Di norma la dichiarazione deve essere presentata solo per comunicare variazioni intervenute nell'annualità precedente (2017 in questo caso), in quanto la dichiarazione originaria ha avuto i suoi effetti Imu/Tasi per l'anno d'imposta 2012 (primo anno di presentazione del modello specifico per gli Enc). Chiaramente va presentata una nuova dichiarazione Imu/Tasi se il possesso degli immobili – oggetto di esenzione Imu/Enc – decorre dall'anno d'imposta 2017; al contrario, se l'associazione ha immobili imponibili, deve seguire le regole ordinarie e presenta una normale dichiarazione Imu/Tasi.
Dal 2012 l'esonero Imu/Tasi è riconosciuto solo per gli immobili dove viene svolta attività con "modalità non commerciali", vale a dire: prive di scopo di lucro; per loro natura non in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro; espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà (D.M. 200/2012 – circ. Ade 2/E/2009). Gli immobili promiscui ove sia possibile individuare la parte "oggettivamente" non commerciale, andrebbero accatastati separatamente; diversamente il D.M. 200/2012 prevede l'applicazione proporzionale dell'Imu/Tasi.
Per approfondimenti si rimanda a: Istruzioni e Modello Dichiarazione IMU e TASI per gli ENC: approvazione definitiva, in Newsletter n. 14/2014 (ove numerosi altri rinvii), e P. Sideri, Dichiarazione IMU / TASI per gli Enti non Commerciali, in Newsletter n. 20/2014







