Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

La normativa IVA richiamata nel quesito si riferisce ai corrispettivi specifici incassati dai soci e/o tesserati a fronte della promozione diretta di attività sportive dilettantistiche, statutariamente previste e riconosciute.
Fino al 31.12.2024 tali corrispettivi (nel rispetto di tutti i requisiti sostanziali e formali) saranno esclusi dal campo di applicazione IVA (art. 4, D.P.R. 633/1972) mentre, a partire dal 01.01.2025, saranno rilevanti ai fini IVA ma godranno della esenzione dalla applicazione dell’imposta (art. 10, D.P.R. 63/1972).
Ciò comporta che tutti i sodalizi sportivi dilettantistici dovranno dotarsi, ove non già in possesso, di partita IVA e che la novità impatterà, in buona sostanza, solo sugli adempimenti in materia di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo l’ipotesi di opzione per il regime ex L. 398/1991 se ne sono soddisfatti i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso e mantenimento.
La fattispecie descritta nel quesito non riguarda quindi le attività sportive, intese come servizi di carattere sportivo offerti da sodalizi sportivi dilettantistici nei confronti di soci, tesserati (e anche terzi), quanto invece la locazione di immobili strumentali.
Dal 2006, per effetto del D.L. 4.07.2006, n. 223, è stata prevista una generale esenzione IVA anche per le locazioni di immobili strumentali (fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E, A/10), fatta salva l’imponibilità per opzione esplicitamente espressa nel contratto, per volontà del locatore.
In questo caso, l’aliquota applicata corrisponde a quella ordinaria del 22%, l’opzione per l’applicazione dell’imposta può essere esercitata solo se il locatore è un soggetto esercente attività d’impresa (sono quindi escluse le persone fisiche), è irrevocabile e ha effetto per tutta la durata del contratto.
Nel caso indicato dal lettore, il locatore è una SSD, quindi una società di capitali che, seppur senza scopo di lucro, avendo, ai sensi della Circolare ministeriale 18/2018, natura di ente commerciale, potrebbe esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA del 22% sul canone di locazione. Ove non esercitasse questa opzione nel contratto di locazione, il canone sarebbe esente da IVA, già da subito, ai sensi dell’art.10, co.1, p.to 8 del DPR 633/1972.
In alternativa, riteniamo che il lettore voglia riferirsi all’ipotesi, pur analizzata dalla citata Circolare ministeriale 18/2019 al paragrafo 6.2, secondo cui non la locazione, convenuta in uno strutturato contratto locativo, ma la messa a disposizione della struttura sportiva, intesa come utilizzo a favore dell’utenza, è da ritenersi attività connessa agli scopi istituzionali delle ASD e SSD e, in quanto tale, da assoggettare ad IRES/IRAP e IVA (con aliquota del 22%) pur beneficiando del regime fiscale agevolato della legge 398/1991.
Però la stessa Circolare consente in proposito anche la possibilità della piena de-commercializzazione ai fini IRES/IRAP. Infatti, testualmente afferma che “gli stessi servizi (ndr. il servizio di utilizzo dei campi da gioco), qualora resi, alle predette condizioni, in favore degli associati o degli altri soggetti espressamente indicati dall’articolo 148, comma 3, del TUIR, potranno essere ricompresi nella previsione di decommercializzazione ai fini IRES recata da tale disposizione” e, riteniamo per coerenza, anche nella previsione dell’esclusione ai fini IVA ai sensi dell’attuale art. 4 del DPR 633/1972.
Le condizioni indicate nell’art.148, comma 3, del TUIR, affinché una ASD/SSD utilizzatrice dell’impianto sportivo possa beneficiare della decommercializzazione, sono lo svolgimento di analoga attività rispetto alla ASD/SSD erogatrice del servizio di messa a disposizione degli spazi nonché l’appartenenza alla medesima organizzazione nazionale.
Nel caso indicato dal lettore, allo stato iniziale, non sussistendo l’appartenenza alla medesima organizzazione nazionale (FITP), nelle more dell’affiliazione, dovrà ritenersi applicabile pertanto l’assoggettamento a IVA (22%) del canone di utilizzo, con passaggio poi all’esclusione IVA ad affiliazione ottenuta.
A decorrere poi da gennaio 2025, l’operazione potrà godere sia della decommercializzazione ai fini IRES/IRAP che dell’esenzione IVA ai sensi dell’innovato art. 10 del DPR 633/1972.
Quanto precede è da ritenersi applicabile alle sole strutture per l’esercizio di attività sportiva e non anche alla sala ricreativa per la quale, ai fini dell’esenzione o dell’applicazione dell’IVA, si rinvia a quanto indicato nella prima parte della presente risposta in merito al contratto di locazione secondo le previsioni dell’art. 8 del DPR 633/72.