Rinviando, per una esposizione più dettagliata, al recentissimo articolo di Donato Foresta sull’argomento (Il “Reverse charge”, in Newsletter n. 5/2015), riesaminiamo brevemente in cosa consiste la disciplina del reverse charge, per poi passare a esaminare le problematiche dei soggetti in regime 398, e infine alla chiara e semplice soluzione fornita dalla Circolare.
Il “reverse charge“
Sappiamo che (salvo eccezioni per particolari soggetti o tipologie di operazioni) per i titolari di partita IVA tale tributo è neutrale: l’IVA riscossa (“IVA a debito”) deve essere versata all’Erario, quella pagata (“IVA a credito”) viene detratta dal versamento dovuto.
Il quinto e sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. 633/72 stabiliscono però che per una serie di operazioni, effettuate nei confronti di soggetti IVA, la fattura emessa da chi ha effettuato la prestazione o la cessione non deve comprendere l’IVA; il destinatario della fattura dovrà integrare la medesima con l’indicazione dell’IVA e registrarla sia nel registro degli acquisti che nel registro delle fatture emesse: si tratta appunto del c.d. “reverse charge”.
In tal modo il cedente o prestatore non riscuote (e quindi non deve versare) l’IVA, mentre per il cessionario o committente la doppia registrazione genera una totale neutralità dell’operazione, ai fini del versamento dell’imposta.
Tale disposizione mira a evitare che, in settori ritenuti a forte rischio di evasione di IVA, chi riceve la fattura porti l’IVA in detrazione, e quindi o la detragga dal suo versamento o la chieda a rimborso, mentre chi emette la fattura ometta il versamento dovuto; in altre parole, evitare che chi riceve la fattura si faccia restituire dall’Erario un’IVA che non è mai stata, nè verrà mai, versata.
L’art. 1, comma 629, della Legge 23/12/2014 n. 190 ha modificato il citato sesto comma dell’art. 17, aggiungendo alle prestazioni di servizi soggette a reverse charge “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici“; i lavori edili, come pure le altre fattispecie previste dall’art. 17 (cessione di fabbricati, commercio di telefoni cellulari e personal computer, cessioni di gas ed energia elettrica a un rivenditore, …) ben raramente interessano le a.s.d., ma il ricevimento di fatture per servizi di pulizia è estremamente comune; ciò ha reso la questione reverse charge di specifico interesse, appunto, anche delle a.s.d., per questo noi (e l’Agenzia delle Entrate, nella circolare citata) ce ne siamo dovuti tempestivamente occupare.
Il problema per i soggetti in “Regime 398”
Il problema si pone per i soggetti che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/91, che non tengono contabilità IVA e determinano l’importo da versare in maniera forfetaria, non detraendo analiticamente l’IVA sugli acquisti; seguire la procedura qui sopra descritta, a cui è tenuto il committente di prestazioni soggette a reverse charge, avrebbe comportato una serie di problemi, che nascono essenzialmente dalle seguenti considerazioni:
– dato che l’a.s.d. in regime 398 non può detrarre l’IVA sugli acquisti, è evidente che l’IVA sulla fattura per servizi di pulizia, non essendo più versata a chi l’ha emessa, dovrà essere in qualche modo comunque versata allo Stato
– i soggetti in regime 398 non tengono i registri IVA, quindi dove possono fare la doppia registrazione della fattura integrata?
Nell’articolo citato all’inizio avevamo individuato una procedura che prevedeva l’inclusione dell’importo della fattura in questione nel registro IVA specifico dei soggetti in 398, evidenziandone l’IVA e sommandola all’IVA da versare determinata forfetariamente sulla base dei ricavi commerciali.
La procedura era certamente macchinosa e prevedeva una sorta di “utilizzo improprio” nel registro IVA specifico dei soggetti in 398.
La soluzione fornita dalla Circolare
Ora, la Circolare 14/2015 opera una scelta che ci piace molto perché “forza” l’interpretazione letterale della norma per giungere a una conclusione ragionevole, assolutamente corretta nella sostanza e semplicissima nella forma: nel caso di operazioni soggette a reverse charge nei confronti di soggetti che utilizzano regimi fiscali speciali, come quelli in Regime 398, tale meccanismo semplicemente non si applica.
Riportiamo qui di seguito lo stralcio dal punto 10 della Circolare, talmente chiaro che ci paiono assolutamente superflue spiegazioni:
“In considerazione di quanto sopra, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, …)
L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ai soggetti esonerati dai predetti adempimenti contabili si porrebbe, infatti, in contrasto con la ratio agevolativa e con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali.
A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dall’applicazione del meccanismo del reverse charge rientrano:
…
– enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398“.