PREMESSA Il tema della responsabilità degli organizzatori di gare o eventi sportivi deve prendere avvio, anzitutto, da una considerazione generale e cioè che l’organizzatore deve rispettare scrupolosamente le disposizioni dettate dalle normative sportive, dall’autorità pubblica e dall’esperienza, per la salvaguardia degli atleti e dei terzi (spettatori e addetti ai lavori) e, più in generale, per la tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico. Da tale considerazione preliminare emergono all’evidenza le due questioni principali che interessano sotto il profilo della responsabilità dell’organizzatore: (i) la prima riguarda il rapporto esistente tra le norme dell’ordinamento sportivo e quelle dell’ordinamento statale in ordine alla sicurezza nelle competizioni sportive; (ii) la seconda attiene alle conseguenze sanzionatorie per il caso del mancato rispetto delle menzionate disposizioni. Quanto al primo problema, ci si chiede, in particolare, se sia sufficiente il rispetto delle norme tecniche che l’ordinamento sportivo appresta per la sicurezza nell’esercizio del singolo sport ovvero se sia anche necessario che l’organizzatore presti attenzione alle norme dell’ordinamento nazionale sulla sicurezza dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico, oltre che a quelle del comune “buon senso”. Quanto alla seconda questione, occorre valutare quali siano le conseguenze per l’organizzatore di una competizione sportiva che ometta di rispettare le norme poste a salvaguardia della sicurezza degli atleti e dei terzi (spettatori e addetti ai lavori) e, più in generale, a tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico.
PREMESSA Il tema della responsabilità degli organizzatori di gare o eventi sportivi deve prendere avvio, anzitutto, da una considerazione generale e cioè che l’organizzatore deve rispettare scrupolosamente le disposizioni dettate dalle normative sportive, dall’autorità pubblica e dall’esperienza, per la salvaguardia degli atleti e dei terzi (spettatori e addetti ai lavori) e, più in generale, per la tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico. Da tale considerazione preliminare emergono all’evidenza le due questioni principali che interessano sotto il profilo della responsabilità dell’organizzatore: (i) la prima riguarda il rapporto esistente tra le norme dell’ordinamento sportivo e quelle dell’ordinamento statale in ordine alla sicurezza nelle competizioni sportive; (ii) la seconda attiene alle conseguenze sanzionatorie per il caso del mancato rispetto delle menzionate disposizioni. Quanto al primo problema, ci si chiede, in particolare, se sia sufficiente il rispetto delle norme tecniche che l’ordinamento sportivo appresta per la sicurezza nell’esercizio del singolo sport ovvero se sia anche necessario che l’organizzatore presti attenzione alle norme dell’ordinamento nazionale sulla sicurezza dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico, oltre che a quelle del comune “buon senso”. Quanto alla seconda questione, occorre valutare quali siano le conseguenze per l’organizzatore di una competizione sportiva che ometta di rispettare le norme poste a salvaguardia della sicurezza degli atleti e dei terzi (spettatori e addetti ai lavori) e, più in generale, a tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico.
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