PREMESSA
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 09/04/2009 offre i primi chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all’art. 30, commi 1,2,3 e 3- bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (c.d. “decreto anticrisi”) intitolato “Controlli sui circoli privati”, che ha imposto agli enti associativi, ai fini del controllo dell’attività “interna” degli stessi, l’obbligo di trasmettere in via telematica la comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti qualificanti, richiesti dalla vigente disciplina tributaria. Le disposizioni attuative dell’art. 30 devono essere emanate attraverso un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà predisporre il modello da inviare all’Agenzia stessa e, si presume, le istruzioni per la compilazione dello stesso.
Si ricorda che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate doveva essere emanato entro 31 gennaio 2009, ma, ad oggi, non ha ancora visto la luce.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
L’obiettivo della circolare dovrebbe essere quello di fare chiarezza sugli aspetti più problematici sollevati dalla norma di riferimento e di fornire chiare indicazioni operative in relazione ai nuovi adempimenti richiesti dalla disposizione di legge oggetto della circolare stessa.
E’ bene evidenziare, sin dall’inizio, che tale obiettivo non è stato raggiunto; tutt’altro:
nel tentativo di offrire una sorta di “interpretazione autentica” ai diversi aspetti oscuri della disposizione di legge, e di coprire evidenti lacune e sviste, se non errori, del Decreto Legge il documento dell’Agenzia non solo giunge a conclusioni non condivisibili, ma soprattutto propone soluzioni di cui non si trova traccia nel Decreto Legge stesso, sconfinando, in più di un’occasione, ultra legem.
Né potrebbe essere altrimenti, considerando che la circolare interviene a fornire chiarimenti su una disposizione della quale ancora manca l’elemento più importante: il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe indicare quali saranno i dati e le informazioni da inserire nel modello di comunicazione; fino a quando non saranno noti quali dati dovranno essere indicati dagli interessati all’adempimento, ed in particolare se si tratti di dati descrittivo/qualitativi, o quantitativi, o entrambi, qualsiasi analisi sulle finalità e le conseguenze della novella rischia di rimanere un esercizio fine a se stesso.
E infatti, anche il lungo excursus sui requisiti qualificanti di cui al paragrafo 1.1. non ha alcun legame con la disposizione oggetto della circolare: l’art. 30 del “decreto anticrisi” individua infatti un adempimento e le conseguenze che possono derivare dall’utilizzo dei dati indicati nel modello ivi previsto, e non contiene alcuna indagine in merito a chi siano i corretti destinatari delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi: per quali attività e a quali enti spettino tali benefici è scritto nell’art. 148 TUIR e nell’art. 4 DPR 633/1972, e non certo nell’art. 30 D.L. 185/2008.
Per quanto concerne, in particolare, la delicata questione del concetto di “commercialità delle operazioni” si rimanda all’approfondimento curato dal Dott. Stefano Andreani in apposito articolo su questa newsletter.
Appare opportuno ricordare, a questo punto, quanto disposto dall’importantissima sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 23031 del 02/11/2007: “…può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: “La circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’Amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva”. ……. Addirittura, la circolare non vincola la stessa autorità che l’ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l’interpretazione adottata.
Ci auguriamo, pur senza farne troppo affidamento, che l’Agenzia faccia tesoro dell’autorevolissimo principio sancito dalla sentenza e che tale principio sia sempre tenuto in doverosa considerazione sia dagli operatori sportivi che dai professionisti che si occupano del settore, onde evitare di creare un pericoloso clima di terrorismo, pur nel doveroso obiettivo di evitare abusi ed illeciti utilizzi delle agevolazioni previste per gli enti associati e per il settore sportivo dilettantistico in particolare.
Fatta questa lunga ma doverosa premessa, andiamo ad analizzare i contenuti della circolare.
LE FINALITA’ DELLA NORMA
Nell’attesa del provvedimento di approvazione del modello, l’Agenzia delle Entrate conferma la necessità, posta a carico degli enti associativi di natura privata, di inviare in via telematica la comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti qualificanti, disposti dalla vigente disciplina tributaria.
La circolare premette che gli obiettivi della norma, che ha evidenti finalità antielusive, sono:
1) fornire all’Amministrazione Finanziaria maggiori elementi di valutazione circa la corretta applicazione da parte degli enti di natura associativa delle agevolazioni fiscali previste in relazione ai c.d. “corrispettivi specifici decommercializzati” di cui all’art. 148 del TUIR ai fini delle Imposte Dirette e art. 4 DRP 633/1972 ai fini IVA.
2) effettuare gli opportuni controlli al fine di garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute;
3) tutelare le vere forme associazionistiche individuate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali concentrando l’azione di controllo fiscale “sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati”.
Oggetto del controllo sono dunque i c.d. “corrispettivi specifici decommercializzati”
Si tratta delle quote e dei contributi che i soci, associati, partecipanti o tesserati versano in favore degli enti associativi (tra cui le Associazioni Sportive Dilettantistiche) ed alle Società Sportive Dilettantistiche a fronte di servizi specifici inerenti l’attività istituzionale dell’ente (es. quota per l’utilizzo del campo da tennis, per l’ingresso in palestra o piscina, per la partecipazione al corso di avviamento allo sport etc.).
Viene innanzitutto chiarito che gli enti che possono fruire delle disposizioni agevolative sono solo quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ai sensi dell’articolo 73 del TUIR. La circolare ricorda, in proposito, che la commercialità o meno di una attività è determinata ai fini tributari sulla base di parametri oggettivi che esulano dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue finalità.
Fino a qui, nulla da obiettare. Appare tuttavia opportuno evidenziare, rimandando all’articolo del Dott. Andreani per ulteriori approfondimenti, che la perdita della qualifica di ente non commerciale è disciplinata dall’art. 149 TUIR, e che tale norma, in forza della disposizione dell’art. 90, c. 11, L. 289/2002 e dell’art. 7, L. 186/2004 non si applica alle società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
Nell’illustrare ipotetica natura commerciale di alcune attività svolte dagli enti associativi sportivi la circolare si è “scordata” questo importante passaggio sancito da norme di legge.
Premesso quanto sopra, la nuova disposizione ha subordinato la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui sopra alla sussistenza di due specifiche condizioni:
a) in primo luogo, gli Enti Associativi devono essere effettivamente in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
b) tali Enti dovranno inoltre “trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello” che dovrà essere approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Non è più sufficiente, quindi, l’effettivo rispetto della normativa tributaria, ma è altresì necessario un secondo passaggio, che consentirà all’Amministrazione Finanziaria di acquisire una più ampia informazione e conoscenza dell’universo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale, come le società sportive dilettantistiche, con l’obiettivo principale di tutelare le reali forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, di conseguenza contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico.
LA COMUNICAZIONE DEI DATI E NOTIZIE RILEVANTI
La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali dovrà essere effettuata compilando l’apposito modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate di cui sopra che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.
Il Provvedimento:
1) approverà il modello per effettuare la trasmissione telematica dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale e, si presume, le istruzioni per la compilazione dello stesso;
2) stabilirà i tempi e le modalità di trasmissione;
3) stabilirà le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
In attesa delle istruzioni operative, si ritiene che l’invio telematico, analogamente a qualsiasi altra comunicazione di tale natura, possa essere effettuato dagli enti interessati direttamente, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (scaricando il relativo software e chiedendo il necessario PIN), ovvero per il tramite degli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro e CAAF).
Non è dato di sapere, ancora, quali saranno i “dati e le notizie rilevanti” da comunicare all’Agenzia delle Entrate: molto probabilmente dovranno essere comunicate notizie relative alle clausole statutarie, e fin qui non ci dovrebbero essere problemi. Ma è possibile che vengano richiesti anche dati quantitativi ed economici dai quali sia possibile verificare l’effettivo rispetto dei requisiti (ad es. n. dei soci, dati di bilancio quali entità delle entrate commerciali ed istituzionali, convocazione delle assemblee, etc), ed in questo caso alcuni problemi, se non altro di ordine organizzativo, potrebbero sorgere.
La circolare, in proposito,[1] parla di “informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell’ente associativo, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore si operatività e sulle specifiche attività poste in essere” anticipando, evidentemente, i contenuti del Provvedimento, in quanto in nessun passaggio del Decreto Legge è dato di rinvenire le suddette richieste.
Il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell’articolo 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre a essere qualificate come enti non commerciali, appartengono, tra l’altro, alla categoria delle associazioni sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Ricordiamo che il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (e, per il rinvio operato dall’art. 18, L. 289/2002, anche alle società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata e Cooperative) nonché dai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, si applica a condizione che le associazioni interessate si conformino, alle clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura autenticata o registrata, previste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR tra cui si riportano tra l’altro le seguenti:
a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
b. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di suo scioglimento ad altri enti aventi finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo per le ONLUS;
c. disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneità della qualifica di socio o associato e diritto di voto per gli associati maggiorenni:
d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, criteri per la loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
f. in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della quota stessa.
Si evidenzia, in particolare che, nel richiamare i requisiti richiesti dall’art. 148 T.U.I.R. la circolare indica anche, alla lettera “f” del punto 1.1.2., l’intrasferibilità della quota o contributo associativo.
E’ ovvio che non poteva essere diversamente, ma ci pare opportuno sottolinearlo perché da qualche parte si era sostenuto che tale requisito, non essendo espressamente richiamato nell’art. 90 L. 289/02, potesse ritenersi non più operante, o quantomeno da interpretare in modo difforme dalla semplice lettura, soprattutto per quanto riguarda le società di capitali (trasferibilità al solo valore nominale, o simili).
Come abbiamo suggerito da sempre, si tratta invece di una norma tutt’ora pienamente operante.
ENTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO E SOGGETTI ESONERATI
Dalle disposizioni dei commi 1,2 e 3- bis dell’articolo 30 si rileva che l’onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni.
Ne consegue che l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell’articolo 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi.
La comunicazione dovrà essere effettuata sia dalle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto- legge n. 185 sia dagli enti di nuova costituzione.
Per quanto concerne i sodalizi sportivi la circolare rileva che:
a) L’onere della comunicazione si estende anche alle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) Il comma 3 dell’art. 30 esclude dall’onere della comunicazione dei dati e le notizie rilevanti gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale. In pratica, le Associazioni Sportive non in possesso di partita IVA;
c) Sono, per converso, obbligate ad effettuare la comunicazione anche le Associazioni Sportive che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
Attenzione:
1) L’esonero dall’adempimento per le associazioni che non svolgono attività commerciale è limitato a quelle in possesso del riconoscimento sportivo da parte del CONI; ne consegue che le associazioni sportive non riconosciute dal CONI rientrano nell’obbligo generale di invio dei dati anche se non svolgono attività commerciale.
Si rileva, in proposito, che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI è condizione necessaria per l’utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 L. 289/2002, mentre nessun obbligo in tal senso è previsto per la fruizione delle agevolazioni ex art. 148 TUIR. La previsione normativa, in tale situazione, può essere quindi finalizzata solo ad una eventuale selezione degli enti da sottoporre a controllo e non può comportare la perdita automatica dei benefici in caso di mancata iscrizione al Registro CONI.
2) Secondo la circolare l’onere della comunicazione grava anche sulla associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’art. 148, terzo comma, del TUIR e dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972[2].
Quindi, le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che si limitano ad incassare dai propri soci le quote associative annuali sono esonerate dall’adempimento, ma quelle associazioni (e sono la grande maggioranza) che oltre alle quote associative incassano dai propri soci anche i corrispettivi specifici (quote di frequenza) sono tenute al rispetto dell’adempimento.
In relazione a tale indicazione, sorgono molte perplessità, in quanto nessuna previsione in tal senso è contenuta nella norma, tanto che la circolare, nell’evidente tentativo di recuperare ad una svista in sede di redazione della disposizione di legge, appare, in questo passaggio, ultra legem, anche se va riconosciuto che il precetto và sicuramente incontro alle finalità della norma: non avrebbe infatti alcun senso esonerare quegli enti che si sostengono esclusivamente sui corrispettivi specifici percepiti dai soci, cioè proprio sui movimenti che si intende porre sotto controllo. Occorrerà tuttavia verificare se la medesima previsione sarà contenuta nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Piuttosto, appare assolutamente privo di fondamento normativo, oltreché allarmante, il concetto di “operazioni strutturalmente commerciali” che non trova alcun riferimento normativo, anzi: è proprio l’art. 148 TUIR ad escludere la natura commerciale di determinate attività svolte dagli enti associativi “privilegiati”, tra cui le Associazioni Sportive Dilettantistiche, in favore dei propri soci, associati etc.
Si evidenzia infine il clamoroso errore terminologico in cui incorre la circolare nel definire “non imponibili” le suddette operazioni “strutturalmente commerciali”: non si tratta, infatti, di “non imponibilità” ma di operazioni che la legge stessa riconosce quali “non commerciali” il che è, di tutta evidenza, una cosa totalmente diversa.
3) Si evidenzia, infine, un’ulteriore discrasia del passaggio della circolare quando, in relazione alla suddetta lett. b) parla di riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale condizione per usufruire dell’esonero dall’invio dei dati mentre, alla successiva lett. c) parla di associazioni sportive che svolgono un’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.
Si tratta di una differenza terminologica non da poco: l’esercizio di attività sportiva riconosciuta dal CONI può essere effettuato anche in assenza del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI stesso, attraverso la semplice affiliazione ad una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva. Probabilmente si tratta di un refuso terminologico ma non è chiaro quale delle due dizioni sia quella veramente voluta dall’Agenzia il che non è cosa da poco perché, si ripete, il riconoscimento ai fini sportivi non è requisito necessario richiesto dalla legge per la fruizione delle agevolazioni ex art. 148 TUIR.
SANZIONI
Gli Enti Associativi interessati dalla norma che non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate non potranno più fare applicazione delle disposizioni fiscali agevolative di cui ai citati articoli 148 TUIR e 4 DPR 633/1972.
Così ha espressamente previsto la circolare[3].
Neanche tale sanzione è espressamente prevista dal D.L. e qualche dubbio a che possa essere disciplinata da un provvedimento esplicativo interno rimane. Tuttavia una conseguenza di tal genere è in effetti insita nello spirito della norma: infatti, se il possesso dei requisiti previsti dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4 DPR 633/1972 ai fini IVA rappresenta una condizione necessaria ma non più sufficiente per ottenere le agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 stesso, la conseguenza della mancata comunicazione dovrebbe comportare la perdita di tali benefici.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La circolare non appare, a parere di chi scrive, foriera di grandi chiarimenti, tutt’altro: ad una attenta lettura emerge chiaramente che i contenuti, oltre che riepilogare quanto già chiaramente previsto dalle norme di riferimento e dalle disposizioni di prassi già emanate, prevedono disposizioni innovative, più che interpretative, che non possono certo essere disposte da una Circolare Ministeriale.
La sensazione è quindi quella che, forse per “giustificare” il ritardo nell’emanazione del provvedimento che stabilirà i contenuti puntuali del modello di trasmissione dei dati e le modalità di trasmissione dello stesso, si sia voluto tenere alta la tensione del mondo sportivo dilettantistico. Non si vuole parlare di “terrorismo fiscale” ma certamente di operazione di deterrenza, volta a prevenire, prima ancora che colpire, eventuali abusi dello strumento associativo, contando sull’effetto di ravvedimento spontaneo preventivo che può essere stimolato dalla minaccia di accertamenti fiscali.
La circolare si inserisce nel filone di una serie di provvedimenti emanati negli ultimi tempi dai quali, in effetti, emerge un’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria sempre maggiore nei confronti degli Enti Associativi (i circoli privati) e delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche in particolare: ci si riferisce, oltre all’art. 30 del “decreto anticrisi” oggetto delle presenti note, alla circ. G.d.F 31/12/2008 n. 1, alla circ. Agenzia delle Entrate n. 13/E del 09/04/2009, oggetto di altro articolo nella presente newsletter Fiscosport e, soprattutto, ad una serie di verifiche fiscali, ma anche congiunte fiscali e previdenziali, di cui giungono notizie da tutto il territorio nazionale e che hanno ad oggetto, a quanto risulta, soprattutto Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata ed Associazioni Sportive non iscritte al Registro delle società ed associazioni sportive tenuto dal CONI che gestiscono impianti sportivi, ed in particolare palestre, con particolare attenzione per quegli enti che sono subentrati, attraverso trasformazioni o cessioni/affitto d’azienda, a società lucrative che gestivano i medesimi impianti.
Emerge, in definitiva, un’attenzione da parte del legislatore sempre più forte in relazione all’effettività del c.d. “rapporto associativo” e verso il concreto rispetto, sostanziale prima ancora che formale, dei requisiti statutari richiesti dalla legge (da sempre, e non da oggi) per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in favore degli enti associativi.
Evidentemente, dai controlli effettuati presso circoli privati, è emerso che sovente tali agevolazioni non sono supportate dall’effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Conseguentemente l’Amministrazione Finanziaria ha sentito l’esigenza di prevedere una “stretta”, ovvero controlli più pregnanti, nei confronti degli Enti Associativi, ed in particolare, per ciò che interessa in questa sede, di quelli che svolgono attività sportiva dilettantistica.
Da qui a fare “terrorismo” o “di tutta l’erba un fascio” di strada ne corre molta: in particolare le Società ed Associazioni Sportive che hanno correttamente applicato le norme tributarie ed hanno rispettato i vincoli imposti dalla legge non dovrebbero avere nulla da temere se non un potenziale atteggiamento ostile “a prescindere” da parte degli organi di vigilanza, che ci auguriamo vivamente che non accada: se così non fosse, infatti, significherebbe che è in atto una precisa volontà di impedire il legittimo utilizzo di agevolazioni previste dalla legge, ma, dato per acquisito che il legislatore non produce norme inutili o ridondanti, non si vede per quale motivo dovrebbe essere impedito il corretto utilizzo di tali norme.
Tornando all’esame della circolare – e della norma che sottende alla stessa – è possibile concludere quanto segue:
1) L’obiettivo è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate di entrare in possesso dei “dati rilevanti” in via telematica, senza necessità di doverli andare a “scovare” con accessi specifici, e quindi di poter formare delle liste selettive sulla base di indicatori di “pericolosità”;
2) a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a ricevere i dati dagli enti senza scopo di lucro, con la conseguenza che tutto il comparto sportivo dilettantistico, salvo poche eccezioni, ritornerà sotto il diretto controllo dell’Amministrazione Finanziaria che aveva, a suo tempo, delegato l’incarico di “certificazione” degli organismi sportivi al CONI.
3) E’ stata abolita la possibilità che l’Amministrazione potesse deliberare la perdita automatica dei benefici fiscali, ed è stato previsto un secondo step, in cui, presumibilmente, l’Agenzia Entrate chiederà ulteriori dati ed informazioni nel caso in cui dalla comunicazione iniziale dovessero emergere anomalie o situazioni meritevoli di approfondimento. Ne deriva che l’analisi dei dati contenuti nel modulo non dovrebbe poter mai comportare la perdita automatica dei benefici fiscali ma solo essere un presupposto per un eventuale accertamento fiscale ordinario;
4) La perdita dei benefici fiscali in caso di omesso invio dei dati avrà effetto retroattivo? Si ritiene di no, in quanto la circolare esplicitamente, sostiene che in tal caso le associazioni “..non potranno più fare applicazione…..”
5) Le agevolazioni fiscali diverse da quelle previste dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4 DPR 633/72 potranno essere ancora utilizzate? Si ritiene di si, considerato anche il ripristino del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, ma un chiarimento in tal senso appare assolutamente necessario.
6) Viene confermato il ruolo del CONI, quale unico garante della natura sportiva dilettantistica e, conseguente l’obbligo di iscrizione al Registro delle società ed associazioni sportive riconosciute dallo stesso. Ciò comporta, da un lato, un appesantimento degli adempimenti in capo alle associazioni sportive (Registro CONI + comunicazione telematica all’Agenzia Entrate), ma, dall’altro, una “copertura” giuridicamente riconosciuta in relazione alla natura dell’attività sportiva dilettantistica effettivamente svolta, con tutto quanto ne consegue in relazione alla fruibilità dei benefici fiscali previsti dall’art. 90 della L. 289/2002.
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[1] Cap. 1.3 – pg. 11
[2] par. 1.2.1.2 pg. 10r
[3] Cap. 1.2 – pag. 9
CIRCOLARE N. 12/E DEL 9 APRILE 2009: UN DOCUMENTO ATTESO….. O QUASI
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 09/04/2009 offre i primi chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all’art. 30, commi 1,2,3 e 3- bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (c.d. “decreto anticrisi”) intitolato “ Controlli sui circoli privati ”, che ha imposto agli enti associativi, ai fini del controllo dell’attività “interna” degli stessi, l’obbligo di trasmettere in via telematica la comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti qualificanti, richiesti dalla vigente disciplina tributaria. Le disposizioni attuative dell’art. 30 devono essere emanate attraverso un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà predisporre il modello da inviare all’Agenzia stessa e, si presume, le istruzioni per la compilazione dello stesso. Si ricorda che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate doveva essere emanato entro 31 gennaio 2009 , ma, ad oggi, non ha ancora visto la luce.