Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il riferimento normativo per la pratica dell'attività sportiva agonistica è il Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 – Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica (pubblicato in G.U. n. 63 del 5 marzo 1982), che non ha subito modifiche da parte del Decreto Balduzzi, il cui ambito è limitato allo svolgimento di attività sportiva non agonistica.
Il citato decreto di riferimento prevede che il rilascio del certificato di idoneità sia subordinato ad accertamenti medici differenti in base alla categoria di sport (ad alto o basso impegno fisco). Tra gli esami indicati non compare invero la vaccinazione antitetanica, che tuttavia risulta obbligatoria per "gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI", ai sensi dell'art. 1 Legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria" (pubblicata in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 83).
Nonostante si tratti di una norma anteriore al decreto in materia di tutela sanitaria per l'attività agonistica e non espressamente richiamata dal medesimo, quale requisito necessario ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla pratica di idoneità agonistica, alcune Federazioni sportive nazionali – tra cui la Federazione Italiana Rugby – subordinano la possibilità di praticare attività sportiva al compimento di tale vaccinazione.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuta vaccinazione, che costituisce un requisito obbligatorio per la pratica dell'attività sportiva, è precluso lo svolgimento di tale attività.
Il mancato rispetto della citata prescrizione esclude, in definitiva, la validità di qualunque "liberatoria" (i. e. clausola di esonero da responsabilità nei confronti dell'associazione sportiva) stante l'indisponibilità del diritto alla salute. Al riguardo è, infatti, necessario ribadire la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per eventuali infortuni avvenuti durante lo svolgimento di attività sportiva ed autocertificazioni di "buona salute", proprio in considerazione dell'indisponibilità del diritto alla salute.