Il quesito
Risposta di: Enrico SAVIO

Le associazioni sono enti costituiti e formati da persone (c.d. associati). Sotto il profilo civilistico l'associazione può essere definita come un "contratto aperto" che ammette, nel corso della sua vita, l'accesso di nuove parti contrattuali nel ruolo di associati. Gli associati hanno, pertanto, una serie di diritti (es. partecipare alla vita associativa, essere informati sulle iniziative sociali, essere coinvolti nelle scelte, ecc.) e di doveri (es. contribuire al perseguimento degli scopi sociali, comportarsi secondo le regole statutarie, ecc.) così come previsti nell'atto costitutivo, nello statuto e negli eventuali regolamenti interni accettati dagli stessi all'atto della richiesta associativa.
Diversamente da quanto sopra i "tesserati" sono identificati quali soggetti iscritti negli elenchi di enti (es. Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, ecc.) ai quali l'associazione risulta eventualmente affiliata.
Nel caso prospettato i tesserati che non siano anche associati dell'associazione non dovranno necessariamente essere coinvolti nella vita associativa interessando a loro esclusivamente la pratica sportiva.
Spesso sono gli stessi enti di affiliazione che richiedono alle associazioni iscritte il tesseramento obbligatorio per tutti i loro associati. Tuttavia, non necessariamente il tesserato di un ente deve essere anche associato di una associazione.
Ciò premesso, considerando che la "genuinità" prospettata dal richiedente non può limitarsi al rapporto associati/tesserati è logico che una associazione, accanto a una effettiva e concreta attività svolta in conformità al proprio statuto, dovrà presentare un numero di associati sufficiente a garantire il perseguimento dei propri scopi sociali.
Si ricorda solo che non potendo il consiglio direttivo deliberare nelle materie che riguardano il proprio operato (approvazione bilancio, elezione/conferma/revoca, azione di responsabilità) una compagine sociale limitata a n. 3 individui che siano anche gli unici componenti dell'organo amministrativo rappresenta una fattispecie di gestione padronale palesemente antidemocratica.
Nonostante la possibilità, sotto il profilo civilistico, di costituire un'associazione con le caratteristiche prospettate, il problema si pone in ambito fiscale, fornendo un vero e proprio "assist" al Fisco per la contestazione di una "società di fatto" tra i membri del direttivo (unici associati).
Pertanto, qualora la compagine associativa dovesse rimanere così ridotta è certamente consigliabile la trasformazione in società sportiva dilettantistica ovvero, in caso contrario, valutare l'opportunità di allargare la base associativa.