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Home In Evidenza Trasparenza contributi pubblici: ultima chiamata al 31 dicembre per i ritardatari
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Trasparenza contributi pubblici: ultima chiamata al 31 dicembre per i ritardatari

Patrizia SIDERI
Dottore Commercialista in Siena
27 Dicembre 2021
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    Gli enti che hanno dimenticato di pubblicare le informazioni richieste dalla legge n. 124/2017, hanno tempo fino al 31 dicembre 2021

    La legge 124/2017 – art. 1, commi da 125 a 129 – prevede l’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, se di importo complessivo superiore a euro 10.000 annui.

    Il sistema sanzionatorio è stato prorogato al 1 gennaio 2022: è pertanto necessario provvedere alla pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020 entro la fine del 2021

    I soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano tre principali categorie:

    a) associazioni, Onlus, fondazioni;

    b) cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98;

    c) soggetti che svolgono attività di impresa

    Sono esclusi i professionisti.

    I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono: 

    · pubbliche amministrazioni;

    · società controllate da PA;

    · società in partecipazione pubblica;

    · associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017).

    Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

    1.denominazione e codice fiscale del soggetto  ricevente (l’associazione);
    2.denominazione del soggetto erogante (la pubblica  amministrazione);
    3.somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
    4.data di incasso;
    5.causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”)

    Il limite di euro 10.000 deve essere conteggiato con i seguenti criteri:

    · occorre considerare sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

    · principio di cassa, ovvero vanno considerati solo i contributi effettivamente percepiti

    · il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione

    · si suggerisce di indicare i contributi a fondo perduto relativi ai decreti “Rilancio” e “Ristori”: non avendo carattere generale, è preferibile conteggiarli nel computo dei 10.000 euro

    · il 5 per mille è escluso dal computo

    Il termine per l’adempimento è fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.

    Le modalità per la pubblicazione sono le seguenti:

    · associazioni e fondazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, è possibile pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce. 

    · società soggette all’obbligo di deposito del bilancio e le imprese sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

    · imprese non tenute alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo con le medesime modalità di associazioni e fondazioni

    Il regime sanzionatorio è il seguente:

    · l’inosservanza di questi obblighi, comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute;

    · è stato differito al 1° gennaio  2022 il momento da cui saranno applicabili le sanzioni previste in caso di inadempimento (d.l. 52/2021, c.d. decreto “Riaperture”, art. 11 sexiesdecies Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124).

    In conclusione: gli enti che hanno dimenticato di pubblicare le informazioni, richieste dalla legge n. 124/2017, possono ancora farlo, senza incorrere in sanzioni entro il 31 dicembre 2021.

    Oltre tale data scatterà il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione.

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      Patrizia SIDERI
      Patrizia SIDERI
      Dottore commercialista e revisore legale in Siena, con specializzazione pluriennale nel settore non profit e sportivo dilettantistico, compresa la consulenza direzionale per il controllo di gestione e per il project financing delle realtà più strutturate. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. Consulente della Scuola dello Sport Toscana. Socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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