Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Salvo un diverso termine previsto dalle leggi regionali, entro il 1° gennaio 2016 le associazioni sportive dilettantistiche dovranno dotarsi di defibrillatore semiautomatico, ad eccezione degli enti che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. La definizione esemplificativa delle associazioni dilettantistiche esonerate da un simile obbligo mediante il riferimento agli "sport assimilabili", tanto caro al decreto Balduzzi, sicuramente si rivelerà foriera di dubbi per gli interpreti, considerata la difficoltà di delineare un simile concetto.
Il legislatore, dopo avere imposto alle associazioni di dotarsi del defibrillatore semiautomatico e di curarne la manutenzione, ha consentito alle società, le quali operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, di associarsi ai fini dell'attuazione di un simile obbligo, e ha statuito che le società "singole o associate possano demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione".
Al fine di offrire la massima tutela della salute degli atleti, ha, infine, imposto alle associazioni che utilizzano (temporaneamente o permanentemente) un impianto sportivo di assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
Nella medesima ottica di salvaguardia della salute dei praticanti attività sportiva, il legislatore auspica la più ampia diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici anche da parte di soggetti non obbligati ex lege, sottolineando l'opportunità di "dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 marzo 2011, punto B.1 dell'allegato".
Gli enti obbligati a dotarsi di defibrillatore sono invero tenuti anche a garantire la presenza di personale adeguatamente formato all'utilizzo del dispositivo. L'individuazione dei soggetti da formare verterà prevalentemente su coloro che "per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder", mentre il numero di persone da formare "è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone".
In merito alla formazione, è opportuno ricordare che per il personale formato deve essere assicurata l'attività di retraining ogni due anni.