Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La normativa che impone agli enti sportivi dilettantistici di dotarsi del defibrillatore non è ancora entrata in vigore perchè il termine, inizialmente previsto per l'attuazione di una simile prescrizione, di trenta mesi è stato prorogato di ulteriori sei (il differimento del termine, la cui scadenza era prevista per il 20 gennaio 2016, è stato concesso con decreto del Ministro della Salute in data 11 gennaio 2016 (pubblicato nella G. U., serie generale n. 13, del 18 gennaio 2016), con cui viene modificato il decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita». In particolare, all’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, le parole “30 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “36 mesi”).
Il riferimento cui ci si riferisce in questa fase continua, pertanto, ad essere il Decreto Balduzzi (nella sua formulazione originaria), ma, allo stato attuale, non è dato sapere se la proroga del termine sarà utilizzata anche per apportare delle modifiche al citato decreto.
Con riguardo al quesito posto dal lettore, il decreto Balduzzi dispone espressamente che "la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti". Un'interpretazione letterale della normativa sembra limitare l'obbligo di garantire la presenza di personale formato solo durante lo svolgimento delle attività sportive elencate. La ratio sottesa all'emanazione della disciplina, ovvero garantire la massima tutela della salute degli atleti e degli utenti di impianti sportivi sembra invero fare propendere per un'interpretazione teleologica della stessa, volta, appunto, a valorizzare la volontà di assicurare la protezione della salute di tali soggetti. In una simile ottica, sembra doversi ritenere opportuno garantire la presenza di personale formato all'utilizzo del DAE durante tutto l'orario di apertura dell'impianto.
Se, infatti, durante le gare e gli allenamenti si verifica un incidente, le cui conseguenze nefaste avrebbero potute essere evitate con la presenza ed il corretto funzionamento del defibrillatore, è verosimile ipotizzare un'ipotesi di responsabilità colposa (per colpa specifica, derivante da una violazione di legge) a carico della società; a conseguenze analoghe si potrebbe tuttavia pervenire nel caso in cui, l'utilizzo del defibrillatore, seppure non obbligatorio – apparentemente ex lege -, avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell'evento tragico, tenuto conto della posizione di garanzia attribuita al gestore dell'impianto nei confronti degli utenti dello stesso (non può essere trascurata, tra l'altro, la presenza, nel nostro ordinamento dell'art. 40 c.p. "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"). Una simile interpretazione può essere avallata, del resto, dall'attribuzione al termine "allenamenti" di un significato esteso; anche l'attività svolta dai soggetti che intendono utilizzare il campo da tennis per uso personale potrebbe invero essere ricondotta al concetto di allenamento (ai sensi di un'interpretazione rispettosa della ratio sottesa alla norma) .
Come anticipato in premessa, la disciplina attuale potrebbe subire delle modifiche nel corso di questi mesi. Qualora ciò avvenga, sarà cura della redazione informare tempestivamente i lettori