Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il testo del quesito non sembra invero chiarire il rapporto instaurato con "i ragazzi del paese", ovvero non si comprende se i fruitori del servizio siano (o meno) tesserati (è "stato concordato di potere fare giocare/tesserare i ragazzi"), né è specificato chi siano gli accompagnatori, ovvero se si tratti di genitori "a disposizione", di allenatori o di meri autisti.
Dalla formulazione del quesito pare potersi evincere che il servizio reso – sembra di capire dall'associazione sportiva – possa qualificarsi come trasporto di persone, seppure a titolo gratuito.
L'attività, che consiste nell'accompagnare i ragazzi nel campo da gioco del paese vicino, mantenendoli incolumi, può presentare profili di responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale, che i trasportatori si assumono nel momento in cui acconsentono ad erogare un simile servizio.
La citata responsabilità, che può verificarsi nella malaugurata ipotesi di sinistro stradale, non può essere esclusa né limitata attraverso la sottoscrizione di clausole di esonero da responsabilità, in virtù della natura indisponibile del diritto alla salute.
La presenza – e l'inderogabilità – di una responsabilità civile derivante dalla stipulazione del contratto di trasporto è invero stabilita dal legislatore. L'art. 1681 c.c., dopo avere enunciato che "il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio", statuisce la nullità delle "clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore", chiarendo espressamente che tali disposizioni "si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito".
Seppure la responsabilità civile non possa essere derogata attraverso un atto di autonomia privata (si pensi alle clausole di esonero appena citate), il danneggiante potrebbe "essere sollevato" dalle conseguenze patrimoniali di tipo risarcitorio derivanti dal sinistro qualora sia stata stipulata un'adeguata copertura assicurativa (obbligatoria ex lege per i proprietari di autoveicoli con riguardo ai sinistri stradali), in grado di proteggere i "trasportati"; con particolare riguardo al settore sportivo, l'esistenza del rapporto di tesseramento potrebbe rilevare ai fini della sottoscrizione di una polizza assicurativa in itinere, ovvero volta a coprire i danni subiti durante il percorso dalla propria abitazione alla sede dell'allenamento.
Non può pervenirsi alle medesime conclusioni con riguardo alla responsabilità penale, la quale ricorre al verificarsi di uno dei reati previsti dal legislatore e non può essere oggetto di copertura assicurativa.