Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Con riferimento agli enti non commerciali di tipo associativo (di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), TUIR) , la somministrazione di alimenti e bevande è considerata attività commerciale, per espressa previsione normativa di cui all'art. 148, co. 4 , TUIR e all'art. 4, co. 4, dpr 633/1972, in ogni caso e indipendentemente dalla natura dei soggetti destinatari, siano essi qualificati (associati, tesserati) o meno.
Di conseguenza i relativi corrispettivi dovranno essere assoggettati a imposte sul reddito e Iva con eventuale opzione per il regime forfetario ex L. 398/1991, se ne ricorrono in presupposti.
Sono previste disposizioni particolari a favore delle "associazioni di promozione sociale" (aps) e alle associazioni a queste affiliate (tra cui ci potrebbero essere le associazioni sportive dilettantistiche – asd), ai sensi dell'art. 148, co. 5, TUIR e dell'art. 4, co. 6, dpr 633/1972, oltre che dell'art. 20, co. 1, L. 383/2000.
In base a tali disposizioni, per le aps e relative affiliate, la somministrazione di alimenti e bevande non viene considerata attività commerciale imponibile ai fini fiscali.
In ogni caso deve trattarsi di attività strettamente complementare alle finalità istituzionali previste dallo Statuto adottato, nonchè rivolta a soggetti qualificati (associati, tesserati e familiari conviventi degli associati).
La somministrazione deve poi avvenire all'interno della sede sociale, senza pubblico accesso, senza accesso indiscriminato e quindi previo rispetto delle regole formali previste dallo Statuto in materia di ammissione a socio e tesseramento, evitando l'adozione di insegne, menu, listini prezzi all'esterno e sulla pubblica via.
Si ricorda che, eccezione fatta per taluni enti non commerciali di tipo associativo (come le asd), in generale l'esercizio prevalente di attività commerciali (misurato attraverso determinati parametri quantitativi e qualitativi), per un intero periodo di imposta, determina la perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 149, TUIR).
Gli enti non commerciali di tipo associativo potrebbero organizzare raccolte pubbliche e occasionali di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante l'offerta di beni di modico valore ai sovventori, come alimenti e bevande.
In tale ipotesi i fondi pervenuti non concorrerebbero alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 143, co. 3, TUIR, ovvero non sarebbero imponibili ai fini delle imposte sul reddito (e ai fini Iva) sempre che la somministrazione di alimenti e bevande mantenga il carattere dell'occasionalità.
Se l'ente assume la qualifica di asd e applica il regime ex L. 398/1991, alla fattispecie della raccolta pubblica si applicano anche le ulteriori disposizioni di cui all'art. 25, L. 133/1999 e le precisazioni contenute nella C.M. 8.3.2000 n. 43/E.