Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Occorre premettere che il tesseramento è un rapporto giuridico che si instaura tra chi svolge attività sportiva e l’organismo di affiliazione sportiva, per il tramite del sodalizio sportivo. Il tesserato è un soggetto qualificato, nel senso che i corrispettivi specifici da costui versati, nei confronti del sodalizio sportivo, godono del beneficio fiscale della decommercializzazione (ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA), nel rispetto di tutti i requisiti espressamente previsti (art. 90, L. 289/2002, art. 148 TUIR, art. 4 DPR IVA).
Fatte queste premesse, nella fattispecie descritta dall’utente:
- ciò che viene incassato dai tesserati e poi riversato interamente alla Federazione/Ente di promozione di riferimento, per tesserare e affiliare l’atleta, rappresenta un corrispettivo specifico per la ssd; pur a fronte di un rapporto giuridico sottostante che si instaura tra tesserato ed ente affiliante, il provento percepito dalla ssd determina l’obbligo in capo alla stessa ssd di procedere al tesseramento del richiedente presso l’ente affiliante, consentendo allo stesso richiedente di accedere all’ordinamento sportivo;
- ciò che la ssd incassa a fronte dell’offerta di corsi/attività didattica nei confronti dei tesserati è altrettanto un corrispettivo specifico; anche in tal caso sussiste un obbligo reciproco tra le parti rappresentato per la ssd dall’erogazione del servizio sportivo e, per il tesserato, dal pagamento della quota di frequenza (controprestazione in denaro).
In tutti questi casi si è di fronte a prestazioni di natura c.d. “sinallagmatica”, ovvero di un nesso di reciprocità, tipico del contratto a obbligazioni corrispettive, nel quale una parte (l’asd o la ssd) assume l’obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore dell’altra parte (lo sportivo) che, a sua volta, si obbliga ad eseguire una controprestazione rappresentata dal pagamento del prezzo concordato a fronte del servizio ricevuto.
In merito al trattamento ai fini iva dei corrispettivi specifici (de-commercializzati), fino al 31 dicembre dell’anno corrente è ancora applicabile il regime di esclusione (fuori campo) IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972. Tale regime è destinato a scomparire a far data dal prossimo 01/01/2025 con l’abrogazione del predetto art. 4 e l’introduzione del regime di esenzione IVA applicabile alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, ai sensi del novellato art. 10, comma 4, del DPR 633/1972.
Per un approfondimento sul tema si rinvia ai contributi presenti sulle pagine di Fiscosport, da ultimo G. Sinibaldi, Il punto dopo le ferie – I – La riforma del trattamento IVA dei servizi sportivi: novità