La prima parte è qui: Promemoria per la ripresa delle attività sportive: a che punto siamo con le safeguarding policies?
In sostanza, analogamente allo statuto e ad altri atti, anche per la predisposizione del mog, è assolutamente sconsigliato il “copia incolla” del modello proposto dall’organismo di affiliazione o, ancora peggio, reperito on line.
Si tratta, pure in questo caso, di uno strumento che, poiché teso ad evitare e contrastare il verificarsi di situazioni specifiche, deve essere “personalizzato”, ovvero predisposto su misura dopo avere compiuto un’attenta analisi e “mappatura” dei rischi che possono verificarsi all’interno del sodalizio (in linea con quanto avviene per l’elaborazione del mog di cui al d. lgs. 231/2001), attraverso un’indagine che dovrebbe muovere dalla redazione di un questionario finalizzato a valutare situazioni e ambienti maggiormente a rischio (si pensi alle trasferte, all’utilizzo degli spogliatoi da parte di utenti di genere diverso, nonché minorenni – soprattutto in età prescolare – alla possibile presenza di disturbi alimentari, riscontrabile prevalentemente in alcuni sport).
Individuati i rischi, è necessario predisporre gli strumenti più adatti ad evitarli e contrastarli; a tal fine possono essere elaborati appositi protocolli (si pensi alla redazione di protocolli per l’utilizzo degli spogliatoi o per offrire il trasporto durante le trasferte), nonché patti di corresponsabilità, ad esempio, fra esercenti la potestà genitoriale, allenatori e associazione sportiva.
La redazione del mog deve muovere dal rispetto (da parte di chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, all’attività sportiva) dei diritti dei tesserati, la cui violazione può costituire presupposto di responsabilità, ovvero il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità; essere tutelati contro ogni forma di abuso, molestia e violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione; a praticare sport in un ambiente sano, sicuro e inclusivo. Quest’ultimo diritto, rappresentando il core della riforma, è assolutamente inviolabile e comporta che il diritto alla salute e benessere psico fisico dei tesserati costituisca un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo, con conseguente rafforzamento del divieto di pratiche dopanti e la codificazione della figura dell’abuso fisico, comprendente il divieto di attività fisica inappropriata e inadeguata.
Altro aspetto da non trascurare sono i doveri e gli obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici (codificati all’art. 13 della menzionata delibera CONI), tenuti a:
- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile safeguarding;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network.
Avuto contezza degli elementi sopra menzionati, è doveroso ricordare che il contenuto minimo del mog deve necessariamente presentare alcuni aspetti, consistenti nell’indicazione delle modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni (anche attraverso la redazione di protocolli), nonché le modalità di gestione delle segnalazioni; gli obblighi informativi in materia, la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, specificando le conseguenze interne derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli, senza trascurare che le sanzioni disciplinari endoassociative non escludono eventuali provvedimenti disciplinari degli organi di giustizia sportivi (endo ed esofederale).
La circostanza per il mog non sia un documento invariabile e immodificabile, ma che, al contrario, debba essere “cucito su misura” al fine di rispondere alle esigenze concrete del sodalizio, comporta che l’inizio della stagione sportiva rappresenta un momento opportuno per controllare l’adeguatezza di quello già predisposto ed eventualmente provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni.
Ulteriore ipotesi in cui potrebbe ravvisarsi la necessità di verificare il contenuto del mog ricorre allorquando il sodalizio (perlopiù di natura societaria) si sia dotato di un modello organizzativo e di controllo di cui al d. lgs. 231/2001; quest’ultimo documento deve, infatti, essere integrato con mog “sportivo”1, che acquista una maggior valenza, non limitata alla sfera sportiva.
L’importanza di redigere un mog adeguato e rispondente alle esigenze dell’ente, unitamente alla necessità di farne rispettare le prescrizioni emerge chiaramente dalle prime decisioni rese dagli organi di giustizia sportiva in materia.
Le recenti decisioni degli organi di giustizia sportiva e gli obblighi per le società sportive
Significativa è la decisione della Corte d’Appello FIGC SS 92/2025 (del 17/3/2025) che ha respinto il reclamo contro la decisione del Tribunale federale, di condanna nei confronti non solo dell’allenatore (per avere posto in essere abusi psicologici nei confronti di un calciatore militante nel campionato under 15, usando frasi offensive e denigratorie nei suoi confronti), bensì anche del Presidente e dei componenti gli organi direttivi del club per non avere impedito il compimento di simili condotte, considerato il dovere di vigilanza e controllo incombente sui medesimi.
In definitiva, se da un lato, è doveroso individuare i potenziali abusi che potrebbero verificarsi all’interno del sodalizio e gli strumenti utili a contrastarli, dall’altro, è imprescindibile che tali rimedi trovino concreta attuazione in virtù dei doveri di vigilanza e controllo da parte del Presidente e della dirigenza, la cui violazione può costituire presupposto di responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, penale ex art 40 cp.
Al fine di evitare responsabilità a carico del club e dei suoi dirigenti è importante che tutto l’iter predisposto nel mog sia seguito in modo preciso, a partire da una corretta e tempestiva gestione della segnalazione dei sospetti abusi.
La finalità del mog rischia invero di essere compromessa qualora i tesserati, i soci, ma anche soggetti non appartenenti alla compagine sociale, si pensi ai genitori o agli accompagnatori, non abbiano ricevuto adeguata informazione circa le procedure da seguire e i riferimenti della persona da contattare
Gli obblighi di informazione
L’efficacia della procedura presuppone che la medesima sia portata a conoscenza degli interessati, in tutte le sue fasi, a partire dai contatti del soggetto cui deve essere presentata la denuncia.
Il momento dell’iscrizione è ottimale e si presta a garantire una comunicazione capillare; a tal fine è opportuno menzionare nella scheda di iscrizione (e fare sottoscrivere) la presa visione e accettazione del mog e del codice di condotta, nonché la conoscenza dei contatti del responsabile safeguarding interno competente a ricevere le denunce.
Al riguardo, non può non considerarsi quanto previsto dalla delibera CONI sopra menzionata che impone l’obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dell’adozione del mog, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile safeguarding interno.
Il documento redatto dal CONI ha specificato in modo chiaro e dettagliato gli obblighi informativi statuendo che il mog deve contenere adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l’altro, l’obbligo di immediata: affissione presso la sede dell’Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva homepage del mog, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile safeguarding interno; pubblicazione della notizia dell’adozione del mog e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell’Affiliata e sulla rispettiva homepage; comunicazione dell’adozione del mog e dei relativi aggiornamenti al Responsabile safeguarding interno e al Responsabile federale delle politiche di safeguarding.
Da ultimo si precisa che l’informazione deve essere costante, non potendo limitarsi alla comunicazione dei dati avvenuta all’inizio della stagione sportiva; a tal fine devono essere individuate adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi; per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele; per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
In definitiva, per essere in regola con gli adempimenti in materia di safeguarding policies, ultimi di una lunga serie di obblighi posti a carico dei sodalizi sportivi, è necessario prestare attenzione che la “costruzione del mog” sia in linea con le caratteristiche e i bisogni dell’ente, senza trascurare di garantire un’informazione esauriente su tutti gli aspetti sopra menzionati e non dimenticare di dare attuazione concreta alle procedure indicate nel documento predisposto. Fondamentale, a tal fine, è assicurare un’adeguata formazione dei propri collaboratori.
Leggi anche: Promemoria per la ripresa delle attività sportive: a che punto siamo con le safeguarding policies?
- Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate e aggregate dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente. [↩]





