Il quesito
Si chiede se la rivendita (a prezzo di costo) ai soci delle divise sociali possa essere considerata attività commerciale e quindi assoggettata a regime fiscale diverso. La stessa domanda viene posta reativamente al noleggio ai soci dell'attrezzatura sociale.
Risposta di: Giuliano SINIBALDI

Ai sensi dell'art. 148, comma 4, T.U.I.R. si considerano in ogni caso operazioni di natura commerciale "… le cessioni di beni nuovi prodotti per vendita…"
Tale previsione comporta che l'attività di vendita delle divise sociali e di eventuali altri articoli sportivi, effettuata con modalità organizzata, attraverso la gestione di un magazzino merci e l'applicazione di un margine, è sicuramente da considerarsi attività commerciale, assoggettata a IVA e II.DD., eventualmente gestibile, ricorrendone i presupposti, in regime agevolato ex L. 398/1991. Idem c.s. quando la vendita è effettuata in favori di soggetti "non soci e non tesserati" dell'associazione.
Il discorso è diverso quando l'attività non è configurabile quale "commercio di articoli sportivi" ma quale attività gestita dall'associazione a titolo di "gruppo di acquisto" con riaddebito ai propri soci e/o atleti tesserati del puro costo di acquisto.
In questo caso l'attività non dovrebbe assumere il carattere della commercialità.
Il condizionale è purtroppo d'obbligo perché l'atteggiamento dell'Agenzia Entrate sulla questione è ondivago.
Recentemente, sono stati emanati due documenti di "risposta a quesiti" da parte di due Direzioni Regionali dell'Agenzia (Piemonte – sulla quale vedasi Dalla D.R.E. Piemonte un manuale per le associazioni sportive dilettantistiche, in Newsletter n. 18/2015 – e Friuli Venezia Giulia – con commento alla parte che qui interessa: Le risposte dell’Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia – Parte seconda, in Newsletter n. 19/2015) che hanno dato sul medesimo quesito risposte diametralmente opposte:
– secondo la Direzione Regionale Piemonte (Guida "ASD – come fare per non sbagliare", settembre 2015 – pag. 26) "La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è attività commerciale per presunzione normativa, anche se viene effettuata in perdita."
– secondo la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (" Prime risposte ai quesiti posti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia – febbraio 2015 – quesito n. 7) "la “vendita” di attrezzatura sportiva da parte della a.s.d. ai propri soci costituisce attività commerciale. Diverso è il caso in cui l'a.s.d. acquisti su indicazione e richiesta dei soci – anticipando i soldi – le divise e si faccia da questi ultimi solo rimborsare, senza alcun ricarico (stessa modalità di funzionamento del GAS)."
Chi scrive è dell'opinione che l'interpretazione corretta sia quella data dalla Direzione Friuli. Tuttavia, considerato il diverso atteggiamento che possono assumere le diverse Direzioni Regionali (e anche Provinciali) è opportuno procedere con cautela informandosi, se possibile, circa le modalità di veduta dell'Ufficio di riferimento. Quanto sopra soprattutto se il fatturato dell'associazione si pone al limite del plafond di € 250.000,00 ex L. 398/1991 e l'eventuale contestazione di equiparazione della vendita ad attività commerciale possa comportare il supero dello stesso.
Si ritiene comunque che, in caso di contestazione, l'impostazione "Friuli" possa costituire valida argomentazione difensiva e consenta, quanto meno, di richiedere l'esenzione dall'applicazione delle sanzioni per oggettiva difficoltà nell'interpretazione della norma e per il legittimo affidamento del contribuente che si è allineato ad una interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria.