L’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare 22/05/2007 n. 30/E con cui si forniscono chiarimenti in tema di controlli delle domande di assegnazione del 5 per mille effettuate nel 2006.
Il primo punto trattato nella circolare n. 30/E del 2007 è quello delle associazioni di promozione sociale (a.p.s.) per le quali, molte regioni non hanno recepito la normativa nazionale e non hanno istituito i registri regionali. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate afferma che, quand’anche il fatto non dipenda dalla volontà della a.p.s. (perché è la regione che non ha istituito colpevolmente il registro), la mancata iscrizione nel registro comporta l’impossibilità ad accedere ai fondi del 5 per mille. Del resto la legge con cui è stato istituito il 5 per mille nel 2006 (art. 1, comma 337, legge 266/05) non lasciava spazio ad interpretazioni diverse, né se ne possono rinvenire altre nella legge 383/2000: l’iscrizione nei registri è condizione essenziale per poter accedere ai benefici previsti dalla legge.
Sui registri regionali e provinciali delle a.p.s. occorre dire che nella legge 383/2000 si prevedeva l’istituzione dei registri regionali e dei registri provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano. Tuttavia alcune regioni, nel recepire la normativa nazionale, hanno previsto (così come è successo per le associazioni di volontariato ex legge 266/91) l’istituzione di registri provinciali. In questo caso si ritiene verificato il presupposto che legittima la fruizione del beneficio.
Non è possibile invece invocare l’iscrizione in albi dell’associazionismo e del volontariato istituiti localmente: questi albi, elenchi, registri o come meglio vengono definiti, non soddisfano le richieste normative delle leggi nazionali e pertanto questo comporta l’impossibilità ad accedere al beneficio del 5 per mille.
Spesso vengono istituiti a livello locale con la finalità di censire quelle realtà non profit, spesso spontanee, che gli enti locali non riuscirebbero altrimenti a censire o controllare.
Vi è poi il caso delle a.p.s. che hanno articolazioni territoriali oppure a.p.s. che sono affiliate ad altre a.p.s. di carattere nazionale. In questo caso il requisito dell’iscrizione si ritiene soddisfatto dall’iscrizione al registro nazionale della a.p.s. “madre” in virtù delle d.m. 471/2001.
Spesso si verifica il caso di associazioni organizzate sul territorio attraverso sedi locali non dotate però di autonomia amministrativa. A parere di chi scrive, in questo caso, il soggetto che deve iscriversi nell’elenco è solo l’associazione “madre”.
Per le cooperative sociali, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre verificare la loro iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, istituito con d.m. 23/06/2004. L’albo ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione ed è composto da due sezioni: nella prima sono iscritte le cooperative a mutualità prevalente e nella seconda vanno tutte le altre. In una sottosezione della prima vengono iscritte le cooperative sociali, considerate a mutualità prevalente ope legis.
E’ stata definitivamente risolta la questione del “riconoscimento” delle associazioni sportive dilettantistiche: per “riconoscimento” si intende solo il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del d.P.R. 361/2000, escludendo così qualsiasi diversa interpretazione che aveva inteso per “riconoscimento” quello di associazione sportiva dilettantistica attribuito dal C.O.N.I..
La generalità delle associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.) che non sono O.n.l.u.s. o associazioni di promozione sociale, risultano così escluse dall’assegnazione del 5 per mille, salvo se, dotate di personalità giuridica, operano effettivamente nei settori previsti dall’art. 10, comma 1, lettera a), d.lgs. 460/97.
Nella circolare si trattano pure alcuni casi particolari come quelli relativi ad enti per i quali sono intervenuti provvedimenti di cancellazione dai registri, tra il momento dell’invio della domanda o dell’autocertificazione, e il momento in cui sono iniziati i controlli. Per tutti questi casi è prevista l’esclusione dall’attribuzione del 5 per mille, dal momento che il fine del beneficio è quello di sostenere le attività dell’ente che, se cancellato, non possono essere perseguite.
Per quanto concerne gli enti ecclesiastici, l’Agenzia delle Entrate afferma che occorre far riferimento alla legge 222/1985 nella quale si prevede che gli enti costituiti ed approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Una volta ottenuto il riconoscimento tali enti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.P.R. 361/2000.
Ovviamente questi enti devono svolgere una delle attività previste dall’art. 10, comma 1, lettera a), d.lgs. 460/97 e purché siano rispettate le prescrizioni previste nel comma 9 dello stesso art. 10.
Un altro settore controverso è quello delle fondazioni che non svolgono esclusivamente le attività O.n.l.u.s.: si tratta di fondazioni legate per esempio agli ordini professionali e le fondazioni bancarie. In questo caso gli uffici periferici dovranno verificare se, nel concreto, la fondazione opera in uno dei settori previsti dall’art. 10, d.lgs. 460/97, se tra i fini istituzionali sia previsto lo svolgimento delle “attività O.n.l.u.s.” e se la fondazione sia iscritta nel registro delle persone giuridiche. Difficile pensare ad una fondazione che non sia riconosciuta perché si tratterebbe di un’universalità di beni non ben definita e distinta dal patrimonio del disponente, ma la formulazione della legge 266/05 prevedeva questa situazione.
Comunque la questione è relativa al solo 5 per mille assegnabile in base alle dichiarazioni presentate nel 2006. Nell’art. 1, comma 1234, lettera a), legge 296/06, non sono più comprese le fondazioni che operano nei settori O.n.l.u.s. e sono rimaste le associazioni riconosciute.
Un aspetto importante affrontato nella circolare è quello relativo alla comunicazione all’ente interessato del provvedimento di esclusione dagli elenchi dei beneficiari.
Dal momento che nella legge 266/2005 non è stata regolamentata la procedura di esclusione, l’Agenzia delle Entrate ha perciò ritenuto applicabile quanto disposto dall’art. 10–bis della legge 241/90: prima dell’adozione del provvedimento di diniego occorre comunicare all’ente i motivi che comportano la cancellazione, affinché l’interessato possa produrre (entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione) eventuali osservazioni e documentazione.
L’atto con cui si procede all’esclusione deve quindi contenere, oltre alle motivazioni, anche le osservazioni eventualmente pervenute.
Il provvedimento di diniego deve essere notificati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell’ente.
Il provvedimento è ricorribile ma non attraverso le commissioni tributarie, in quanto la materia esula dalla loro giurisdizione, bensì all’autorità giudiziaria che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è la giustizia amministrativa ma quella ordinaria. Il motivo, sempre secondo l’Agenzia, risiede nel fatto che la procedura di iscrizione e quanto ne segue è da qualificare come attività vincolata e finalizzata al soddisfacimento di un interesse privato dei richiedenti.
Secondo le indicazioni impartite dall’Agenzia delle Entrate i controlli dovranno essere completati entro il prossimo 16 luglio e, probabilmente, dopo quella data forse si riuscirà a sapere a quanto ammonta il 5 per mille da ripartire e quali sono gli enti beneficiari. Due notizie che al momento, il