La modifica della misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile, che dal 1 gennaio 2014 passa dal 2,5% all'1%, è stata stabilita dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2013, n. 292: v. infra il testo integrale).
Il provvedimento ha effetti anche in ambito fiscale dal momento che dal 1 gennaio 2014 gli interessi di ravvedimento nei modelli F24 dovranno essere conteggiati all'1%: il nuovo tasso legale vale, ovviamente, solo per il calcolo degli interessi relativi al periodo dal 1/1/2014 al momento del pagamento, mentre si continuerà a utilizzare il tasso del 2,5% per il periodo fino al 31/12/2013.
Cogliamo l'occasione per ricordare l'entità delle sanzioni dovute in base a tale istituto, che dipendono dal ritardo rispetto alla scadenza con il quale viene effettuato il versamento:
– nel caso di "ravvedimento lungo", oltre 30 giorni dalla scadenza, la sanzione dovuta è del 3,75%
– nel caso di "ravvedimento breve", oltre 14 e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione dovuta scende al 3%
– nel caso infine di "ravvedimento brevissimo", ovvero di versamewnto effettuato fino a un massimo di 14 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Ricordiamo che il termine massimo per potersi avvalere del ravvedimento operoso è il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel corso del quale è stato omesso il versamento, mentre nel caso di versamenti non collegati a una dichiarazione (com'è il caso dei ravvedimenti operosi a fini Iva per le associazioni che hanno optato per la legge n. 398/91, esonerate dalla presentazione della relativa dichiarazione) il termine è di 365 giorni dalla scadenza originaria.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2013
Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (GU n.292 del 13/12/2013)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all' 1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni