Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Le Convenzioni SIAE / MEF
Il quesito offre l’occasione per ripercorrere quali siano i poteri della SIAE in materia di controllo previsti dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n.640, dal d.lgs. n.60/1999, dalla conseguente Convenzione stipulata tra il Ministero delle Finanze (ora dell’Economia e delle Finanze) e la SIAE del 24 marzo 2000 (approvata con decreto ministeriale 7 giugno 2000) e alla Circolare Ministeriale 5 dicembre 2000, n. 224/E esplicativa dei poteri della SIAE. in materia di imposta sugli intrattenimenti e di IVA sugli spettacoli.
Innanzitutto, rispondiamo all’interrogativo posto: ad oggi non risulta rinnovata la convenzione.
La convenzione a cui fa riferimento il quesito riguarda le disposizioni contenute nell’articolo 17 d.p.r.. 640/1972 [1] che prevedono la possibilità che il Ministero delle Finanze affidi alla SIAE l’attività di accertamento in materia di imposta sugli intrattenimenti e imposta sul valore aggiunto sugli spettacoli.
Il successivo d. lgs. 60/1999, che ha riformato la materia, prevede all’art. 11 che alla SIAE possano essere affidate attività di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall’imposta sugli intrattenimenti.
Di seguito si riportano le convenzioni SIAE/Finanze stipulate successivamente al d.lgs. 60/1999:
– convenzione valida per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2009, stipulata in data 24 marzo 2000, approvata con DM del 07/06/2000 (qui il testo del DM);
– convenzione valida per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2019, rinnovata in data 15/12/2009 (qui il testo della convenzione), scaduta a fine 2019; del rinnovo venne data notizia con comunicato stampa del 18/12/2009.
Quest’ultima convenzione riporta, all’art. 14, co. 2: “Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla scadenza, a costituire un tavolo tecnico-operativo congiunto, per la verifica della possibilità e delle condizioni di rinnovo della presente convenzione“.
A oggi, però, nessun comunicato ufficiale circa il rinnovo; non solo: alcuni agenti mandatari citano il secondo comma del citato articolo 14, quale “proroga” della convenzione, ma abbiamo visto che non si tratta di proroga, bensì della concertazione per il rinnovo.
A questo punto, anche ove la decorrenza della prossima convenzione sia dall’1/1/2020, non possiamo che affermare che ad oggi la SIAE sta operando in assenza di delega.
Quali le conseguenze?
Innanzitutto, per valutare se la carenza di potere del mandatario possa determinare la nullità del PVC, andrebbe verificato nel caso concreto se la SIAE abbia violato diritti costituzionalmente garantiti, come ad esempio il domicilio.
In secondo luogo, va considerato che il PVC non costituisce un atto impositivo, per la cui formazione l’unico legittimato è l’Agenzia delle Entrate; trattasi, invero, di un atto indiziario, di una raccolta di elementi, sulla cui base l’Ente impositore emanerà l’avviso di accertamento o di irrogazione sanzioni.
Di conseguenza gli elementi raccolti dalla SIAE, allegati al verbale e all’accertamento, restano a nostro avviso validi. Diversa è la sorte, sempre a nostro avviso, delle informazioni esposte nel verbale ma non sorrrette da specifica documentazione allegata all’accertamento: se il verbale è stato redatto da soggetto senza il potere per farlo, quanto è scritto in quel verbale (ma non specificatamente documentato) ci pare non possa assurgere al rango di prova.
Anche in considerazione di quanto sopra, va attentamente valutata la convenienza o meno di chiedere al mandatario di documentare il proprio potere e pertanto la convenzione sulla cui base agisce e/o rifiutarsi di fornire la documentazione richiesta per carenza di mandato; ciò infatti non preclude eventuali successivi accessi e/o richieste di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dalla stessa SIAE se e dopo che il mandato sarà rinnovato.
Vale la pena assumere un atteggiamento che potrebbe rivelarsi solo dilatorio e magari “indispettire” i verificatori, confidando nel fatto che in futuro il controllo finisca poi per non essere fatto?
In assenza di necessità contingenti per eventuali opportunità dilatorie, forse il gioco non vale la candela.
I poteri riconosciuti alla S.I.A.E.
Sulla base delle convenzioni stipulate tra SIAE e MEF e del combinato disposto degli artt. 52 e 74-quater [2] [3] del d.p.r. 633/1972, il personale della SIAE può accedere nei locali destinati all’esercizio delle attività sportive svolte da soggetti che abbiano optato per il regime forfetario di cui alla l. 398/1991 e dei locali delle attività sottoposte a imposta sugli intrattenimenti, delle imprese di spettacolo sottoposte a regime IVA normale e degli altri soggetti che si avvalgono del regime forfetario, al fine di procedere a ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e la repressione dell’evasione.
Relativamente alle attività delegate, i poteri di controllo attribuiti a SIAE sono riferiti unicamente all’art. 52 del d.p.r. 633/72; mentre non sono stati delegati i poteri di cui all’art. 51 del medesimo d.p.r..
Trattasi in particolare dei poteri di accesso, ispezione e verifica (art. 52) istruttori e strumentali all’attività di controllo, ma non dei poteri ispettivi volti all’effettuazione di una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti (art. 51).
Nello specifico, la terminologia utilizzata dal legislatore, comporta le seguenti attività:
– accesso: si tratta dell’accesso materiale presso il luogo della sede legale o il luogo di esercizio dell’attività, in cui sia possibile reperire dati attinenti all’attività da verificare; si ricorda che non è più necessaria l’autorizzazione della Procura della Repubblica per l’accesso presso la sede delle associazioni;
– ispezione: consiste nell’esame diretto di tutti i libri contabili, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali presso i quali viene effettuato l’accesso; si evidenzia, a tale proposito come l’attività di “ispezione” debba avvenire in loco, senza che la SIAE possa estrarre copie e prelevare documentazione originale;
– verifica: si tratta di attività di natura più complessa, volta ad esaminare la gestione dell’associazione, al fine di accertarne la conformità alla normativa fiscale.
I poteri di cui abbiamo detto sopra (di accesso, ispezione e verifica) volti ad acquisire e reperire elementi utili ai fini dell’accertamento e della repressione delle violazioni, si declinano a loro volta nell’esercizio dei seguenti poteri:
a) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
b) ispezione documentale secondo le norme e le facoltà di cui all’art. 52 del d.p.r. IVA;
c) redazione del processo verbale di vigilanza e controllo (contenente la semplice, ma dettagliata, descrizione delle operazioni svolte, delle domande rivolte al contribuente e delle sue dichiarazioni) ovvero, nel caso di violazioni riscontrate, il processo verbale di constatazione (riportante anche l’indicazione dell’autore della violazione stessa, pur se trattasi di persona diversa dal titolare o dal rappresentante legale);
d) acquisizione, elaborazione e fornitura all’Anagrafe Tributaria e al Ministero dei beni e delle attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore devono comunicare alla S.I.A.E.
La specifica attività di verifica per i soggetti che hanno optato per il regime forfetario ex L. 398/1991
La Circolare 224/E/2000 prevede, alla lettera c) del punto 5.5 “Aspetti specifici relativi ai controlli documentali”, relativamente ai soggetti in regime L. 398/1991, i seguenti ulteriori compiti:
– la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11 febbraio 1997;
– la verifica del volume d’affari realizzato nell’anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività;
– la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond previsto per il regime 398/1991;
– la verifica di assenza di finalità lucrative.
Infine, relativamente alla supposta attività di verifica di assenza di finalità lucrative degli enti aderenti al regime ex l. 398/91, richiamata dalla Circolare 224/E/2000, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, con nota protocollo 2010/117724 del 3/8/2010 [4], che la SIAE non possa svolgere verifiche sul merito alla tipologia di attività svolta e alla natura non commerciale dell’ente soggetto a controllo:
–” … i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti..”
–“… la verifica dei presupposti qualificanti la natura di ente non commerciale, comportando l’esame complessivo della posizione fiscale dell’ente, esula dai poteri attribuiti a codesta Società dall’art. 74-quater, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972…Pertanto, come chiarito dalla suddetta circolare (par. 5.1), “poiché l’attività di verifica da parte del personale SIAE non è diretta alla ricostruzione complessiva della gestione del soggetto controllato, l’esame va limitato a quei registri e documenti (obbligatori) strettamente necessari allo svolgimento dei controlli da seguire di volta in volta”. Gli incaricati SIAE potranno, quindi, portare a termine l’attività di controllo riportando nel processo verbale i rilievi relativi alla legge n. 398 del 1991 ed evidenziando gli eventuali elementi emersi nel corso dell’attività che, ad avviso dei verificatori, risultino rilevanti. In seguito sarà cura del competente Ufficio di questa Agenzia procedere, sulla base di detta segnalazione, all’eventuale disconoscimento della qualifica di ente non commerciale del soggetto dopo aver esperito le attività istruttorie di competenza.”
I poteri non riconosciuti alla SIAE
Alla SIAE, come abbiamo visto, non sono stati attribuiti gli ulteriori poteri di polizia tributaria previsti all’art. 51 del d.p.r. 633/1972: quindi la SIAE non può:
1) invitare i contribuenti a presentarsi presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini dell’eventuale accertamento nei loro confronti;
2) inviare a soggetti esercenti attività spettacolistiche o di intrattenimento questionari relativi a dati e notizie specifiche rilevanti all’accertamento, con invito a restituirli compilati e firmati.
3) invitare contribuente qualunque ad esibire ovvero trasmettere documenti/fatture relativi a specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizio ricevute;
4) richiedere a organi e amministrazioni dello Stato, enti pubblici economici, società ed enti assicurativi, ecc., la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell’accertamento;
5) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
6) richiedere ai contribuenti (soggetti a controllo, ispezione o verifica) il rilascio di dichiarazione contenente l’indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari.
7) richiedere a banche e poste i rapporti con i clienti, ivi compresi conti correnti, libretti di deposito, cassette di sicurezza, ecc.
Potestà impositiva
Ricordiamo infine che la potestà impositiva spetta in via esclusiva agli Uffici Finanziari, i quali procedono, sulla scorta dei processi verbali di constatazione SIAE, alla notifica di avvisi di accertamento (vedasi Circolare Ministero Finanze 224/E/2000, punto 6.5): ovvero, la SIAE redige il PVC, ma spetta all’Agenzia delle Entrate emettere l’avviso di accertamento (parziale) o di irrogazione sanzioni: infatti i poteri della SIAE sono funzionali a rilevare elementi derivanti da “controlli contestuali” e “verifiche documentali”, dai quali possono scaturire contestazioni in accertamento parziale, ex articolo 54, comma 5, d.p.r. 633/1972, oppure in atto di irrogazione sanzioni, ex articolo 16, d.lgs. 472/1997.
[1] D.p.r. 640/1972, art. 17, co. 1 (Concessione del servizio) “1. Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’accertamento e la riscossione dell’imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.”
[2] Art. 74-quater, co. 6, DPR 633/1972: “Per le attivita’ indicate nella tabella C, nonche’ per le attivita’ svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all’articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell’articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita’ di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonche’ delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta’ di cui all’articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’articolo 63, commi secondo e terzo. Le facolta’ di cui all’articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita’ per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l’anagrafe tributaria. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.”
[3] Tabella C, DPR 633/1972: “TABELLA C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA’
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive;1, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita’ circensi e dello spettacolo viaggiante,2;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari. 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.”
[4] Vedasi “Il punto di vista della SIAE sulla convenzione con le Finanze di Gennaro Milzi – SIAE” e “Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze” di Luca Caramaschi, entrambi su Euroconference News rispettivamente del 30/05/2017 e 03/05/2017.