Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Spesso, soprattutto in certi periodi dell’anno, i sodalizi sportivi dilettantistici instaurano tra loro trattative per il trasferimento, a titolo definitivo o temporaneo, dei diritti alle prestazioni dei propri tesserati, fattispecie per cui, ai fini IVA, si evidenzia quanto segue:
a) Se la somma è quantificata direttamente dalla Federazione di riferimento trattasi di premio erogato a fronte della formazione dell’atleta. Siamo quindi in presenza di fattispecie strettamente correlata allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’associazione che, ai sensi del comma 4, art. 4 del d.p.r. 633/72, non rientra tra le attività commerciali.
b) Se, al contrario, a fronte del rilascio del cosiddetto “nulla osta”- “cartellino”, viene effettuato un pagamento, la cui entità, modalità e forma sono liberamente stabilite tra le parti interessate, occorre distinguere tra:
– cessione con intento speculativo. Come specificato dalla CM 18/E del 1 agosto 2018 la fattispecie è ravvisabile “nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l’atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall’ente nell’attività formativa e di crescita nell’ambito della pratica sportiva dilettantistica”. Trattasi quindi di un’operazione di natura commerciale da assoggettare ad II.DD e IVA, imposta quest’ultima che, in caso di opzione per il regime fiscale di favore previsto dalla legge 398/1991, deve, nei termini previsti dalla normativa vigente, essere versata in maniera forfetizzata al 50%. Al contrario il debito verso l’erario viene determinato con il metodo ordinario (IVA debito – IVA credito);
– cessione priva di intento speculativo. È il caso in cui gli atleti abbiano compiuto, nel corso di vari anni, un percorso formativo e di preparazione presso l’associazione. Come specificato al paragrafo 7.8 della suddetta CM 18/E, in presenza di soggetti affiliati alla medesima Federazione, “la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir”.
E qui ai fini IVA vi sono due linee di pensiero:
La prima, visto che le disposizioni di cui al precitato comma 3 dell’art 148 del T.U.I.R. sono riprese dal comma 4 dell’art. 4 del d.p.r. 633/72, ritiene che l’operazione debba considerarsi non imponibile anche ai fini IVA (Stefano Andreani, Trasferimento oneroso di uno o più atleti dilettanti provenienti dal settore giovanile, in Newsletter n. 15/2019).
La seconda, anche per meri fini prudenziali condivisa dallo scrivente, sostiene che, visto l’art. 4 della legge 398/1991 – norma speciale con cui il legislatore ha stabilito che “Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento” (ora 22%) – considerato il contratto di natura privatistica che coinvolge le parti interessate, pur in assenza di intento speculativo, trattasi comunque di operazione imponibile IVA.
In merito alla possibilità di usufruire dei benefici di cui alla l. 398/1991 si precisa che, sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi, il sodalizio, prima dell’anno solare per cui si intende usufruire del beneficio, può, tramite notifica di lettera raccomandata a.r all’ufficio territoriale SIAE di riferimento, esercitare relativa opzione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate avviene invece successivamente mediante compilazione del quadro O del modello IVA che, stante l’esonero dalla presentazione della dichiarazione, deve essere allegato al modello Unico ENC.
In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione all’Amministrazione Finanziaria vale il principio del comportamento concludente ma resta applicabile la sanzione amministrativa (minimo 258 massimo 2.065 Euro).
Si sottolinea infine che, sempre nel caso in cui all’operazione partecipino solo enti sportivi dilettantistici, ai fini reddituali:
– se la somma erogata è assimilabile a un premio di formazione predeterminato dall’organo federale di riferimento siamo in presenza di un’entrata istituzionale non soggetta a tassazione;
– se, come specificato dalla Circolare 18/E, le a.s.d./s.s.d. coinvolte sono affiliate alla medesima FSN ed è escluso l’intento speculativo (presupposto esistente quando l’atleta venduto non ha partecipato all’attività formativa e di crescita) “la cessione può rientrare nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir”. Al contrario il corrispettivo incassato costituisce plusvalenza/minusvalenza ex art. 86 del T.U.I.R., importo che, nel caso di opzione per il regime di favore previsto dalla l. 398/1991, è soggetto a tassazione Ires in aggiunta al reddito determinato forfettariamente ma non concorre alla formazione del plafond dei 400.000 € annui. E anche ai fini Irap tali somme costituiscono base imponibile.