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Home Enti Terzo Settore Erogazioni liberali (e altro) per il 2025: chi guadagna e chi perde
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Erogazioni liberali (e altro) per il 2025: chi guadagna e chi perde

Gianpaolo CONCARI
Consulente ENP in Soragna (PR)
23 Gennaio 2025
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    Tra false paure e conteggi astrusi cosa accade alle erogazioni liberali agli ETS dal 1° gennaio 2025

    La prima buona notizia è che per i donatori più facoltosi non cambia nulla.

    La seconda buona notizia è che anche per i donatori meno facoltosi non cambia nulla.

    Ovviamente stiamo parlando delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo settore (ETS) ma in questo intervento si parlerà anche delle erogazioni liberali alle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

    Sin dai lavori preparatori della legge di bilancio 2025 si sono levate voci alquanto allarmate circa l’introduzione dell’articolo 16-ter nel TUIR [1] che mira a limitare le detrazioni di imposta per i redditi medio-alti per oneri considerati, appunto, detraibili.

    E quando si parla di sconti fiscali il pensiero va immediatamente a quegli ETS che basano la loro capacità di autofinanziamento proprio sull’uso della leva fiscale delle erogazioni liberali.

    In altri termini: il donatore che condivide la spinta ideale dell’ETS è ancor più invogliato a sostenere l’ente se l’erogazione liberale effettuata apporta un beneficio fiscale.

    A beneficio dei non addetti ai lavori in senso stretto, vale la pena ricordare la differenza tra detrazioni fiscali per oneri sostenuti e deduzioni degli oneri dal reddito complessivo:

    • le detrazioni sono costituite da una percentuale fissata dal legislatore da calcolare sull’onere sostenuto. Tale percentuale è perciò uno sconto di imposta da far valere sull’imposta lorda. Qualora non vi sia imposta lorda sufficiente ad assorbire le detrazioni fiscali, le stesse si considerano perse per incapienza. Un eventuale credito di imposta sarà generato solo se il contribuente avrà subito ritenute fiscali o avrà eseguito dei versamenti per acconti in eccesso nel corso del periodo di imposta.
    • la deduzione dell’onere sostenuto comporta invece una diminuzione del reddito imponibile corrispondente all’onere sostenuto. E’ intuitivo che tanto più sarà alta l’aliquota marginale del contribuente – donatore, tanto maggiore sarà il beneficio fiscale derivante dalla deducibilità dell’onere sostenuto.

    Giova ricordare che a fronte di erogazioni liberali agli ETS, effettuate con sistemi di pagamento tracciabili, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’onere sostenuto con un massimale (riferito all’onere) di 30.000 euro/anno. La percentuale sale al 35% se destinataria dell’erogazione liberale è una organizzazione di volontariato – OdV (cfr. art. 83, comma 1, d.lgs. 117/2017).

    In alternativa è possibile dedurre le erogazioni liberali fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza può essere portata in deduzione nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto (cfr. art. 83, comma 2, d.lgs. 117/2017) 

    Questo significa che se il donatore ha un reddito medio-basso, in primo luogo non è interessato dalle disposizioni di cui all’art. 16-ter TUIR, che invece interessa i contribuenti con redditi oltre i 75.000 euro.

    In secondo luogo il risultato sarà sostanzialmente uguale sia che si opti per il metodo della detrazione sia della deduzione.

    Vediamo in pratica con un esempio numerico. Le simulazioni sono eseguite con le aliquote IRPeF e le detrazioni fiscali in vigore sino al 31/12/2024, che però non inficiano la dimostrazione dell’assunto.

    Reddito di lavoro dipendente         30.000

    Erogazione liberale a una OdV         1.000

    Caso A) – detrazioni fiscali per erogazione liberale

    Imposta lorda7.400
    Detrazioni fiscali per lavoro dipendente1.801
    Detrazioni per erogazione liberale350
    IRPeF netta5.249

    Caso B) – deduzione dell’erogazione liberale

    Reddito netto 29.000
    Imposta lorda7.050
    Detrazioni fiscali per lavoro dipendente1.888
    IRPeF netta5.162

    Nella simulazione svolta, anche nel caso della deduzione dell’erogazione liberale, si ottiene un risultato favorevole. Questo è dovuto però all’interferenza delle detrazioni per lavoro dipendente senza le quali il caso A) chiuderebbe con un IRPeF di 7.050 uguale all’IRPeF del caso B).

    Reddito di lavoro dipendente         100.000

    Erogazione liberale ad una OdV       1.000

    Caso C) – detrazione fiscale

    Imposta lorda35.900
    Detrazioni fiscali per lavoro dipendente0
    Detrazioni fiscali per erogazione liberale350
    IRPeF netta35.550

    Caso D) – deduzione fiscale

    Reddito netto 99.000
    Imposta lorda35.470
    Detrazioni fiscali per lavoro dipendente0
    IRPeF netta35.470

    Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente non sono riconosciute per effetto dell’ammontare del reddito.

    Questo significa che l’astruso sistema correttivo delle detrazioni per oneri, previsto dall’art. 16-ter, va a colpire i redditi medio-alti.

    In più non incide sulla particolare tipologia di onere: le erogazioni liberali agli ETS possono essere detratte o dedotte a scelta del contribuente purché tale scelta riguardi la totalità delle erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta.

    La cosa è invece differente per le erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche: questa tipologia di liberalità infatti genera solo una detrazione per oneri. Perciò, salvo che si tratti di erogazioni liberali ad ASD che sono anche ETS, le normali donazioni effettuate dai contribuenti potrebbero risentire delle limitazioni imposte dal nuovo art. 16-ter.


    [1] Art. 16-ter. – (Riordino delle detrazioni) 
    1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
    2. L’importo base di cui al comma 1 è pari a:
    – 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro
    – 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
    3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
    – 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    – 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    – 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    – 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.
    4. Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
    le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
    le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
    5. Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con-tratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
    6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico))

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      Gianpaolo CONCARI
      Gianpaolo CONCARI
      Si occupa del controllo di gestione e della fiscalità degli enti non profit. Svolge altresì la professione di revisore dei conti. È stato coordinatore del Gruppo di Lavoro Enti non Profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed Esperti Contabili che ha pubblicato (2002) la prima raccomandazione contabile in Italia dedicata alla contabilizzazione delle erogazioni liberali. Si occupa di formazione tenendo seminari e webinar riguardanti il Terzo settore. Collabora con vari siti internet che si occupano della materia. Dal 2002 è collaboratore della testata on-line Fiscosport.

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