Culturali.
Collaboratore della Rivista Associazioni & Sport e autore di diversi articoli pubblicati sul Corriere del Mezzogiorno; promotore di diversi convegni sulle problematiche tributarie e civilistiche degli enti sportivi, culturali e degli Enti Non Profit e docente di materie tributarie in Master post-universitari.
Collabora con la rivista online Fiscosport.
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QUESITO N. 480 del 13/02/2010 – utente fiscosport n.10722 – prov.di ROMA
Se una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata effettua una prestazione ad altra associazione che gode dell'esenzione IVA (ad esempio un dopolavoro, od una associazione religiosa), tale prestazione è considerata ricavo commerciale e quindi soggetta all'applicazione dell'iva al 20% o rimane comunque esente IVA? risposta a cura del Dott. Marco D'Isanto, Collaboratore della Redazione Fiscosport - Napoli
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QUESITO N. 517 del 18/09/2010 – utente fiscosport n. 10231 – prov.di BOLOGNA
Un'associazione sportiva dilettantistica motociclistica, iscritta alla F.M.I che fin dalla costituzione ha optato per l'applicazione della Legge 398/91, aveva acquistato delle moto per lo svolgimento dell'attività. Ora le vende. Deve emettere ordinaria fattura con IVA e versarne il 50%? Direi che è vero che l'IVA al momento dell'acquisto non è stata detratta ma ora la società vende un bene utilizzato sia nello svolgimento dell'attività commerciale (pubblicità) che istituzionale (uso degli associati in pista). Cosa dobbiamo fare? Grazie. risposta a cura del Dott. Marco D'Isanto, Collaboratore della Redazione Fiscosport - Napoli
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QUESITO N. 456 del 14/09/2009 – utente fiscosport n.11050 – prov.di TRAPANI
Siamo una Associazione Sportiva Dilettantistica di "GINNASTICA ARTISTICA" quando dobbiamo organizzare una prova di un campionato nazionale o regionale che sia, siamo costretti a spostarci in un impianto abilitato in quanto il nostro non lo è. Siamo costretti a smontare tutti gli attrezzi per poi trasportarli e rimontarli nel campo di gara scelto per poi alla fine riportare tutto indietro e rimontarli nella nostra palestra. Per fare questa operazione ci avvaliamo di collaboratori volontari es. dirigenti, atleti e sopratutto genitori degli atleti. E' giusto che per questa collaborazione diamo un compenso .Vorremmo sapere fino a che cifra possiamo arrivaree se rientra tra le voci "redditi diversi" e quindi esenti fino alla somma di 7.500 Euro? Nel corso dell'anno possiano organizzare massimo tre campionati. Se questi compensi non rientrano nelle fascia dei redditi diversi come dobbiamo comportarci? Abbiamo bisogno cortesemente di una urgente risposta. Mentre Vi ringraziamo, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti. risposta a cura del Dott. Marco D'Isanto, Dottore Commercialista in Napoli
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QUESITO N. 415 del 20/01/2009 – utente fiscosport n.10610 – prov.di PRATO
Nel passaggio di un atleta fra due società entrambe dilettantistiche come la serie C nella FIPAV si può evidenziare il presupposto di "indennità di preparazione" e se si deve assoggettare, la relativa fattura, ad IVA? risposta a cura del Dott. Marco D'Isanto, Nuovo Collaboratore della Redazione Fiscosport - Napoli
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IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI CORRISPETTIVI SPECIFICI ALLE SRL SPORTIVE a cura del Dott. Marco D’Isanto, Dottore Commercialista in Napoli (primo test per l’ammissione alla qualifica di consulente/collaboratore fiscosport)
Dopo anni d’incertezze sul trattamento tributario dei corrispettivi versati dai frequentatori degli impianti sportivi gestiti da società sportive dilettantistiche è giunta una schiarita dalla risposta fornita dalla Direzione regionale delle Entrate della Liguria del 23 maggio 2008 prot. N. 903 – 9486/2008 ad una istanza di interpello formulata da una società sportiva dilettantistica. Prima di esaminare il contenuto della decisione della Direzione regionale delle Entrate della Liguria è utile fare un breve riepilogo della questione. L’art. 90 della legge 289 del 2002 ha esteso le agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro. Questa disposizione ha reso quindi possibile alle società sportive di accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge 398 del 1991 e di applicare le disposizioni tributarie previste dall’art. 148 del Tuir. L’applicazione di questa disposizione alle società sportive è stata da sempre circondata da alcune incertezze.
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QUESITO N. 451 del 16/07/2009 – utente fiscosport n.4385 – prov.di PALERMO
Un maestro di tennis con partita IVA svolge autonomamente la sua attività professionale in favore di un'associazione sportiva dilettantistica e di semplici persone fisiche. Il compenso viene determinato in ragione delle ore di lezione effettivamente rese. In questo caso mi sembrerebbe logica l'iscrizione alla Gestione separata INPS, ma dalla normativa sembra che invece debba essere assoggettato all'iscrizione ENPALS per le prestazioni rese all'associazione sportiva dilettantistica. Ciò premesso e considerato che non è prestabilita una durata della prestazione che ha natura discontinua e può riguardare anche una sola ora in un'intera giornata, come è possibile l'iscrizione ENPALS che prevede una previsione di durata prestabilita ed minimo di contribuzione giornaliero? Grazie. risposta a cura del Dott. Marco D'Isanto, Collaboratore della Redazione Fiscosport - Napoli
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Con risposta ad Interpello n. 265/2025 del 17 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate - chiamata a fornire alcuni chiarimenti in tema di esenzione della ritenuta sui premi sportivi inferiori a 300 euro erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche - nega l'applicabilità dell'esenzione nel corso del 2025, impone il pagamento della ritenuta del 20%, salvo poi riconoscere il diritto al rimborso a partire dal 2026... Una posizione che lascia perplessi