Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Purtroppo, dalla lettura del quesito posto dal lettore, non si riesce ad evincere quale sia, nel dettaglio, la natura della “sponsorizzazione” e in cosa consista l’evento di “beneficienza” in questione.
I servizi di “pubblicità” rientrano tra le attività che sono considerate, dalla normativa tributaria vigente, “commerciali” e quindi “imponibili” ai fini delle imposte sul reddito e IVA (ai sensi del combinato disposto dell’art. 148, co. 4, d.p.r. 917/1986 – T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972).
Fanno eccezione, a tale regola generale e ordinaria, quelle attività che, pur se strettamente “commerciali”, vengono esercitate in modo “occasionale e marginale”, nel nostro caso rispetto alle attività “istituzionali sportive” dell’a.s.d., con “occasionalità” e “marginalità” da valutare mediante criteri quantitativi e qualitativi, per singola fattispecie.
In questa ipotesi resta l’imponibilità ai fini delle imposte sul reddito, ma non anche ai fini IVA (per mancanza del presupposto “soggettivo”, secondo il quale l’applicazione dell’IVA richiede l’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale, ex art. 4 e 5, d.p.r. 633/1972), trattandosi di redditi “diversi”, derivanti dall’esercizio di attività “commerciali” non esercitate abitualmente (ex art. 67, co. 1, lett. i), d.p.r. 917/1986 – T.U.I.R.)
Tra i servizi di “pubblicità” rientrano le “sponsorizzazioni” che, in ambito sportivo, possono assumere diverse vesti (la fornitura di abbigliamento e accessori sportivi con il logo sociale, l’abbinamento della denominazione/ragione sociale dell’impresa a quello della squadra sportiva, l’apposizione di banner sul campo da gioco, ecc.).
In entrambi i casi si tratta di contratti (atipici), a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, nel senso che, in capo ad un soggetto spetta erogare una somma di denaro (o conferimento di beni in natura), in capo all’altro dare evidenza pubblica alla controparte, attraverso le modalità prima descritte a titolo esemplificativo.
In conclusione, nel caso di specie prospettato dall’utente, pur nell’assenza di ulteriori informazioni che avrebbero consentito la formulazione di una risposta più precisa, è consentito all’a.s.d. ricevere una “sponsorizzazione” finalizzata a finanziare un evento di “beneficienza”, anche se l’a.s.d. non è dotata di partita IVA, a condizione che ciò avvenga in modo del tutto occasionale e marginale rispetto all’attività istituzionale (con tutti i rischi che l’assenza di regole precise a tal proposito comportano).
In questo caso, le somme ricevute dovranno essere dichiarate come reddito “diverso”, scontare le imposte sul reddito (IRES e IRAP) e non potranno essere oggetto di fatturazione (si potrà emettere una ricevuta semplice, non necessaria in caso di erogazione mediante modalità bancarie tracciabili, sempre preferibili e assolutamente consigliate).
La soluzione migliore per l’a.s.d. sarebbe quella di chiedere l’attribuzione del numero di partita IVA, con esercizio di opzione per il regime di favore ex L. 398/1991, che consentirebbe di beneficiare delle importanti agevolazioni generali previste da tale regime, ovvero in estrema sintesi:
- versamento dell’IVA esposta in fattura del 50% (al sodalizio sportivo ne rimane in tasca l’altro 50%);
- abbattimento forfetario dei ricavi, ai fini delle imposte sul reddito, pari al 97%!
Potrebbe essere utile al lettore un altrettanto sintetico raffronto tra il carico fiscale in capo all’a.s.d. nelle due ipotesi sopra descritte, quella del “reddito diverso” e quella dell’applicazione (nel caso di attribuzione del numero di partita IVA) del regime ex L. 398/1991.
Per una valutazione di convenienza, consideriamo i due casi estremi, ipotizzando un corrispettivo pattuito per la sponsorizzazione di 10.000 euro:
Caso 1 – l’a.s.d. non ha sostenuto costi specifici o promiscui a ciò collegati, quindi in regime normale tutto il corrispettivo pattuito diviene reddito imponibile; lo sviluppo degli importi è il seguente:
ammontare corrispettivo sponsorizzazione | IVA su corrispettivo (22%) | costi deducibili | imponibile IRES | imponibile IRAP | IRES da versare (24%) | IRAP da versare (3,90%) | IVA da versare | netto in cassa | regime applicato |
10000 | 2200 | 9700 | 300 | 0 | 72 | 0 | 1100 | 11028 | L. 398/1991 |
10000 | 0 | 0 | 10000 | 2000 | 2400 | 78 | 0 | 7522 | reddito diverso |
Caso 2 – l’a.s.d. ha sostenuto costi riconducibili alla sponsorizzazione (riconducibili in modo specifico o mediante attribuzione dei costi promiscui secondo la proporzione entrate commerciali/totale entrate) pari a euro 10000, e quindi reddito imponibile uguale a zero; ci sarebbe sempre convenienza per l’adozione del regime ex L. 398/1991:
ammontare corrispettivo sponsorizzazione | IVA su corrispettivo (22%) | costi deducibili | imponibile IRES | imponibile IRAP | IRES da versare (24%) | IRAP da versare (3,90%) | IVA da versare | netto in cassa | regime applicato |
10000 | 2200 | 9700 | 300 | 0 | 72 | 0 | 1100 | 11028 | L. 398/1991 |
10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | reddito diverso |
Occorrerà ovviamente tenere conto anche dell’aggravio di costi amministrativi e di adempimenti nel caso di applicazione del regime ex l. 398/1991, ma a parte ciò la convenienza dell’apertura della partita IVA con opzione per il regime 398 non è da poco.