Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione del Modello EAS (MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI, Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) si legge testualmente che:
“Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995. Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali. L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289“.
La corretta trasmissione del modello in questione, nei termini e attraverso le modalità previste, è condizione (tra le altre) necessaria al fine di godere del beneficio della “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici (ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA) di cui all’art. 148, co. 8, TUIR e all’art. 4, co. 4, DPR 633/1972.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare 18/E del 1/08/2018 (paragrafo 7.7):
“In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all’adempimento dell’onere dell’invio dello stesso Modello – in relazione all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello. In tal caso, tuttavia – a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria – l’ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.”
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS qualora le modifiche riguardino i dati anagrafici dell’associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, per i soggetti con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per quelli titolari di partita IVA.
Ciò premesso, la s.s.d. di cui al quesito non è in regola, ai fini dell’eventuale “decommercializzazione” dei corrispettivi specifi incassati per la frequenza alle attività sportive, con gli obblighi in materia di trasmissione del modello EAS. Nè può sanare tale omissione attraverso l’istituto della “remissione in bonis” e il versamento della relativa sanzione pecuniaria prevista, dato che tale procedura è consentita solo “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile“, termine abbondantemente scaduto.
Nel quesito si afferma che la ssd ha optato per l’accesso al regime di favore ex L. 398/1991, che ha fatturato ricavi commerciali, ancorchè per importi non rilevanti, e ha ricevuto contributi pubblici.
Da tale descrizione ci pare traspaia un serio malinteso: il Modello EAS non ha nulla a che fare con il regime 398, con i ricavi commerciali fatturati e con i contributi pubblici!
Il Mod. EAS deve essere presentato per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi per lo svolgimento diretto di attività sportiva dilettantistica nei confronti di soci e tesserati, che sono tutt’altra tipologia di proventi. L’omessa presentazione non consente tale decommercializzazione, non può più essere sanato il passato, ma la presentazione deve essere effettuata quanto prima perchè, come confermato proprio dallo stralcio della Circolare 18/2018 riportato qui sopra, ciò regolarizza la posizione della società per l’attività svolta da allora in avanti (ciò, prima della circolare 18, non era pacifico: non pochi ritenevano infatti che, nel silenzio della legge sul punto, tale “peccato originale” – decorso il termine per la presentazipone tardiva – non potesse essere mai sanato).
Per completezza di informazione affrontiamo anche le altre questioni esposte nel quesito, ricordando al lettore che l’accesso e il mantenimento delle regole forfetarie di determinazione delle imposte sul reddito e IVA di cui alla L. 398/1991 sono subordinati al rispetto di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, come quello relativo al plafond di ricavi pari a euro 400 mila (dal 01.01.2017) o come la “connessione” delle attività commerciali a quelle sportive (come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/E/2018).
A tale ultimo proposito, sarebbero esclusi dal regime in questione tutti i ricavi derivanti da attività commerciali slegate da quelle istituzionali e sportive, in virtù della autonoma gestione delle stesse, mediante modalità imprenditoriali e concorrenziali come, ad esempio, la gestione di un bar esterno alla struttura sportiva, aperto a tutti indistintamente, in orari non coincidenti con quelli delle attività sportive, oppure l’offerta di servizi che attengono alla cura e al benessere del corpo e della persona (servizi estetici, sauna, bagno turco, idromassaggio, ecc.).
L’utente non ha poi specificato a quali contributi pubblici si riferisce e quindi non è dato sapere se si tratta di erogazioni liberali o sovvenzioni o convenzioni a fronte delle quali il sodalizio si impegna a offrire controprestazioni. Trattandosi di una società e non di una associazione sportiva tale distinzione è peraltro rilevante solo ai fini IVA (le erogazioni liberali non sono soggette al tributi mentre i corrispettivi a fronte di controprestazioni lo sono), mentre per tale tipologia di soggetto i contributi pubblici sono comunque rilevanti ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposizione diretta, qualunque natura abbiano.