Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

Come è noto solo con la trasmissione del Modello EAS è possibile considerare non imponibili ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA anche quelle entrate che non rappresentano mere quote sociali; ed è altrettanto risaputo che il termine di presentazione dell’EAS è di 60 giorni dal momento in cui ha inizio l’attività commerciale (sui dettagli si rinvia ai numerosi articoli e risposte a quesiti già pubblicati nelle nostre Newsletter)
Il quesito non specifica in che mese del corrente anno l’a.s.d. “ha potuto effettivamente avviare le attività istituzionali (lezioni, attività con i cavalli ecc.) incassando, di conseguenza, anche le quote per la frequenza di corsi e lezioni”: se ciò è avvenuto a partire dal 8 maggio 2020, alla data in cui scriviamo è ancora nei termini per la presentazione.
Se invece le quote di frequenza sono state incassate già nel periodo precedente (dal 1 gennaio 2020 al 7 maggio 2020) il termine è scaduto ma l’omessa presentazione può essere sanata grazie all’istituto della c.d. remissione in bonis, presentando cioè il modello EAS – e contestualmente versando la sanzione pari a euro 250 – “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” come stabilisce l’art. 2, I comma, del D.L. 16/2012.
Se, come si ritiene, l’associazione ha optato per il regime di cui alla Legge 398/91, e quindi è esonerata dalla presentazione della dichiarazione IVA, il riferimento è al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.