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Home Approfondimenti Ma per stare nel Registro CONI ... queste gare vanno proprio fatte?!?
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Ma per stare nel Registro CONI … queste gare vanno proprio fatte?!?

Stefano ANDREANI
Dottore Commercialista in Firenze
3 Aprile 2019
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    Da tempo gli Enti di promozione stanno inviando alle proprie affiliate comunicazioni sull’argomento, non sempre concordanti e non sempre del tutto corrette. Esaminiamo con attenzione ciò che stabilisce il Regolamento CONI, purtroppo non del tutto chiaro.

    Lo spunto per questa indagine nasce dalle circolari che molti Enti di promozione stanno inviando alle affiliate, raccomandando/richiedendo di partecipare ad attività agonistica, pena la revoca dell’affiliazione e la cancellazione dal Registro CONI.

    È vero?

    1.  Il Regolamento CONI

    La disposizione di riferimento è il “Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche”, allegato “A” alla Deliberazione n. 1574 del 18/7/2017 (qui allegato)

    Riportiamo qui di seguito gli stralci dei tre articoli che ci interessano in questa sede.

    “Articolo 2 – Definizioni
    ….
    7) ATTIVITA’ SPORTIVA – Per “attività sportiva” si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.
    8) ATTIVITA’ DIDATTICA – Con “attività didattica” si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.
    9) ATTIVITA’ FORMATIVA – Con “attività formativa” si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.
    …”

    “Articolo 3 – Requisiti per l’iscrizione
    1) L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazione/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato nella norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
    …
    e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza.

    “Articolo 6 – Cancellazioni
    …
    3) Sono cancellate dal registro … le Associazioni/Società che:
    …
    b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all’iscrizione:
    …”

    2.  Cos’è “attività sportiva”, ai fini dell’iscrizione al registro

    Il fatto che il punto 7 dell’art. 2 richieda l’indicazione “livello di competizione” (a meno che non venga definito un “livello zero”) ci pare richieda che l’associazione/società debba partecipare a eventi competitivi, con esclusione quindi di esibizioni, manifestazioni non competitive, “open day” e simili.

    Il vocabolario Treccani lascia pochi dubbi: “Gara, lotta, contrasto fra persone o gruppi che cercano di superarsi, di conquistare un primato e sim.”

    La Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31/1/1983 (“Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica"), nell’intento di delimitare l’ambito appunto dell’attività agonistica, dichiara che “L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva”.

    Stante la formulazione non particolarmente chiara, si potrebbe ipotizzare la competizione contro sé stesso, o la competizione contro una macchina, ma in assenza di indicazioni di fonte ufficiale non possiamo che raccomandare la massima prudenza.

    Diverso ci pare il caso della competizioni on line o comunque in remoto: le moderne tecnologie di trasmissione dei dati e di rilevazione delle performances certamente consentono la competizione con modalità non “tradizionali”, che ci pare soddisfino comunque il requisito.

    Se viene organizzata una gara di canottaggio, ciclismo, prove di forza, e invece di avere tutti gli atleti in un unico posto fisico ciò avvenga collegando on line macchine da rowing, cyclette o attrezzi da isotonica, registrando e confrontando le performances e stilando così una classifica, non vediamo perché non la si possa considerare a pieno titolo una competizione.

    3.  Chi deve/può organizzare l’attività sportiva

    È vero che il Regolamento parla chiaramente di “di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento”, ma l’art. 3 del Regolamento, già citato sopra, stabilisce che sono iscrivibili nel registro la associazioni/società che “c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. … sono associazioni/società di secondo livello …. 3) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/ eventi formativi in proprio o per conto dell’Organismo di appartenenza, ad occasione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all’Organismo medesimo”.

    Quali siano i casi di “affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all’Organismo medesimo” non è al momento chiaro, ma è chiaro che esisterà la possibilità per le Federazioni/Enti di promozione di affidare ad associazioni/società sportive a essi affiliate la gestione/organizzazione di eventi sportivi.

    Se ciò avverrà, ci pare che la partecipazione a tali eventi possa indubbiamente essere equiparata alla partecipazione a eventi organizzati “direttamente” dalla Federazione/Ente di promozione, ai fini della “iscrivibilità nel Registro CONI”.

    Se e come gli Organismi affilianti si avvarranno di tale possibilità, e quindi quali spazi si aprano per i sodalizi sportivi per essere loro stessi organizzatori di attività sportiva, non è al momento noto, ma è una opportunità che riteniamo debba essere tenuta presente.

    4.  Le altre questioni che appaiono sufficientemente chiare …

    In primo luogo, è chiaro che i requisiti richiesti dall’art. 90 della Legge 289/2002 e gli ulteriori requisiti dettagliati nell’art. 3 del Regolamento debbano esistere al momento dell’iscrizione al registro, e debbano permanere durante la vita dal sodalizio: se vengono a mancare, scatta la cancellazione.

    Ciò significa che l’esistenza dei requisiti potrà essere sottoposta a verifica in qualsiasi momento (non ci interessa, in questa sede, da parte di chi).

    In secondo luogo, e a parte quanto ipotizzato nella seconda parte del punto precedente, l’attività sportiva deve essere “organizzata dall’Organismo sportivo di riferimento”, quindi non possono essere gare “interne” al sodalizio o fra sodalizi che si accordano senza transitare per l’Ente o Federazione, e soprattutto non possono essere competizioni organizzate dalle “pseudo federazioni” di secondo livello, caso molto frequente p.es. nella danza.

    Diverso è il discorso per i corsi, che possono essere “organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione”; non è quindi indispensabile che siano organizzati dall’Ente o Federazione, ma è sufficiente che siano da essi “espressamente autorizzati”. Anche per questo caso, non sono ancora note le modalità per la richiesta e concessione di tali espresse autorizzazioni.

    Infine, altrettanto pacificamente ci pare che non sia richiesto (e forse nemmeno consentito? ma anche questo non ci interessa in questa sede) alle Associazioni e Società sportive di svolgere attività formativa. Se il punto 9 dell’art. 2 non prende posizione su chi debba svolgerla, mantenendo un tono “generico”, è molto chiara la lettera “e” dell’art. 3, sopra riportata: le Associazioni e Società sportive debbono svolgere “attività sportiva e didattica”, senza alcuna menzione di quella formativa.

    5 … e le due non chiare

    Solo due, ma pesanti, e molto.

    5/1) Quella dell’art. 3, lettera “e”, del Regolamento è una “e” o una “o” ….?

    La prima questione è se le Associazioni e Società sportive, per essere e rimanere iscritte al Registro, debbano svolgere attività competitiva (utilizziamo direttamente questo termine per rendere più chiara la questione) e didattica, o è sufficiente svolgano attività competitiva o didattica?

    Una lettura strettamente letterale dell’art. 3 del Regolamento parrebbe richiedere lo svolgimento di entrambe: “e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica ….”, ma una serie di considerazioni ci pare consentano una interpretazione diversa.

    In primo luogo, e senza perderci in mille discorsi e polemiche con chi in questi giorni sta dicendo e scrivendo qualcosa di diverso, non vediamo come un’associazione che partecipa a un campionato, magari di vertice nazionale, possa essere ritenuta non iscrivibile al, o essere cancellata dal, Registro CONI perché non organizza corsi.

    Nel regolamento le due attività, sportiva e didattica, sono poste assolutamente sullo stesso piano, di conseguenza se ciò è vero, perché per il caso di una Associazione che svolga solo corsi ma non partecipi a competizioni la regola dovrebbe essere diversa?

    In secondo luogo, nelle specifiche tecniche allegate al Regolamento sono descritte le tipologie di sospensione automatica dall’iscrizione nel Registro, identificate da un codice numerico; fra esse:

    – il codice 2 identifica la sospensione legata al tesseramento che “viene attivata automaticamente qualora esistano affiliazioni prive di tesseramenti nella categoria atleti (AA oppure AP)”, ove AA sta per Atleta Agonista e AP per Atleta Praticante

    – il codice 3 identifica la sospensione legata all’attività sportiva, che “viene attivata automaticamente qualora l’Associazione/Società non partecipi ad eventi sportivi, didattici, formativi nella stagione sportiva”

    Dalla descrizione del codice 2 emerge come sia sufficiente avere solo atleti agonisti o solo non agonisti per non far scattare la sospensione automatica.

    Nella descrizione del codice 3 le varie attività a cui il sodalizio deve partecipare non sono separate da un “sia”, ma da virgole, pare quindi sufficiente la partecipazione solo a una o due di tali tipologie di attività.

    In terzo luogo, aderire alla tesi “rigorosa” dell’obbligo di svolgere anche attività agonistica confliggerebbe con l’evoluzione delle norme in materia di compensi, in primo luogo con l’art. 35, V comma, del D.L. 207/2008, il quale stabilì che “… Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”, allargando l’ambito di definizione dell’attività sportiva ben oltre i confini dell’agonismo: si tratterebbe quindi di una inversione di tendenza della quale non vediamo né le motivazioni né lo scopo.

    In conclusione la nostra opinione è che, ancorché il Regolamento stabilisca che debba essere svolta “attività sportiva e didattica” (e non, se avesse voluto sottolinearlo, “sia attività sportiva che attività didattica”), sia sufficiente che essa svolga una delle due.

    La ragionevolezza e le considerazioni fatte qui sopra ci portano a questa conclusione, ma un chiarimento ufficiale da parte del CONI (che ci risulta essere effettivamente di questa opinione) sarebbe molto, molto gradito …!

    5/2) La definizione di attività sportiva come attività competitiva a quali fini rileva?

    La seconda questione non chiara è se la definizione di “attività sportiva” data dal Regolamento valga anche ai fini fiscali.

    Ci spieghiamo meglio con un esempio:

    – una Associazione svolge attività agonistica partecipando con propri atleti a competizioni organizzate dall’Ente o Federazione affiliante e svolge attività didattica organizzando corsi; è quindi a pieno titolo iscritta nel Registro CONI

    – accanto a tali attività, organizza competizioni interne fra i propri atleti, partecipa a competizioni amichevoli organizzate con altre Associazioni senza che le stesse siano organizzate dall’Ente o Federazione di appartenenza, organizza manifestazioni ed eventi non competitivi a cui partecipano sia propri tesserati che altri, organizza esibizioni per diffondere la pratica del proprio sport, organizza attività sportiva non strutturata come “corso” (dalla ginnastica per anziani o Attività fisica adattata, alla “pratica guidata”, per giungere ai “famigerati” – per i verificatori e i super prudenti – sala pesi e nuoto libero).

    Tali altre attività non saranno considerate sportive ai fini dell’applicazione delle disposizioni tributarie relative allo sport dilettantistico? Non saranno cioè decommercializzate ex art. 148, III comma, T.U.I.R. e i relativi addetti (istruttori/allenatori, ma anche gli amministrativo-gestionali che almeno in parte se ne occupano) non potranno percepire i c.d. “compensi sportivi” ex art. 67 T.U.I.R.?

    Non ci pare che le finalità e la (certamente minima) valenza giuridica del regolamento CONI consentano tale applicazione al di fuori dell’ambito per il quale è stato dettato, ma se sulla prima questione, quella della necessità o meno di svolgere entrambe la attività, agonistica e didattica, ci sentiamo abbastanza sicuri della nostra posizione, su questa seconda la situazione è molto più delicata, perché molte sono le sfaccettature del problema e non è certo difficile immaginare la posizione che potrebbe assumere l’Agenzia delle Entrate: se il CONI non prenderà una posizione chiara e ufficiale, qualche nuvolone all’orizzonte lo vediamo …

    6.  L’autonomia degli organismi affilianti

    Un’ultima notazione, che non deve né stupire né sfuggire: entro i limiti del loro statuto e dei vincoli loro imposti dal CONI, le Federazioni e gli Enti hanno non poca autonomia nel decidere i requisiti per l’affiliazione (passaggio imprescindibile per poter accedere al registro CONI).

    Di conseguenza, se un Ente di promozione o una Federazione stabiliscono che per poter essere affiliati bisogna svolgere sia attività agonistica che didattica, non vediamo perché non possa farlo e, se si vuole giungere all’iscrizione al registro CONI mediante l’affiliazione presso tale Organismo, debbono essere rispettati entrambi i requisiti.

    Documenti Allegati

    • file
      REGOLAMENTO_DI_FUNZIONAMENTO_DEL_REGISTRO_NAZIONALE_ASSOCIAZIONI_E_SOCIETA_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE_delibera_n._1574_del_18-07-2017_.pdf
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      Stefano ANDREANI
      Stefano ANDREANI
      Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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