Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

Le modifiche a cui fa riferimento il quesito non comportano la ripresentazione del Modello EAS.
Ricordiamo infatti che – oltre ai casi di esonero che riguardano modifiche nell’ammontare di entrate e uscite legate a sponsorizzazioni, contributi, erogazioni, costi pubblicitari, oltre che nel numero degli associati all’ente (se ne veda l’elenco completo a p. 1 delle Istruzioni alla compilazione del Modello pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate) – l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, ha individuato un secondo gruppo di situazioni esonerate dall’onere di presentazione di un nuovo Mod. EAS, vale a dire:
a) variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA etc.), e
b) variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente.
Si tratta di una semplificazione basata sul principio di “evitare inutili duplicazione dei medesimi dati e notizie” già in possesso dell’Amministrazione, e presuppone che dette variazioni siano già state comunicate all’A.d.E. tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA).
Da quanto scrive il nostro gentile lettore, le comunicazioni sia dei dati relativi all’ente, sia dell’insediamento del nuovo rappresentante legale sono state correttamente eseguite e possiamo pertanto concludere che nessun ulteriore adempimento è richiesto all’associazione.