Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 36/2021 è fatto assoluto divieto di retribuire le attività fornite dai volontari, trattandosi di soggetti che offrono tempo e competenze per la promozione di attività (sportive, nel caso in questione) in maniera del tutto personale, spontanea, gratuita e incompatibile con qualsiasi forma di lavoro.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo sopra citato, ai volontari può essere esclusivamente erogato il rimborso delle spese, documentate, sostenute per prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza del volontario, per vitto, alloggio e trasporto (rimborsi chilometrici, ad esempio, nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto).
Lo status di associato e di volontario possono o meno coincidere, l’importante è che i volontari (occasionali o non occasionali) siano iscritti in apposito registro, tenuto distinto dal libro soci, e che, se non occasionali, siano coperti da idonea polizza assicurativa (infortuni, malattia e R.C.) – artt. 17, co. 1 e 18, d.lgs. 117/2017.