Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
Il modello Eas non va ripresentato se varia l’importo dei contributi pubblici ricevuti (Riferimento modello Eas n. 31).
Il modello Eas non va ripresentato anche nelle seguenti variazioni:
- Dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante (Riferimento modello Eas Dati Anagrafici);
- Importo dei proventi percepiti per attività di sponsorizzazione o pubblicità (Riferimento modello Eas n. 20);
- Importo dei costi sostenuti per messaggi pubblicitari di diffusione per beni e servizi offerti (Riferimento modello Eas n. 21);
- Ammontare medio delle entrate dell’ente (Riferimento modello Eas n. 23);
- Numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (Riferimento modello Eas n. 24);
- Importo delle erogazioni liberali ricevute (Riferimento modello Eas n. 30);
- Numero di manifestazioni e/o giorni per raccolta fondi (Riferimento modello Eas n. 33).
Il modello Eas, istituito con il d.l. n. 185/2008, è requisito fondamentale per godere della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all’articolo 148 del T.U.I.R. e all’articolo 4 del T.U. Iva.
Sono esclusi dalla comunicazione le Associazioni Pro-loco che optano per la l. 398/1991, le Odv iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali, e le a.s.d. iscritte al Coni che non svolgono attività commerciale o attività de-commercializzata ai sensi dell’articolo 148 del T.U.I.R. e 4 del T.U. Iva.
Le a.s.d., come l’associazione scrivente, iscritte a un registro pubblico (Coni), possono godere di una compilazione semplificata (Circolare 45E/2009) fornendo i dati richiesti ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26), nel caso abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica viene barrata anche la casella “sì” del rigo 3).
Il modello Eas si presenta entro 60 giorni dalla costituzione dell’Ente e, successivamente, entro il 31 marzo dell’anno successivo in cui si verificano variazioni ai dati precedentemente comunicati, a eccezione di quelli sopra indicati.
Nell’eventualità di una comunicazione tardiva, la sanzione è di Euro 250,00, da versare con il modello F24 Elide e codice tributo 8114.
L’eventuale mancata presentazione del modello non comporta la decadenza delle agevolazioni ma impedisce la possibilità di godere di tali agevolazioni fin quando l’adempimento non è stato svolto.