Ricordiamo anzitutto che l'anno scorso il meccanismo di iscrizione alle liste del 5 per mille ha subito profondi cambiamenti, sia per quanto riguarda le modalità di accesso agli elenchi sia per quanto attiene alla rendicontazione (sul punto si v. G. Concari, Il 5 per mille stabile porta nuove regole, in Newsletter n. 15/2016).
La novità più rilevante è certamente data dal fatto che gli enti già iscritti al 5 per mille non sono tenuti, adesso, a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione né a inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.
Lo spiega in modo chiaro la recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 31 marzo scorso (qui allegata), dove si legge che "l'iscrizione al riparto del cinque per mille non ha più validità annuale, ma l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover ripetere né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva".
Per avere conferma di essere già presenti nelle liste degli enti che chiedono l'ammissione al beneficio del 5 per mille, le associazioni possono consultare l'elenco permanente pubblicato il 31 marzo scorso sul sito dell'Agenzia delle Entrate: qualora si rilevassero errori o fossero intervenute delle variazioni, se ne dovrà dare comunicazione entro il 20 maggio (quest'anno entro il 22 maggio, dal momento che il 20 cade di sabato) alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale è situata la sede legale dell’ente.
Si noti che l'essere inseriti nell'elenco vale ai fini dell'iscrizione dell'ente al riparto del cinque per mille, ma non ai fini dell'ammissione al beneficio: precisa infatti la Circolare che se da un lato gli enti in elenco non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, dall'altro lato continuano comunque ad essere assoggettati all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.
E se si intende fare domanda per la prima volta nel 2017?
La procedura è rimasta quella usuale, e per i dettagli rinviamo alle istruzioni pubblicate negli anni precedenti: qui ci limitiamo a ricordare che il termine di presentazione della domanda (solo per via telematica!) è l'8 maggio (in quanto il 7 cade di domenica). Resta immutato anche l'onere, per le associazioni sportive dilettantistiche, di presentare, entro il 30 giugno 2017, all'ufficio del CONI territorialmente competente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.