Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Nella formulazione del quesito non sono state fornite talune informazioni che avrebbero consentito di fornire una risposta più precisa e puntuale. Ciò premesso, ipotizziamo che la fattispecie sia quella di una "associazione sportiva dilettantistica" (a.s.d.) che incassa i "corrispettivi specifici" versati da "soggetti qualificati" (soci, tesserati diretti e indiretti) al fine di praticare le discipline sportive previste "statutariamente".
Per tali corrispettivi (da tenere distinti rispetto alle "quote associative" versate per assumere lo status di associato) è prevista la "decommercializzazione specifica", ovvero la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e Iva (ai sensi del combinato disposto dell'art. 148, co. 3, TUIR e art. 4, co. 4, dpr 633/1972) a condizione che l'a.s.d.:
– abbia adottato uno Statuto conforme alle previsioni di cui all'art. 148, co. 8, TUIR e art. 90, co. 18, L. 289/2002;
– sia iscritta al Registro CONI e quindi in possesso di "riconoscimento sportivo";
– abbia regolarmente trasmesso il "modello EAS" ai sensi dell'art. 30, dl 185/2008 e successive modifiche.
A fronte della decommercializzazione specifica non sussiste alcun obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui sopra. Questi possono essere documentati, per comodità operativa, da una ricevuta semplice (non fiscale) emessa a titolo di "quietanza" nei confronti del soggetto che ha effettuato il versamento. Su tale ricevuta occorre apporre una marca da bollo dell'ammontare pari a euro 2,00 nel caso di corrispettivi di importo superiore e euro 77,47, ai sensi dell'art. 13, co. 1, della Tariffa allegata al dpr 642/1972 e della L. 71/2013.
Se si trattasse invece di somme ricevute a titolo di "quote associative" richieste per l'ammissione a socio, le relative quietanze sarebbero esenti da imposta di bollo, indipendentemente dall'ammontare, ai sensi dell'art. 7 della Tabella, Allegato B, annessa al d.p.r. 642/72.
Se infine i "corrispettivi specifici" fossero incassati da soggetti non qualificati, trattandosi di operazioni rilevanti ai fini Iva, non sarebbe necessario assolvere all'imposta di bollo in virtù del principio di "alternatività" tra imposta di bollo e Iva.
Nella fattispecie in esame i corrispettivi sono versati mediante bonifico bancario per cui la relativa documentazione bancaria sarebbe di per sè sufficiente a "quietanzare" l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Non sarebbe pertanto necessario emettere ulteriori ricevute (1), salvo il caso in cui queste siano espressamente richieste dal diretto interessato (2).
Nel caso (1) di cui sopra, infatti, il documento emesso automaticamente dal sistema contabile adottato dal sodalizio sportivo all'atto della registrazione del pagamento mediante bonifico non rappresenterebbe una "ricevuta". Questa sarebbe rappresentata dalla documentazione bancaria che ha già scontato (se dovuta) l'imposta di bollo.
Nel caso (2) la ricevuta emessa, perchè richiesta da chi ha effettuato il pagamento, sarebbe invece assoggettabile comunque a imposta di bollo.