Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
La normativa non impone che il compenso di un collaboratore sportivo debba essere corrisposto esclusivamente mediante bonifico bancario.
I collaboratori sportivi che instaurano un rapporto di lavoro sportivo ai sensi del D.lgs. 36/2021 sono lavoratori a tutti gli effetti. Di conseguenza, trovano applicazione anche le disposizioni sulla tracciabilità delle retribuzioni di cui all’art. 1, commi 910 e seguenti, della legge n. 205/2017, che vietano il pagamento in contanti direttamente al lavoratore, indipendentemente dall’importo.
Il pagamento può quindi essere effettuato con qualsiasi modalità tracciabile prevista dalla legge, quali, ad esempio, il bonifico bancario o postale, l’assegno consegnato al lavoratore oppure altri strumenti elettronici di pagamento.
Ribadito pertanto che non è possibile pagare un lavoratore sportivo mediante dazione di denaro contante, il bonifico rappresenta la modalità più diffusa e consigliabile, ma non è l’unico mezzo consentito.

