Katia SCARPA

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ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE – RESPONSABILITA’ CIVILE DI CHI AGISCE PER L’ASSOCIAZIONE – Corte di Cassazione Sez. III Civ. 24.10.2008 n. 25748 – Necessità del concreto esercizio dell’attività negoziale.
Merita segnalare la sentenza 24.10.2008 n.25748 della Suprema Corte di Cassazione perché chiarisce l’ambito di responsabilità personale di colui che agisce in nome e per conto dell’ente non riconosciuto qual è (per quanto interessa in questa sede) un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta.
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VERIFICA FISCALE – CIRCOLO SPORTIVO – AUTORIZZAZIONE del PM – NON NECESSITA – Corte di Cassazione 20 ottobre 2008, n. 25463
Con la sentenza del 20 ottobre 2008 n.25463, che si allega, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato due interessanti principi e precisamente (i) che nel caso di accessi presso i locali di un circolo sportivo non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione del P.M., qualora l'attività esercitata non sia riservata ai soli soci e (ii) che l'attivita' di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalita' istituzionali del circolo stesso, e deve, perciò, ritenersi attivita' di natura commerciale.
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RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – ORGANIZZATORE DI UN EVENTO SPORTIVO – Responsabilità della società di tennis per la manutenzione del campo di gioco – Corte di Cassazione Sez. III civ. 28.10.1995 n.11264.
La responsabilità per la cattiva manutenzione del campo di tennis è stato il tema affrontato dalla sentenza della Cassazione, che si segnala.
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RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – Responsabilità dell’organizzatore di un evento, del giudice arbitro e della F.I.S.I. – Gara di discesa libera di sci – Corte di Cassazione 28.02.2000 n.2220.
Il tema della responsabilità civile dell’organizzatore di un evento sportivo ed in particolare di una gara di discesa libera di sci è stato esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza 28.02.2000 n.2220.
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I PRINCIPALI CONTRATTI DELLO SPORT: LA SPONSORIZZAZIONE a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano
Nell’ambito dell’ampio genus dei negozi giuridici della “pubblicità” si inserisce il contratto di sponsorizzazione, che è frequentemente usato per diffondere un prodotto (o un brand ) in concomitanza con la promozione di un evento sportivo. Si pensi ai numerosi casi in cui una società sportiva si impegna, dietro corrispettivo, ad apporre il nome dell'impresa o il marchio di un prodotto sull'abbigliamento degli atleti, dei tecnici o sui veicoli di gara, consentendo nello stesso tempo allo sponsor l'utilizzo delle immagini in cui appare il marchio a fini pubblicitari ovvero alle frequenti ipotesi (diffuse soprattutto nel basket, volley, ciclismo e atletica) in cui un team sportivo assume il nome dello sponsor o integra il suo nome con quello dello sponsor. In considerazione del moltiplicarsi dei fenomeni di sponsorizzazione anche nell’ambito dello sport dilettantistico, sembra opportuno soffermare l’attenzione sui caratteri peculiari che contraddistinguono il contratto di sponsorizzazione ed in particolare sui reciproci diritti ed obblighi delle parti.
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LEGGE REGIONALE LIGURE 03.04.2008 n.8 – LA PALLAPUGNO e I CONTRIBUTI A FAVORE DELLO SPORT a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano
Con la legge 03 aprile 2008 n.8, che si segnala, la Regione Liguria, oltre a riconoscere e valorizzare la disciplina della “palla pugno” e degli sport similari ricompresi nell'ambito della tradizione ligure, ha espressamente previsto un sostegno economico (pari al 50% della spesa sostenuta – v. art.5) in favore delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che la praticano e contribuiscono a diffondere. Di seguito, in allegato, il testo della menzionata normativa.
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – Accettazione del rischio consentito – Responsabilità della società organizzatrice di una gara di sci – Responsabilità degli addetti allo svolgimento della Gara – Esclusione – Corte di Cassazione Sez. III civ. 27.10.
La sentenza 27.10.2005 n.20908 è di particolare interesse poichè riguarda il complesso tema della responsabilità civile della società sportiva nel caso di un sinistro occorso durante lo svolgimento di una regolamentare gara di sci ad un guardiaporte, che era stato investito e colpito al volto da un concorrente, uscito di pista a grande velocità. La Suprema Corte si sofferma, in particolare, ad esaminare la questione della possibilità di ritenere responsabile la società organizzatrice dell'evento sportivo, in considerazione della concomitante presenza di tre diverse circostanze: i) l'identità del soggetto leso (che non era un atleta, bensì un guardiaporte); ii) la correttezza della condotta dello sciatore (che non era stata anomala, ed in alcun modo contraria alle regole proprie dello sport esercitato, né alle regole del neminem laedere); iii) la pericolosità della collocazione del guardiaporte (che era posto nel luogo d'arresto di uno sciatore fuoriuscito ordinariamente dal tracciato). Anzitutto, quindi, la Corte ha ritenuto che " (omissis)...l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi; accertamento affidato alla valutazione del Giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. " Ritenendo, poi, che il concorrente non avesse tenuto una condotta anomala e che lo sbandamento rientrasse nel rischio tipico ed ordinario dello slalom gigante, tenendo altresì conto che il guardiaporte, al fine di compiere l'attività demandatagli, è libero di scegliere la postazione che ritiene opportuna, la Suprema Corte conclude escludendo la responsabilità del Club organizzatore e dell'atleta per i danni alla persona subiti dal guardiaporte. Di seguito si riporta uno stralcio della sentenza tratta da lex24.sole24ore.com
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Legge del 23 marzo 1981, n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – in Gazzetta Ufficiale , 27 marzo 1981, n. 86
Legge del 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - in Gazzetta Ufficiale , 27 marzo 1981, n. 86 Art. 1 - Attività sportiva Art. 2 - Professionismo sportivo Art. 3 - Prestazione sportiva dell'atleta Art. 4 - Disciplina del lavoro subordinato sportivo. Art. 5 - Cessione del contratto Art. 6 - Premio di addestramento e formazione tecnica. Art. 7 - Tutela sanitaria Art. 8 - Assicurazione contro i rischi Art. 9 - Trattamento pensionistico Art. 10 - Costituzione e affiliazione Art. 11 - Deposito degli atti costitutivi Art. 12 - Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi. Art. 13 - Potere di denuncia al tribunale. Art. 14 - Federazioni sportive nazionali Art. 15 - Trattamento tributario Art. 16 - Abolizione del vincolo sportivo Art. 17 - Trasformazione delle societa e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5 Art. 18 - Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del c.o.n.i. Di seguito il testo della normativa
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MASSAGGIATORE SPORTIVO REGIONALE – Illegittimità costituzionale dell’art. 34 Legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 – Corte Costituzionale 30 maggio 2008, n. 179.
La recente sentenza della Corte Costituzione si segnala perchè con essa è stato dichiarato incostituzionale l'art. 34 della L.R. Liguria 5.02.2002 n.6, con la quale era stato istituita una nuova figura professionale, del "massaggiatore sportivo regionale". Nella motivazione la Corte ha ribadito che " la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale... ". Sulla base di tale principio, quindi, ha ritenuto che
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RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ PERICOLOSA – Gioco del calcio – Corte di Cassazione, sez. III civ., 19.01.2007 n.1197
Con la sentenza 19.01.2007 n.1197 che si segnala, la Suprema Corte si è pronunciata sulla natura del gioco del calcio, escludendo espressamente che si tratti di attività pericolosa
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Il legislatore ha introdotto, tra il 2019 e il 2022, un nuovo obbligo per tutti gli operatori economici: l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il presente intervento ha l’obiettivo di svolgere una disamina circa il presupposto soggettivo, ovvero perimetrare gli enti che devono sottostare al nuovo adempimento; seguiranno interventi specifici per chiarire in cosa consistano, rispettivamente, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quali azioni debbano adottare gli amministratori per dotarsi di un assetto “adeguato”