Il quesito
Risposta di: Giuliano SINIBALDI

La gestione degli adempimenti formali inerenti al regime contabile e tributario di cui alla L. 398/1991 è stata oggetto di un importante intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 24 aprile 2013, con la quale le Entrate hanno recepito il c.d. “principio di prevalenza della sostanza sulla forma”, individuando una serie di violazioni che, potendo essere considerate meramente formali, non comportano la decadenza dal regime agevolato.
In particolare la circolare prevede che:
“Il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 (ad esempio, la conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto ovvero il versamento trimestrale dell’IVA) comporta – al pari della mancata tenuta del prospetto di cui al DM 11 febbraio 1997 – l’applicazione delle specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. n. 471 del 1997 e non la decadenza dal regime tributario di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che gli inadempimenti non precludano all’amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso.”
Premesso quanto sopra, la norma richiede la numerazione progressiva delle sole fatture di acquisito.
Si ritiene tuttavia che qualora, per proprie esigenze organizzative, l’associazione preferisca numerare progressivamente TUTTI i documenti di acquisto non incorrerà in alcuna sanzione.