Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Le sponsorizzazioni sono caratteristiche operazioni attraverso cui un sodalizio sportivo (dilettantistico, nel caso di specie) recupera fonti finanziarie utili per la promozione di determinate discipline.
In virtù della fondamentale importanza che tali forme di finanziamento rivestono in tanti contesti sportivi, la normativa fiscale vigente concede determinate agevolazioni in capo allo sponsor, soprattutto.
Infatti, i costi sostenuti per le sponsorizzazioni sportive sono interamente deducibili, in capo allo sponsor, nell’esercizio fiscale di riferimento, in qualità di spese di pubblicità e in deroga alla norma generale in materia di spese relative a più esercizi (1).
Tale agevolazione spetta qualora siano rispettati determinati requisiti di carattere sostanziale e formale, al fine di evitare l’uso illegittimo dell’operazione, in assenza di una effettiva, inerente e comprovata attività di propaganda promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Ciò premesso, si ritiene che, in presenza di un contratto redatto tra le parti, della testimonianza probatoria della propaganda effettuata, di regolare fatturazione e pagamenti tracciabili, di coerenza dei corrispettivi concordati con i prezzi di mercato e il bacino di utenza, nulla osti, nella fattispecie descritta dall’utente, sebbene il rappresentante legale della asd (sponsorizzata) e quello della srl unipersonale (sponsor) coincidano con la stessa persona. Sarebbe opportuno che il contratto di sponsorizzazione fosse preliminarmente deliberato dai rispettivi organi amministrativi competenti, della asd e della srl, con astensione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo della asd e delega alla sottoscrizione del contratto conferita al Vice Presidente dello stesso Consiglio Direttivo, per eliminare ogni possibile conflitto di interessi.
In conclusione e in ragione di diritto, non ci sarebbero condizioni ostative che potrebbero ostacolare il perfezionamento della sponsorizzazione e inficiarne la buona fede, nel caso in esame.
Resta comunque la necessità di valutare con estrema attenzione l’opportunità di tale operazione, qualora fosse condotta esclusivamente per motivi di carattere fiscale, da parte dello sponsor, senza stimarne il potenziale ritorno economico.
Queste, infatti, sono le principali contestazioni mosse dall’Amministrazione Finanziaria in caso di accertamento in materia, ovvero il mancato rispetto del principio generale di “inerenza” dei componenti negativi di reddito (2). In tal senso, la normativa richiamata non richiede che all’operazione di sponsorizzazione debbano necessariamente seguire ritorni positivi in termini di bilancio, non potendo escludere a priori il rischio di insuccesso. Ma è fondamentale che le attività di propaganda e promozione da parte del sodalizio sportivo, nei confronti dell’attività di impresa condotta dallo sponsor, siano effettive e documentate (a titolo esemplificativo, cartellonistica negli impianti sportivi, messaggi pubblicitari sui media, abbigliamento e attrezzature sportive recanti il marchio dello sponsor, ecc.), siano coerenti con la prassi di mercato e siano, anche solo teoricamente, efficaci a raggiungere i potenziali clienti/fruitori dei beni/servizi prodotti/offerti dallo sponsor, in funzione dello specifico contesto sportivo e del suo seguito.
(1) articolo 12, comma 3, Dlgs. 36/2021: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.
(2) articolo 109, comma 5, TUIR: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi…”.