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Home 5 per mille Cinque per Mille e Riforma del Terzo Settore
  • 5 per mille

Cinque per Mille e Riforma del Terzo Settore

Gianpaolo CONCARI
Consulente ENP in Soragna (PR)
14 Settembre 2017
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    L’impatto della riforma del Terzo settore sul cinque per mille. Cosa cambia nel prossimo futuro e cosa è ancora da fare.

    Con la riforma del Terzo settore si è resa necessaria un’ulteriore modifica alle regole di ripartizione e rendicontazione dei fondi cinque per mille. E’ stato perciò emanato il d.lgs. 03/07/2017 n. 111 (in vigore dal 19/07/2017) che ha apportato alcune modifiche, rimandandone altre ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ciò che oggi è destinato al sostegno del volontariato, alle Onlus, alle Aps iscritte nei registri (nazionali, regionali e provinciali) previsti dall’art. 7, legge 383/2000 nonché dalle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori Onlus, sarà destinato agli enti del Terzo Settore iscritti nell’apposito Registro unico nazionale del Terzo settore.

    Permangono le destinazioni a favore:

    • degli enti della ricerca scientifica e dell’università
    • del finanziamento della ricerca sanitaria
    • del sostegno delle attività sociali svolte nel comune di residenza del contribuente
    • del sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

    Non essendo al momento ancora operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore è stabilito che si continuerà a destinare i fondi cinque per mille a favore delle Onlus, delle Aps ecc. come fatto finora sino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 111/2017 (cioè entro il prossimo 15/11/2017), si dovrà provvedere all’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 mediante il quale si dovranno definire:

    • le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille da parte degli enti destinatari;
    • le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti;
    • la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;
    • i criteri di riparto, la quota minima erogabile risultante per effetto dalle scelte effettuate e le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti;
    • le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari dovranno comunicare alle amministrazioni che lo erogano i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentire l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

    Si è disposto quindi che, al fine di accelerare le procedure di erogazione del cinque per mille, non si tenga conto delle dichiarazioni tardive (presentate entro i 90 giorni successivi al termine normale) e di quelle integrative, dalle quali derivino un maggior debito o credito di imposta, presentate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In effetti le dichiarazioni tardive e quelle integrative rappresentano una quota trascurabile rispetto a quelle ordinariamente inviate all’Agenzia delle entrate.

    Tuttavia con lo stesso dpcm si stabiliranno le regole relative alle dichiarazioni tardive ed integrative, probabilmente per sistemare le maggiori o minori assegnazioni agli enti beneficiari, derivanti dalle dichiarazioni inviate oltre i termini.

    Si ribadisce il divieto di utilizzo dei fondi cinque per mille per il pagamento delle campagne pubblicitarie.
    Tuttavia, come già fatto rilevare da diversi commentatori, si osserva che il divieto è del tutto inutile: i fondi cinque per mille consentono comunque la liberazione di risorse finanziarie che sarebbero state utilizzate per i fini istituzionali e quindi indirettamente, in ogni caso, si permette tale finanziamento.
    In altri termini se l’ente beneficiario ha preventivato una spesa di 1.000 per fini istituzionali e tale spesa è sostenuta per intero dai fondi cinque per mille, è chiaro che nel budget dell’ente si libereranno 1.000, già raccolti attraverso altre fonti di finanziamento, per poter pagare la campagna di pubblicità.

    Le norme sulla trasparenza circa la destinazione del cinque per mille sono contenute nell’art. 8 del d.lgs. 111/2017, dove si prevede che:

    • entro un anno dalla ricezione delle somme, gli enti beneficiari del riparto del contributo devono redigere un apposito rendiconto relativo all’utilizzo delle somme;
    • nei successivi 30 giorni gli enti destinatari devono pubblicare sul proprio sito web l’ammontare di quanto percepito e il rendiconto;
    • nei successivi 7 giorni l’ente beneficiario comunica all’amministrazione erogatrice di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione nel web di quanto previsto al punto precedente;
    • l’amministrazione erogatrice, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione dei documenti di rendicontazione, diffida l’ente beneficiario ad adempiere entro 30 giorni agli obblighi e, nel caso di inerzia, provvede ad irrogare una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito;
    • ciascuna amministrazione erogatrice sul proprio sito web pubblica, entro i successivi 90 giorni dall’erogazione del contributo, l’elenco degli enti beneficiari, popolandolo ulteriormente con i link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario nei successivi 30 giorni dall’acquisizione degli elementi informativi;
    • è altresì prevista una sanzione a carico dell’amministrazione erogatrice, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione.

    Al di là dello scambio di link e degli obblighi ente beneficiario/amministrazione erogatrice, oltre a qualche miglioria in tema di accelerazione delle operazioni di erogazione dei fondi (vero punto nodale della questione), non vi sono grandi cambiamenti all’orizzonte, a meno che il dpcm di prossima emanazione vada a sistemare alcune incongruenze già segnalate in tema di iscrizione o rinnovo della stessa (inutile nel caso del cambio del legale rappresentante) o di trasmissione della documentazione già evidenziati in questo articolo

    Un tema molto delicato, sul quale è facile scivolare in questa fase, è quello della perfetta coordinazione tra la novellata normativa e quella che sarà introdotta con il dpcm di prossima emanazione: nell’ambito della riforma del Terzo settore un esempio eclatante è quello dell’abolizione della “+ dai – versi” dal 3 agosto al 31 dicembre 2017 senza un reale motivo.

     


    [1] Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari

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      Gianpaolo CONCARI
      Gianpaolo CONCARI
      Si occupa del controllo di gestione e della fiscalità degli enti non profit. Svolge altresì la professione di revisore dei conti. È stato coordinatore del Gruppo di Lavoro Enti non Profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed Esperti Contabili che ha pubblicato (2002) la prima raccomandazione contabile in Italia dedicata alla contabilizzazione delle erogazioni liberali. Si occupa di formazione tenendo seminari e webinar riguardanti il Terzo settore. Collabora con vari siti internet che si occupano della materia. Dal 2002 è collaboratore della testata on-line Fiscosport.

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