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Home Normativa Art. 90 Le principali norme dettate in materia di associazioni e società sportive -...
  • Art. 90

Le principali norme dettate in materia di associazioni e società sportive – In questo numero: l’art. 90, l. 27 dicembre 2002, n. 289

Redazione Fiscosport
30 Maggio 2016
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    In questo numero riportiamo il testo dell'art. 90, l. 27 dicembre 2002, n. 289 (recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), come modificato dall'art. 4, d.l. 22 marzo 2004, n.72 nel testo convertito dalla l. 21 maggio 2004, n. 128.
    Sul sito di Fiscosport – sempre in questa Sezione  – è disponibile il testo della l. 16 dicembre 1991, n. 398, "Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche".
     

    Speriamo di fare cosa gradita iniziando da questo numero la pubblicazione delle altre principali norme che, a volte sparse un po' disordinatamente all'interno della nostra legislazione, costituiscono comunque riferimenti importanti per la vita delle a.s.d.: darne, infatti, per scontata la conoscenza testuale sarebbe atteggiamento sciocco e scorretto, riportarne ad ogni occasione il testo può rendere pesante e disagevole la lettura dei contributi delle Newsletter.

    In questo numero riportiamo il testo dell'art. 90, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

    Si tratta della norma di riferimento per:

    – requisiti delle a.s.d., s.s.d.r.l. e coop sportive,
    – estensione delle agevolazioni alle s.s.d.r.l. e coop,
    – elevazione a € 250.000 del tetto di ricavi ai fini della l. 398/1991,
    – istituzione delle co.co.co. amm.vo gestionali e altre modifiche al T.U.I.R.,
    – inquadramento come spese pubblicitarie dei corrispettivi a enti sportivi fino a € 200.000,
    – modifiche alla nomrativa IRAP,
    – esonero dall'imposta per le pubblicità in impianti fino a 3.000 posti,
    – divieto di ricoprire la carica di dirigenti in più enti,
    – norme sul credito sportivo e altre disposizioni.

    Art. 90, l. 27 dicembre 2002, n. 289, (recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), come modificato dall'art. 4, d.l. 22 marzo 2004, n.72 nel testo convertito dalla l. 21 maggio 2004, n. 128.

    1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

    2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

    3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), [OGGI art. 67, comma 1, lett. m)] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.»;
    b) all'articolo 83, comma 2, [OGGI art. 69, comma 2,] le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».

    4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

    6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

    7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche».

    8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
    «i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
    b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

    10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m) [OGGI art. 67, comma 1, lett. m)], del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse.

    11. All'articolo 111-bis, comma 4, [OGGI art. 149, comma 4],, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».

    11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

    12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che
    persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

    13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.

    14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

    [15. …]

    16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

    17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
    a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
    b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
    c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

    18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
    a) la denominazione;
    b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
    c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
    d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
    e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
    f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
    g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
    h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

    18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altresocietà o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

    18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

    19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

    [20. …]
    [21. …]
    [22. …]

    23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m) [OGGI art. 67, comma 1, lett. m)],, del testo unico
    delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

    25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con
    propria legge, le modalità di affidamento.

    26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

     

    [Ultimo aggiornamento: maggio 2016]

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