Il quesito
Risposta di: GAROFALO Pasquale

Nel 2006 abbiamo pagato compensi ad atleti non residenti in Italia sui quali non è stata operata la ritenuta a titolo d’imposta in quanto non eccedente il limite previsto di €. 7.500,00. Nel 2007 (entro lo scorso 15 marzo, come abbiamo visto riportato sul vs. ottimo sito) eravamo tenuti a spedire la certificazione dei compensi anche a questi atleti? Possiamo ancora farlo, senza incorrere in sanzioni ? (o ci sapete quantificare a cosa andiamo incontro per il ritardo). Grazie e cordiali saluti.
risposta a cura del Rag. Pasquale Garofalo, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Pordenone
Per effetto del combinato disposto dell’art. 69, comma 2 del DPR 917/1986 e dell’art. 25, comma 1 della Legge 13.05.1999, n. 133, sulle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantatistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che perseguita finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, non deve essere operata alcuna ritenuta fino a concorrenza dell’importo di euro 7.500 per periodo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 142/E del 01.10.2001, ha chiarito che tale regime è applicabile senza distinzione tra soggetti percipienti residenti e non residenti in Italia. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione i percipienti devono però autocertificare (vedi modulistica sul sito Fiscosprt) all’associazione sportiva dilettentistica, prima dell’effettivo pagamento, l’ammontare dei compensi della stessa natura già percepiti nell’anno da altri soggetti.
L’associazione deve quindi verificare che non sia stato superato il limite annuale di euro 7.500,00 di compensi esclusi dal reddito, per poterli non assogettare a ritenuta. Se ricorrono le condizioni descritte, l’ente correttamente non ha applicato la ritenuta ai compensi in oggetto. Come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ.n. 60/E del 19.06.2001, il rilascio della certificazione è obbligatorio anche in relazione alle somme erogate per le quali non è stata operata alcuna ritenuta, le quali vanno incluse anche nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770 semplificato. Nell’ipotesi in cui non sia stato osservato il termine di legge (15 marzo 2007) il Ministero delle Finanze, con la C.M. n. 23/E del 25.01.1999, ha precisato che le violazioni concernenti per la mancata o tardiva consegna delle certificazioni, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei sostituti d’imposta, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00. E’ possibile ricorrere nel caso in questione al cd. “ravvedimento operoso”, rilasciando tardivamente le certificazioni e versando un quinto della sanzione minima (art. 1, lett. b), art. 13 del D.Lgs. 472/1997), pari a euro 51,60 per ogni certificazione non effettuata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno d’imposta 2006. Con riferimento al caso in parola è utile valutare l’eventuale convenienza ad attendere l’irrogazione delle sanzioni per applicare la definizione agevolata ex art. 16 del D.Lgs. 472/1997, verificando il numero delle certificazioni non rilasciate/comunicate, in quanto se numerose potrebbe essere più conveniente, rispetto al ravvedimento operoso, che l’uffici rilevi e constati la violazione e irroghi le relativi sanzioni. Infatti, considerando per esempio che le certificazioni non comunicate siano 5, in caso di ravvedimento operoso occorrerà versare le sanzioni per euro 51,60 x 5 = 258,00. In caso di irrogazione da parte dell’Ufficio la sanzione, con applicazione del disposto sul cumulo giuridico dell’art. 12 del D.Lgs n. 472/97, sarà pari a 258,00 aumentata dal 1/4 al doppio. Nel caso di aumento pari a 1/4 avremmo una sanzione di euro 322,50 che potrà essere definita con il pagamento di 1/4, entro 60 giorni dall’irrogazione, in euro 80,63. Al riguardo si fa anche rilevare che qualche autore sostiene che la violazione in esame rientra tra quelle c.d. “formali” di cui all’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, che considera non punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.