L’art. 15, comma 4, d.l. n. 179/2012, modificato dall’art. 9, comma 15-bis, d.l. n. 150/2013, dispone che “dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”: in altre parole sembrerebbe che anche sui soggetti che offrono servizi sportivi (si pensi a palestre, piscine, circoli sportivi in genere) gravi l'obbligo di dotarsi del POS (Point Of Sale), vale a dire di quel dispositivo che consente al cliente di effettuare il pagamento dovuto non in contanti ma tramite una carta di credito, o di debito (c.d. Bancomat) o una carta prepagata.
La disposizione ha creato non poco malumore non tanto nel settore dedicato alla vendita di prodotti (sono ormai mosche bianche i punti vendita che non accettano il bancomat) quanto nell'ambiente dell'offerta di servizi professionali: il Consiglio nazionale degli Architetti ha infatti presentato ricorso al TAR del Lazio, affermando che dotarsi di POS significa soprattutto sostenere maggiori costi, i cui vantaggi andrebbero solo a un soggetto privato terzo: le banche; e d'altro canto lo scopo della norma – quello cioè di garantire la tracciabilità dei movimenti di denaro – verrebbe già e comunque ottenuto mediante i pagamenti con assegno o bonifico bancario. Il ricorso è stato respito con un'ordinanza del 30 aprile scorso, la norma è dunque operativa e il termine del 30 giugno per essere in regola è dietro l'angolo.
Ma… c'è il solito "ma": da più parti (Circolare del 20 maggio del Consiglio nazionale Forense e Circolare del 29 maggio dei Consulenti del Lavoro) si è detto che la disposizione, lì dove sostiene che i soggetti … sono tenuti ad accettare … non ha introdotto un "obbligo" (come tale sanzionato in caso di inosservanza) ma un "onere". Una lettura che è stata confermata pochi giorni fa anche dal Ministero dell'economia e Finanza attraverso il chiarimento del sottosegretario all'economia Zanetti in risposta all'interrogazione dell'onorevole Marco Causi in Commissione Finanze alla Camera: no all'eventualità che vi siano sanzioni a coloro che non aderiscono a quanto prospettato dalla normativa.
L'adozione capillare del POS è ancora dunque parcheggiata nell'ambito dei "desiderata" e senza una riduzione dei costi connessi ai pagamenti elettronici difficilmente si riuscirà a promuovere la diffusione e l’uso dei pagamenti con carte di debito e credito.
Conclusioni: se la norma che impone di accettare i pagamenti con carta di debito indica un onere e non un obbligo giuridico, l'unico rischio che, al momento del pagamento, corre colui che offre il servizio e non dispone del POS è quello di sentirsi rispondere: "Oh, che peccato, non ho contanti né libretto degli assegni. Tornerò nei prossimi giorni!"
Solo il singolo sodalizio sportivo è in grado di decidere se il gioco valga la candela…