Il quesito
Risposta di: Roberto SELCI

Come noto, con l’Ordinanza n. 22440/2022 la Corte di Cassazione ha statuito che nel calcolo del plafond dalla Legge n.398/91 occorre prendere in considerazione i ricavi di natura commerciale effettivamente incassati, escludendo a riguardo i corrispettivi fatturati ma non ancora incassati.
Tale principio risulta un punto fermo per la determinazione del plafond afferente alle agevolazioni con l’applicazione del “criterio di cassa” (e non quello c.d. “allargato” come in precedenza ha sempre sostenuto l’Agenzia delle Entrate nei propri documenti di prassi tra cui la Circolare n.18/ E/2018), bensì riferito a tutti i proventi costituenti ricavi di cui all’articolo 85 del T.U.I.R.
Come osservato in precedenti articoli (v. M. Mottola, Superamento della soglia per poter restare in regime 398/91 e tassazione e Il calcolo del plafond per rimanere in “regime 398”)
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 398/1991, nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 3398/1991 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di proventi commerciali di 400 mila euro, il predetto regime agevolativo previsto dalla stessa L.398/1991 cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
Superata questa precisazione e delineato il corretto criterio di “DETERMINAZIONE” si può procedere a illustrare quale sia la modalità di trattamento da porre in essere nell’ipotesi di superamento del plafond di €uro 400.000,00 previsto dalla Legge 398/91.
Secondo i chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate si determinano due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
- PERIODO INIZIALE, ovvero quello relativo dal primo giorno del periodo d’imposta e fino a tutto il mese in cui avviene il superamento del plafond dei 400.000,00 €uro, secondo il criterio di cassa. Per tale periodo gli adempimenti contabili saranno quelli di cui alla Legge 398/1991, con determinazione dell’IVA a debito del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP secondo i criteri agevolati previsti nella norma citata;
- PERIODO SUCCESSIVO, ovvero quello che intercorre dal mese successivo al superamento del limite, fino alla fine del periodo di imposta previsto nello statuto. A riguardo, si applicheranno gli adempimenti contabili con istituzione delle scritture contabili di riferimento, e la determinazione dell’IVA, IRES e IRAP con regime tributario ordinario.
Fatte queste premesse e passando alla trattazione dei quesiti formulati, avremo che:
- “La liquidazione IVA passa in regime ordinario da gennaio 2025 o occorre verificare esattamente il mese dell’ultimo trimestre 2024 dello sforamento e procedere con ravvedimento delle liquidazioni mensili? “
È pacifico che non si può far riferimento genericamente al trimestre ma, come precisato nella norma, al mese in cui si verifica, per effetto dell’incasso, il superamento della soglia di €uro 400.000,00. Al riguardo si suggerisce di fare la massima attenzione nel caso si tratti di ASD/SSD al primo anno di attività se la costituzione è intervenuta in corso d’anno perché il plafond di €uro 400.000,00 è da rapportarsi ai mesi effettivi (quindi potrebbe risultare anche inferiore ai fini della soglia).
Occorre notare che nel mese successivo al superamento della soglia l’ASD/SSD l’IVA potrà essere determinata mensilmente o trimestralmente secondo la scelta operata dal contribuente.
- “Al verificarsi di questa ultima fattispecie, avrei dovuto presentare dichiarazione IVA 2025 relativamente alle operazioni a seguito dello splafonamento?”
Tenuto conto che l’imposta viene determinata e versata in modalità ordinaria, se il superamento è avvenuto nei mesi di ottobre o novembre, e quindi vi è almeno un mese in regime ordinario, vengono applicati gli adempimenti connessi (registrazione, liquidazione e versamento) nonché presentazione di L.I.P.E. e Dichiarazione Annuale IVA.
- “Ai fini reddituali l’IRES è dovuta sul reddito forfettario calcolato sino allo splafonamento e in regime ordinario a seguire?”
La determinazione del periodo “iniziale” è sicuramente in modalità forfetaria, mentre per il periodo “successivo” saranno applicate, come già fatto cenno, esclusivamente con criteri ordinari.
Si raccomanda infine la massima attenzione nell’applicazione della corretta procedura di rientro al regime agevolato ex Legge 398/91, avendo cura di utilizzare prospetti di riconciliazione per una corretta esposizione dei valori fiscali nei modelli dichiarativi di riferimento.