1. La regola generale
In relazione al c.d. “ciclo passivo” la regola generale, valida in tutti i casi di rapporti economici tra operatori privati (cioè diversi dalla Pubblica Amministrazione) salvo che sia prevista apposita eccezione, è la seguente:
- Il cessionario/committente è tenuto a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, o gli altri canali prescelti (servizio web, codice destinatario ecc), al cedente/prestatore, che, a sua volta, li dovrà riportare nel documento.
- Il cessionario/committente dovrà “recuperare” la Fattura Elettronica con le modalità relative al sistema di ricezione prescelto e comunicato al proprio fornitore;
- Il cessionario/committente dovrà provvedere (attraverso il servizio offerto dallo SdI/Agenzia Entrate ovvero dal provider prescelto) alla conservazione sostitutiva del documento elettronico per una durata di 10 anni.
Tali regole generali dovranno essere seguite da tutti i sodalizi sportivi in possesso di P.IVA e che non hanno optato per le disposizioni di cui alla Legge 398/1991 ovvero hanno superato nell’esercizio precedente il plafond di € 400.000,00 previsto dalla legge stessa
2. Le eccezioni
2.1 A.s.d. in possesso del solo Codice Fiscale
Le a.s.d. che non svolgono attività commerciale, non sono in possesso di P.IVA e sono identificate con il solo Codice Fiscale sono assimilate, sia ai fini del trattamento tributario generale che ai fini degli obblighi relativi alla fatturazione elettronica, alle Persone Fisiche.
Conseguentemente, hanno diritto a ricevere copia cartacea della F.E. emessa dal loro fornitore e non sono tenute a nessun obbligo di conservazione sostitutiva. In sostanza, potranno continuare a comportarsi come hanno sempre fatto fino al 31/12/2018.
Resta sempre possibile, per tali soggetti, comunicare al proprio fornitore di volersi avvalere del sistema di ricezione elettronica delle fatture, comunicando la propria PEC o altro sistema di ricezione
In tal senso si è esplicitamente espressa l’Agenzia delle Entrate con le risposte/FAQ in materia di fatturazione elettronica n. 26 e 28 del 27/11/2018, disponibili sul sito dell’Agenzia dedicato all’adempimento in oggetto [1]
2.2 I sodalizi sportivi che hanno optato per il regime forfetario ex L. 398/1991
Per questi soggetti le cose sono meno chiare.
In particolare, non è chiaro se tali soggetti, oltre a essere esonerati ai fini dell’emissione della Fattura Elettronica (si veda l'articolo pubblicato nella scorsa Newsletter: A.S.D. e Fatturazione Elettronica: la versione finale, quantomeno per quanto riguarda il ciclo attivo) – salvo opzione per l’emissione della stessa – siano esonerati anche dall’obbligo di ricevimento e conservazione sostitutiva delle Fatture Elettroniche passive (fatture di acquisto)
Il punto di partenza per una corretta valutazione non può che essere la risposta 2.17 dell’Agenzia Entrate ai quesiti posti dai dottori Commercialisti in data 17/01/2019.
La domanda era la seguente:
L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?
La risposta è stata un laconico: Si
Dunque, secondo l’ultimo (e unico, a quanto ci risulta) documento ufficiale dell’Agenzia in materia di ciclo passivo dei soggetti “minori” in 398, dovremmo concludere che per tali soggetti non esiste un obbligo di ricevimento della fatture in formato elettronico e di conservazione sostitutiva delle stesse.
Ci sia consentito tuttavia esprimere qualche perplessità:
- Innanzitutto, dalla risposta (e dalla lettera della legge) emerge che solo i sodalizi che hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi inferiori a € 65.000,00 – oltre, naturalmente, alle a.s.d. senza partita IVA che, al pari delle persone fisiche e dei condomini, sono esonerate da TUTTI gli obblighi relativi alla FE, e hanno diritto a ricevere copia cartacea dai propri fornitori – sono interessati all’esonero. Tutti gli altri sodalizi in 398, cioè quelli che hanno conseguiti ricavi > 65.000,00, rimarrebbero dunque soggetti all’obbligo di ricevimento e conservazione sostitutiva delle fatture;
- In secondo luogo, siamo proprio sicuri che, come indicato nella domanda dei Dottori Commercialisti “L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva….” I soggetti in 398?
La domanda appare a chi scrive (volutamente?) viziata da un errore interpretativo.
Mi spiego: l’art. 10, comma 1, del D.L. 119/2018 interviene sul testo del comma 3 del Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 (la norma istitutiva della F.E.), la cui versione aggiornata prevede che:
“Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2…
… Sono esonerati dalle predette disposizioni … i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000;”
Dunque, l’esonero sembrerebbe riguardare solo l’obbligo di emissione della FE, ma non di ricevimento della stessa (e relativa conservazione sostitutiva).
A conferma di ciò occorre evidenziare che se esistesse un esonero in favore dei piccoli sodalizi in 398 al ciclo passivo elettronico, dovrebbe sussistere un corrispondente obbligo da parte dei relativi fornitori di emettere, nei confronti di tali soggetti, anche il documento cartaceo, come esplicitamente previsto dalle FAQ dell’Agenzia Entrate in favore dei privati consumatori, ENC in possesso del solo C.F., Condomini e operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio (vedi nota n. 1)
Ma tale esplicito esonero non ci risulta essere mai stato operato, in nessun documento ufficiale dell’Agenzia Entrate.
* * *
Chi sostiene la tesi dell’esonero dall’obbligo del “ciclo passivo elettronico” per i sodalizi in 398 (si veda l'articolo di Stefano Andreani, sempre su questa stessa Newsletter n. 4/2019) oppone a questo ragionamento una serie di obiezioni:
Una prima obiezione è la seguente: se la domanda del Consiglio Nazionale dei Commercialisti fosse effettivamente errata, o rappresentasse un’interpretazione “forzata” della norma, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto/dovuto rilevarlo, anziché rispondere affermativamente al quesito?
Obiezione accolta. In effetti si potrebbe pensare a una sorta di “comportamento concludente” dell’A.d.E., ma, a bene vedere, al di là dell’incipit, la risposta asserisce unicamente la possibilità di utilizzazione (opzionale) del sistema di fatturazione elettronica da parte di chi ne fosse eventualmente esonerato: cos’altro avrebbe dovuto rispondere l’Agenzia?
Una seconda obiezione è legata all’equiparazione dei soggetti 398 “minori” agli imprenditori individuali e ai professionisti che hanno optato per il regime forfettario (equiparazione che parte dal medesimo plafond di ricavi). Per tali soggetti le FAQ n. 26 e 28 dell’A.d.E. – riportate in nota in calce al presente articolo – hanno espressamente previsto l’esonero dal ciclo passivo elettronico e il diritto a farsi rilasciare dai fornitori copia cartacea del documento elettronico.
Tale equiparazione appare però, ad avviso di chi scrive, forzata, in quanto:
- innanzitutto a livello di diritto tributario, e a maggior ragione quando si ha a che fare con disposizioni che prevedono agevolazioni sia sostanziali che formali – l’interpretazione analogica della norma non è, come noto, consentita. Sarebbe dunque necessario un documento dell’Agenzia (fosse anche un’altra risposta FAQ) che obblighi i fornitori dei soggetti in 398 a rilasciare agli stessi copia cartacea della fattura;
- in secondo luogo per i soggetti forfettari la fattura di acquisto è (fiscalmente parlando) “inutile” in quanto determinano il reddito attraverso l’abbattimento forfettario a titolo di incidenza dei costi applicato al proprio fatturato.
Ciò non è del tutto vero per gli enti che hanno optato per la L. 398/1991.
O, meglio, è vero a livello di quantificazione delle imposte, ma occorre ricordare che per tali enti sia l’art. 90, c. 18, L. 289/2002 che l’art. 148, c. 8 T.U.I.R., che, infine, l’art. 4, c. 4, d.p.r. 633/1972, prevedono l’obbligo di predisporre e approvare annualmente il bilancio/Rendiconto Economico Finanziario tanto per la fruizione delle agevolazioni fiscali che per l’acquisizione della qualifica sportivo-dilettantistica.
Dunque, le fatture di acquisto non sono “inutili” come per i forfettari, ma rappresentano un documento essenziale ai fini dell’obbligo di bilancio. E a maggior ragione per i sodalizi che hanno adottato la forma di S.S.D. a r.l.
Non solo:
ai sensi della recente, nota circolare 18E del 03/08/2018, i soggetti in 398 devono calcolare l’Iva da versare con criteri “normali” (e non, quindi, con il sistema forfettario 398) in relazione alle attività commerciali “non connesse” (interpretazione criticabile e già criticata in questa rivista, ma tale è la posizione dell’Agenzia). Il sodalizio in regime di L. 398/1991 potrebbe quindi assumere la qualifica di contribuente “ordinario” in relazione ad alcune operazioni.
Ai sensi di quale disposizione è possibile sostenere che in relazione a questa tipologia di operazioni non abbia l’obbligo di ricevere e conservare elettronicamente le fatture di acquisto?
3. Conclusioni
In definitiva, ad avviso di chi scrive, è probabilmente opportuno e utile, oltre che, per quanto sopra detto, forse anche obbligatorio, che anche i sodalizi in 398 ricevano le fatture in formato elettronico e procedano alla relativa conservazione sostitutiva c/o l’Agenzia Entrate (o con altro sistema che garantisca il medesimo risultato).
Anche perché, come correttamente evidenziato dalla risposta della VI commissione parlamentare, di cui all’articolo sull’ultima N.L.:
È utile ricordare, peraltro, che anche per tali soggetti, essendo titolari di partita IVA, sono disponibili i servizi gratuiti dell’Agenzia delle entrate per generare, trasmettere, conservare e consultare nel tempo le fatture elettroniche emesse e ricevute.
Servizi che, oltre gratuiti, sono tutto sommato, anche di semplice utilizzo.
[1] FAQ n. 26 pubblicata il 27 novembre 2018
Domanda
I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?
Risposta
Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ademettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
FAQ n. 28 pubblicata il 27 novembre 2018
Domanda
Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?
Risposta
Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.
Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018:
1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa
Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.